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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 10084/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25993-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1975/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/05/2022 R.G.N. 3772/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.5.2022, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] vecchiaia autoferrotranvieri R.G.N.25993/2022 Cron.

Rep.

Ud.29/11/2023 CC Tranquilli volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, della retribuzione di tabella corrispostagli dal [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (CO.TRA.L.) per tutte le ore effettivamente lavorate, in luogo delle prime 195 computategli all’uopo dall’INPS; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 17, l. n. 889/1971, e dell’art. 12 prel. c.c. per avere la Corte territoriale escluso che il compenso percepito per le ore lavorate successivamente alla centonovantacinquesima potesse entrare a far parte della base di computo della retribuzione pensionabile; che il motivo è infondato, essendosi recentemente ribadito, sulla scorta di Cass. n. 446 del 2012, che il compenso per lavoro straordinario degli addetti ai pubblici servizi di trasporto deve essere interamente escluso dalla base pensionabile, ai sensi degli artt. 5 e 17, l. n. 889/1971, non potendo essere frazionato in una quota –pari alla retribuzione tabellare – da conteggiare ai fini pensionistici e in una ulteriore quota – la maggiorazione avente causa indennitaria – invece da non computarsi (così Cass. n. 21184 del 2023); che tale conclusione merita di essere confermata anche in questa sede, resistendo alle critiche mosse da parte ricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c.; che, al riguardo, va ribadito che la scomposizione del compenso per lavoro straordinario in voci distinte è stata implicitamente respinta dal legislatore che, all’art. 17, comma 1°, l. n. 889/1971, ha stabilito che “elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione […] sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f) ”, ossia con esclusione, per quanto qui rileva, del “compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria” (così l’art. 5, lett. e), l. n. 889/1971, cit.); che l’opposto assunto su cui insiste la memoria ex art.378 c.p.c., secondo cui per “compenso per il lavoro straordinario” dovrebbe intendersi soltanto l’aumento di retribuzione rispetto al compenso per il lavoro ordinario, con la conseguenza che sarebbe tale il corrispettivo destinato a remunerare la maggior gravosità della prestazione lavorativa in quanto resa secondo modalità temporali non ordinarie e non già la prestazione in quanto tale, seppur resa al di là dell’orario normale, pretende di istituire una differenza tra compensi per lavoro straordinario che non trova rispondenza alcuna nel preciso dettato della legge, che – come detto – esclude dalla base pensionabile qualsiasi remunerazione corrisposta a titolo di lavoro straordinario, indipendentemente dalle modalità della sua corresponsione, così parificando quoad effectum qualunque prestazione lavorativa svolta oltre l’orario normale di lavoro; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25993-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1975/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/05/2022 R.G.N. 3772/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.5.2022, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] vecchiaia autoferrotranvieri R.G.N.25993/2022 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 CC Tranquilli volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, della retribuzione di tabella corrispostagli dal [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (CO.TRA.L.) per tutte le ore effettivamente lavorate, in luogo delle prime 195 computategli all’uopo dall’INPS; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 17, l. n. 889/1971, e dell’art. 12 prel. c.c. per avere la Corte territoriale escluso che il compenso percepito per le ore lavorate successivamente alla centonovantacinquesima potesse entrare a far parte della base di computo della retribuzione pensionabile; che il motivo è infondato, essendosi recentemente ribadito, sulla scorta di Cass. n. 446 del 2012, che il compenso per lavoro straordinario degli addetti ai pubblici servizi di trasporto deve essere interamente escluso dalla base pensionabile, ai sensi degli artt. 5 e 17, l. n. 889/1971, non potendo essere frazionato in una quota –pari alla retribuzione tabellare – da conteggiare ai fini pensionistici e in una ulteriore quota – la maggiorazione avente causa indennitaria – invece da non computarsi (così Cass. n. 21184 del 2023); che tale conclusione merita di essere confermata anche in questa sede, resistendo alle critiche mosse da parte ricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c.; che, al riguardo, va ribadito che la scomposizione del compenso per lavoro straordinario in voci distinte è stata implicitamente respinta dal legislatore che, all’art. 17, comma 1°, l. n. 889/1971, ha stabilito che “elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione […] sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f) ”, ossia con esclusione, per quanto qui rileva, del “compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria” (così l’art. 5, lett. e), l. n. 889/1971, cit.); che l’opposto assunto su cui insiste la memoria ex art.378 c.p.c., secondo cui per “compenso per il lavoro straordinario” dovrebbe intendersi soltanto l’aumento di retribuzione rispetto al compenso per il lavoro ordinario, con la conseguenza che sarebbe tale il corrispettivo destinato a remunerare la maggior gravosità della prestazione lavorativa in quanto resa secondo modalità temporali non ordinarie e non già la prestazione in quanto tale, seppur resa al di là dell’orario normale, pretende di istituire una differenza tra compensi per lavoro straordinario che non trova rispondenza alcuna nel preciso dettato della legge, che – come detto – esclude dalla base pensionabile qualsiasi remunerazione corrisposta a titolo di lavoro straordinario, indipendentemente dalle modalità della sua corresponsione, così parificando quoad effectum qualunque prestazione lavorativa svolta oltre l’orario normale di lavoro; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
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