CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 43421/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto continuato di falso in certificazione amministrativa commesso da privato, dichiarando non doversi procedere per tutti i fatti contestati, fatta eccezione per la contraffazione delle revisioni datate 9 agosto 2014 di cui ai punti 1 e 2 del capo di imputazione, con relativa rideterminazione della pena (fatto commesso in Modena); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che deduce l'omesso rilievo dell'intervenul:a prescrizione anche dei fatti di reato per i quali vi è stata conferma della condanna, è generico e manifestamente infondato, posto che, per effetto della sospensione del relativo corso per mesi 8 e giorni 8, la prescrizione dei fatti commessi in data 9 agosto 2014, è maturata il 17 ottobre 2022, quindi successivamente alla pronuncia della Corte di appello di Bologna emessa in data 15 settembre 2022; - che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (in particolare vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'unico beneficiario della contraffazione fosse proprio l'imputato, in qualità di titolare ovvero di utilizzatore di fatto degli automezzi in questione, rinvenuti peraltro nella sua diretta disponibilità in quanto parcheggiati tutti nel cortile della società a lui intestata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo, che reitera il corrispondente motivo di gravame in tema di grossolanità della contraffazione, è parimenti generico e manifestamente infondato, essendosi il giudice d'appello, nel respingere il rilievo, attenuto alla pacifica lezione interpretativa di questa Corte in materia (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639 Sez. 5, n. 10331 del 24/01/2019, Rv. 276244); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ot