CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03H0A75 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di IMPERIA1 dato avviso alle parti; 't udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di_ IMPERIA, con sentenza in data 20/01/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03H0A75 la pena concordata dalle parti ex art.444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato proscioglimento ex art. 129 cpp. Il ricorso è inammissibile. E' principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così dec