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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05050/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al denegato riconoscimento della continuazione, per avere il giudice dell'esecuzione trascu- rato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, in tal senso rivendicando il ristretto arco temporale di commissione e l'omogeneità di indole tra la ricettazione e la rapina.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno fatto corretta applicazione degli indici della conti- nuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con puntuale riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, ritenendoli ostativi per la loro eterogeneità giuridica e materiale nonché per i tempi di consumazione al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto.

Va poi rilevato che sul richiedente incombe un onere di allegazione degli elementi ritenuti utili all'individuazione dell'identità del disegno criminoso, che nella specie non risulta adempiuto (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità delle violazioni rende necessaria la decifrazione e l'individuazione di un criterio ispiratore unitario.

Invero, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomaticii non di attuazione di un progetto criminoso unitario e sufficientemente individuato, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al denegato riconoscimento della continuazione, per avere il giudice dell'esecuzione trascu- rato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, in tal senso rivendicando il ristretto arco temporale di commissione e l'omogeneità di indole tra la ricettazione e la rapina. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno fatto corretta applicazione degli indici della conti- nuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con puntuale riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, ritenendoli ostativi per la loro eterogeneità giuridica e materiale nonché per i tempi di consumazione al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto. Va poi rilevato che sul richiedente incombe un onere di allegazione degli elementi ritenuti utili all'individuazione dell'identità del disegno criminoso, che nella specie non risulta adempiuto (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità delle violazioni rende necessaria la decifrazione e l'individuazione di un criterio ispiratore unitario. Invero, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomaticii non di attuazione di un progetto criminoso unitario e sufficientemente individuato, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 I
Sentenza Cassazione n. 05050/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris