CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23270/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BENEVENTO avverso la sentenza del 08/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udite le difese: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per delega dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoplimento del ricorso;l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; lette le note difensive sopravvenute. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 08/02/2021 della Corte di appello di Napoli che, sull'impugnazione della sentenza in data 19/07/2016 del Tribunale di Benevento, ha così disposto: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, ha riconosciuto circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per l'usura aggravata contestata al capo C); nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per le estorsioni aggravate contestate ai capi B) e C) e per il tentativo di estorsione aggravata contestato al capo E); nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per l'usura aggravata contestata al capo C); ha assolto Taddeo per l'estorsione aggravata e per le percosse contestate al capo Ti e ha rideterminato la pena inflittagli per l'usura aggravata contestata al capo Rl. Deducono: 2. [OSCURATO:PERSONA] Paolo 2.1. "Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., violazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 192 c.p.p., in relazione agli artt. 110, 81 cpv., 644 comma 1, e c. 4 nr. 3 e 4 c.p. come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 7/3/96 n. 108 (capo b) della rubrica". Il primo motivo si rivolge al capo B), al cui riguardo il ricorrente si duole dello svilimento del contenuto della principale prova dichiarativa, con una contestuale ipervalorizzazione di tre telefonate (la n. 949 del 2.7.2010, la n. 690 del 23.7.2010 e la n. 5352 del 23.7.2010). Denuncia, quindi, la violazione dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen., attesa la mancanza di concordanza e di attendibilità degli indizi, visto che il contenuto delle conversazioni intercettate contrastano con le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che ha negato il rapporto usurario. 2.2. "Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., violazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 192 c.p.p.., in relazione agli artt. 110, 81 cpv., 644 comma 1, e c. 4 nrr. 3 e 4 c.p. come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 7/3/96 n. 108 (capo C) della rubrica". Il secondo motivo si rivolge al capo C), al cui riguardo si sviluppano sostanzialmente le medesime argomentazioni sintetizzate al punto precedente, con riguardo alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che ha negato ogni rapporto usurario. 2.3. "Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., violazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 192 c.p.p.., in relazione agli artt. 110, 81 cpv., 644 comma 1, e c. 4 nrr. 3 e 4 c.p. come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 7/3/96 n. 108 (capo C) della rubrica". Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile per aspecificità il motivo di appello esposto con riguardo al capo C) e al capo B). A tale riguardo rimarca come non sia conferente il richiamo fatto dalla Corte di appello alla sentenza c.d. Galtelli (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Cc., dep. il 2017). 2.4. "Art. 606 lett. e) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110, 81 cpv. 644 comma 1, e c. 4 nrr. 3 e 4, c.p., come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 7/3/96 n. 108 (Capo C) della rubrica". Sempre con riguardo al capo C), il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione, nella parte in cui giustifica l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] rinviando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], pur in presenza delle dichiarazioni della persona offesa Cecere che ha escluso ogni rapporto con [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che la riconducibilità della somma al duo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (madre e figlio) è meramente congetturale, perché con riferimento a quest'ultimo non viene affrontata la questione della genesi del rapporto creditizio, il suo ruolo nell'operazione, la reale riconducibilità della somma di cento euro a quella costituente la dazione usuraria. Si sostiene, dunque, che la motivazione è illogica e che tale illogicità non viene superata dal contenuto delle telefonate. 2.5. "Art. 606 lett. b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2, e 393 c.p. (capo e) della rubrica". Il motivo muove dalla ricostruzione del fatto e dal richiamo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tale premessa si sostiene che «non vi è dubbio che tra le parti fosse sorto un rapporto nel quale a fronte dell'impegno al pagamento di un corrispettivo, tra l'altro in parte anche già versato, la persona offesa si fosse impegnata ad una prestazione di opera che non solo non porta a termine, ma, anzi, ha solo in minima parte posto in essere». Sostiene, dunque, la configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod.pen., anche perché la reazione all'inadempimento non è connotato da modalità esecutive esorbitanti rispetto alla finalità di esercitare la propria pretesa creditoria.A''''0,1,,J.' -...... 2.6. "Art. 606 lett. e) mancanza di motivazione in riferimento agli artt. 81 cpv., 133 c.p., in relazione agli artt. 644, co. 1 e co. 4, 629 comma 2 (capi B, C ed E) della rubrica". L'ultimo motivo di ricorso si rivolge al trattamento sanzionatorio, al cui riguardo si denuncia la mancata indicazione nel dettaglio dei singoli aumenti di pena per ciascuno dei reati posti in continuazione con quelli della sentenza n. 1609/2014 della Corte di appello di Napoli e per i reati puniti in continuazione. 3. TADDEO Nazzareno. 3.1. "Manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606 lettera e) c.p.p., in relazione alle dichiarazioni della persona offesa escussa ai sensi dell'art. 210 c.p,p.; violazione degli artt. 192, 210 e 546 c.p.p." Il ricorrente assume che la Corte di appello ha pretermesso il vaglio della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto, sino al punto di omettere definitivamente la valutazione di circostanze decisive così come emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Cosicché la motivazione di entrambe le sentenze di merito risultava evidentemente distonica rispetto alle concrete emergenze processuali. A sostegno dell'assunto, il ricorrente compendia le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] al fine di evidenziarne le contraddizioni ignorate dai giudici di merito. Aggiunge che la Corte di merito ha omesso di individuare effettivi riscontri esterni ai fini della verifica dell'attendibilità estrinseca di Nocerino, per come richiesto dall'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. nel caso di testimonianza raccolta ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen. 3.2. "Motivazione apparente, manifestamente illogica e contraddittoria ai sensi della lettera e) dell'art. 606 c.p.p. in punto di applicazione della circostanza aggravante dello stato di bisogno, ai sensi dell'art. 644 c.p., ovvero di diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e di determinazione in concreto del quantum di pena; violazione del principio del favor rei in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dello stato di bisogno". In questo caso la sentenza impugnata viene censurata in punto di valutazione delle circostanze aggravanti e, più in generale, del trattamento sanzionatorio al cui riguardo, secondo il ricorrente, la Corte di appello si limitava a formulare affermazioni generiche e apodittiche, omettendo del tutto di esaminare le specifiche doglianze elevate sul punto dalla difesa. Rimarca come il riconoscimento delle aggravanti risultava fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]), che -richiamando il precedente motivo- si assumono sottratte al vaglio di credibilità e di attendibilità intrinseca ed estrinseca, anche in considerazione della veste giuridica assunta ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen. dal dichiarante. Aggiunge che la Corte di merito ha valorizzato la misura degli interessi e i precedenti penali sia per negare le circostanze attenuanti generiche, sia per la determinazione della pena, così duplicando l'incidenza di un unico elemento. Lamenta, altresì, la mancata considerazione delle doglianze esposte con l'atto di appello, che vengono illustrate al fine di evidenziare il vizio di omessa motivazione. 3.3. Sono pervenuti motivi aggiunti a ulteriore supporto del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] Gianni. 4.1. "Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 c. 1 lett. c) e lett. E) c.p.p. In relazione all'art. 125 c.p.p. e art. 644 c.p.". Il ricorrente si duole della mancanza di motivazione con riguardo alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento 4.2. "Erronea applicazione o violazione della legge penale e difetto sostanziale di motivazione (art. 606, 1° comma lett. b) ed E) c.p.p. in relazione all'art. 163 c.p.". Anche in questo caso il ricorrente lamenta l'omessa motivazione con riguardo al controllo di legalità della pena, con specifico riferimento alla sussistenza dei presupposti richiesti per concedere la sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna. 4.3. Con motivi aggiunti lamenta altresì la "violazione di legge ex art. 606, col, lett. b), in relazione agli artt. 629, co.2 in relazione all'art. 628, co. 2, n. 3) c.p. (di cui al capo zl della rubrica) e vizio motivazionale ex art. 606, col, lett. e), circa la configurabilità della contestata aggravante e carenza dei presupposti per la sua applicazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] Cosimo. 5.1. "Art. 606 lettera e) c.p.p.: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte di appello di Napoli per travisamento della prova (Cass. pen. sez. V, n. 39048, 25 settembre 2007)". Con il primo motivo il ricorrente afferma che dalla lettura di tutti gli atti processuali (che vengono citati) risulta non corretta l'interpretazione delle intercettazioni che hanno portato ad altrettante diverse ricostruzioni fattuali degli eventi contestati, svincolate dal dato oggettivo delle conversazioni captate. A conforto dell'assunto vengono illustrati e compendiati i contenuti delle intercettazioni.10,-/n Vs- ---, 5.2. "Art. 606 lettera e) c.p.p.: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte di appello - Mera e sintetica sovrapposizione della motivazione di primo grado". In questo caso si denuncia l'illogicità della motivazione della Corte di appello, che si è limitata a un rinvio alla sentenza di primo grado, connotata di astrattezza quando afferma che [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto in restituzione per lo meno di cinquecento euro. Vengono, dunque, illustrati e compendiati i contenuti delle intercettazioni telefoniche. 6. [OSCURATO:PERSONA] Patrizia. 6.1. "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 546 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 125 comma 3 c.p.p.. Nullità della sentenza". Secondo la ricorrente la Corte di appello non ha ottemperato all'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 125 cod.proc.pen., giacché la sentenza manca dei caratteri di completezza, correttezza e logicità a tal fine richiesti, con la conseguente impossibilità di ricostruire il percorso logico dell'apparato argomentativo sui singoli capi e punti della sentenza. 6.2. "Difetto di motivazione in ordine alla minaccia implicita, depauperamento del patrimonio e costringimento delle vittime - Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.". "La sentenza impugnata -scrive la difesa- si rivela quanto mai contraddittoria ed incurante di circostanze provate, insuperabili e determinanti per una diversa ricostruzione dei fatti e, quindi, per un epilogo diverso del procedimento di primo grado, legittimamente e fondatamente auspicato dalla difesa. Per cui non resta altro che continuare a sperare in una necessaria e legittima rivalutazione dei fatti e degli atti da parte di codesta Eccellentissima Corte e, quindi, in un epilogo più giusto e rispondente alla verità non solo processuale". Si deduce, quindi, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La Corte di appello ha dato puntuale risposta ai motivi di appello, osservando: 1) quanto al capo B), che l'appellante aveva concentrato la propria attenzione soltanto sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], trascurando il contenuto delle intercettazioni telefoniche, ove si rintracciano elementi univoci quanto al rapporto usurario intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rivenendosi l'importo del capitale prestato e la misura degli interessi pattuiti; 2) con riguardo al capo C), ha ..2)n_".. ,In -.. evidenziato la sovrapposizione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di quella di [OSCURATO:PERSONA] (imputato per lo stesso reato), al cui riguardo ha osservato che dichiarazioni liberatorie rese dalla persona offesa sono smentite dal contenuto delle intercettazioni, di dove emerge il capitale prestato e l'importo della somma complessivamente restituita, anche nelle mani di [OSCURATO:PERSONA]; 3) con riguardo al capo E), ha negato la configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod.pen., osservando che la persona offesa -[OSCURATO:PERSONA]- si armava al solo fine di difendersi dall'aggressione di Polizia e di [OSCURATO:PERSONA], che volevano imporgli la riparazione dell'autovettura, senza definizione del prezzo, in ciò ravvisandosi l'ingiusto profitto; ha precisato che solo la condotta di [OSCURATO:PERSONA] impediva la consumazione del delitto, che si fermava al livello del tentativo di estorsione; ha illustrato tutte gli elementi che escludevano che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] fosse occasionale; ha ritenute provate le minacce e la violenza (gli schiaffi) sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e del teste oculare [OSCURATO:PERSONA], che vengono pretermesse dall'appellante, così sussistendo tutti gli elementi costitutivi dell'estorsione, con esclusione del reato di ragion fattasi; 4) ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione dei gravi e plurimi precedenti penali. 2.2. L'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] -che denuncia diffusamente la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.- si mostra anzitutto alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame, (crf. In tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 2.3. A ciò deve aggiungersi che -a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni- le argomentazioni esposte nei primi cinque motivi del ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, deo. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.4. Con il sesto motivo d'impugnazione, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione quanto alla misura degli aumenti di pena per la continuazione con i reati giudicati con la sentenza n. 1609/2014 della Corte di appello di Napoli e con i reati puniti in continuazione. Il motivo non è stato sottoposto all'attenzione del giudice di appello con l'atto di gravame, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., deo. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. La Corte di appello, nel dare risposta alle censure esposte con l'atto di appello e oggi riproposte con il ricorso: 1) ha spiegato le ragioni per cui le dichiarazioni di Nocerino non possono considerarsi contraddittorie e sono attendibili e -al contempo- ha indicato i riscontri nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e nel contratto di vendita per [OSCURATO:PERSONA]; 2) con riguardo alle circostanze aggravanti, ha osservato che Taddeo (insieme a [OSCURATO:PERSONA]) era assiduo frequentatore del negozio di informatica di Nocerino, di cui conosceva sia il bisogno di liquidità (lo stato di bisogno) sia la qualità di imprenditore; 3) con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, ha escluso la loro configurabilità avendo riguardo alla misura degli interessi pretesi e in ragione dei precedenti penali; 4) ha determinato la pena valorizzando la prolungata richiesta degli interessi usurari, la misura degli stessi e la spiccata capacità a delinquere, desunta dai precedenti penali. 3.2. La presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, sviluppata in risposta ai motivi di gravame, fa emergere la manifesta infondatezza della denuncia del vizio di omessa motivazione diffusamente esposta nel ricorso. 3.3. Il ricorso è altresì inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni poste all'attenzione del giudice di appello e da questo correttamente disattese. A tale proposito, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più dì recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 3.4. Altra ragione di inammissibilità si rinviene con riguardo alle censure esposte in relazione al giudizio di attendibilità. A tale proposito, va ribadito che ogni vaglio critico esposto circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità dei dichiaranti rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione della sentenza in esame. 3.5. Il ricorso è -ancora- inammissibile anche nella parte in cui lamenta diffusamente la mancata risposta alle deduzioni difensive. Tale censura, -oltre che manifestamente infondata, per come visto- si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondate le prospettazioni difensive. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 3.6. Manifestamente infondata risulta, infine, la doglianza relativa all'assunta duplicazione della valutazione dei precedenti penali e della misura degli interessi sia per negare le circostanze attenuanti generiche, sia per la determinazione della pena.A tale proposito va richiamato il risalente -mai contrastato- insegnamento di legittimità, secondo il quale i precedenti penali dell'imputato ben possono essere utilizzati a fini differenziati, quali -appunto- la negazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena (in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 403 del 16/06/1990 Ud., dep. il 11991, Marin, Rv. 186232 - 01; conformi, non massimate: Sez. 7, Ordinanza n. 21606 del 13/05/2022, Cirillo; Sez. 5, Sentenza n. 4979 del 19/10/2016, dep. il 2017, Ausilio; Sez. 5, Sentenza n. 19008 del 13/03/2014, Calamita). Tanto vale ancor di più quando si consideri che nel caso in esame i precedenti penali e la misura degli interessi costituiscono soltanto alcuni degli elementi valorizzati per la determinazione del trattamento sanzionatorio, al cui riguardo il giudice ha anche considerato la durata della condotta e la capacità a delinquere, così che risulta smentita le denuncia di sovrapposizione dei medesimi elementi anche per la negazione delle circostanze attenuanti generiche. Con conseguente inammissibilità della doglianza. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato ai motivi, presentando un concordato che prevedeva il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. In tale senso è stata pronunciata la sentenza di appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen.. 4.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170). Tutti i motivi esposti sono al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.. Quanto alla denuncia di omessa motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, basterà rilevare che la pena ./.72:....),...A........ n,......... inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è pari a quattro anni e dieci mesi di reclusione, così che appare palese la manifesta infondatezza dell'assunto secondo cui sarebbero sussistenti i requisiti richiesti per la concessione del beneficio in questione. Da qui l'inammissibilità del ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. La Corte di appello ha ribadito l'affermazione di responsabilità sulla base di una molteplicità di elementi, di cui in parte si è detto in sede di esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I motivi del ricorso sono tutti volti a presentare quella che si assume essere la corretta interpretazione delle intercettazioni telefoniche, al cui riguardo si offre una rilettura dei contenuti, alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito della doppia sentenza conforme. A fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, le argomentazioni esposte nel ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 5.2. Del tutto legittimo appare, poi, il rinvio operato alla sentenza di primo grado, dovendosi ricordare che la sentenza della Corte di appello va letta insieme alle motivazioni della sentenza di primo grado, in presenza della condivisione dei contenuti, ove si consideri che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). A ciò si aggiunga che il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado risulta conforme ai principi convenzionali, per come chiarito dalla Corte Europea dei d/11 )\.›.....›.. ......_..., Diritti dell'Uomo, che ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (Van de Hurk c. [OSCURATO:PERSONA], 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, 20 ottobre 2015; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, 9 dicembre 1994). 6. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rilevata la sua inammissibilità per derivazione dell'inammissibilità dell'atto di appello. Già i giudici della Corte di merito rilevavano come l'atto di appello si caratterizzasse per la genericità, per la mancanza di confronto e di correlazione con le motivazioni della sentenza impugnata, facendo riferimento a pagine della sentenza del tribunale che costituivano un evidente refuso (in quanto relative a reati in materia di stupefacenti, estranei al giudizio) e contenendo un astratto richiamo alle dichiarazioni "delle persone offese", là dove per il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] si ha una sola persona offesa. La Corte di appello rilevava la genericità e l'assenza di censure anche con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla concessione dei benefici di legge. Già dai rilievi della Corte di appello emerge come l'appello fosse generico e aspecifico, così non rispondendo al modello previsto dal legislatore ai fini dell'ammissibilità, come stabilito dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. letto in combinazione con l'art. 581, cod.proc.pen.. In ragione di tale rilievo preliminare, va ricordato che «le cause di inammissibilità dell'appello inficiano alla radice l'impugnazione senza possibilità di sanatoria. Tale inammissibilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se non rilevata dal giudice a quo e dal giudice ad quem, deve essere rilevata dalla Cassazione. L'inammissibilità dell'appello importa che la sentenza di primo grado diventa irrevocabile sul punto e nei confronti dell'imputato, con la conseguenza che questi difetta del potere di ricorrere per Cassazione, per cui va dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto», (Sez. 4, Sentenza n. 14442 del 26/09/1990, Pilloni, Rv. 185683; Sez. 1, Sentenza n. 3602 del 26/10/1987 Ud. -dep. 21/03/1988-, Alticozzi, Rv. 177925; più di recente, nello stesso senso, non massimate: Sez. 7, Ordinanza n. 13346 del 11/11/2016 ud. - dep. 20/3/2017, Andronaco). 7. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella det