CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15741/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la doglianza dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativa al mancato accertamento della prescrizione della contravvenzione di cui al capo 109, comma 3, R.d. n. 773 del 1931, maturata a settembre 2021, è manifestamente infondata, in quanto in ordine alla responsabilità per detto reato si era formato il giudicato per non essere stato proposto appello, se non dal P.m. per il solo trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.