CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 18927/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza n. 19259, emessa in data 13.5.2025, dalla [OSCURATO:PERSONA] Sezione della Corte di assazione che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Biella il 15.02.2023, aveva rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque di reclusione ed euro.24.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR309/90, 2. Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente lamenta errore di fatto non avendo la uprema Corte valutato la memoria difensiva, inviata in data 23 aprile 2025, alla Cancelleria della [OSCURATO:PERSONA] sezione penale, dopo aver ricevuto avviso di fissazione innanzi a detta Sezione con rilevata causa di inammissibilità per essere l'impugnazione fondata su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità. 7n,"Si sottolinea che con tale memoria si contestava la sussistenza della causa di inammissibilità rilevata, argomentando diffusamente sul perché i motivi di ricorso non fossero meramente riproduttivi, ma costituissero una critica puntuale e specifica alla violazione dei canoni legali di valutazione della prova e ai vizio di motivazione apparente in cui erano incorsi i giudici di merito. 3. La difesa osserva che dalla lettura del provvedimento impugnato emerge in maniera incontrovertibile che la memoria difensiva, depositata in data 23 aprile 2025, non sia stata in alcun modo esaminata né menzionata e che, dunque, la Corte ha deciso sulla base di un presupposto fattuale errato, ovvero l'assenza di argomentazioni difensive volte a contrastare la rilevata causa di inammissibilità. Si sottolinea la decisività della memoria con la quale era stato evidenziato che la Corte territoriale aveva ignorato un dato processuale decisivo, costituito dal mancato rinvenimento della sostanza stupefacente (10 Kg di cocaina) a soli quattro giorni dalle conversazioni captate, nonostante l'imputato avesse indicato la propria abitazione come luogo di detenzione. Si osserva che, nella memoria, la difesa forniva quella "specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata" che la proposta di inammissibilità riteneva mancante e l'omessa valutazione di tale atto aveva condotto la Suprema Corte ad una declaratoria di inammissibilità basata su un presupposto fattuale palesemente smentito dagli atti ritualmente depositati. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorso in quanto, anche a volere ritenere che la memoria in questione (non citata nella sentenza) non sia stata valutata, si rileva che la medesima, allegata all'attuale ricorso, era riferita unicamente al tema della affermazione della responsabilità e non introduceva nulla di nuovo rispetto ai motivi originari. Si evidenzia che non può, dunque, in alcun modo ritenersi che l'esame della memoria — ove effettivamente omesso — avrebbe portato a una diversa decisione, che irritualmente si invoca in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01): in 2tale prospettiva si è sottolineato nella stessa pronuncia che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata. Il principio è stato successivamente più volte ribadito, essendosi, in particolare, rilevato che «qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod, proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 -01; Sez. 2, n.53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819 - 01, riferite al tema della valutazione giuridica di circostanze di fatto correttamente percepite o comunque a quello della deduzione di errore valutativo che si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito)» (Sez. U. n. 9788 del 22.1.2025). 2. Va ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, potendo influire solo sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse ragioni difensive (cfr. Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Rv. 252713, Cataldo; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578; Sez. 5, n. 8343 del 3/12/2025). Va, altresì, rammentato che, per il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto a una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso (Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037; Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, Pezzino, Rv. 259821; Sez. 2, Sentenza n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248). Tale orientamento è stato ribadito proprio con riferimento all'omesso esame di una memoria difensiva, ponendosi in rilievo che, in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di una memoria dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., solo quando risulti evidente che la decisione del 3giudice di legittimità sarebbe stata diversa se l'atto difensivo fosse stato vagliato (cfr. Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, Quaranta, Rv. 243773) 3. Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, il ricorso si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente indicato quale specifico elemento contenuto nella memoria sarebbe risultato decisivo e non avendo spiegato in che modo la valutazione di tale elemento avrebbe portato la [OSCURATO:PERSONA] Sezione ad adottare una diversa decisione, superando l'originario vaglio di inammissibilità. Va, in ogni caso, rilevato che la memoria conteneva deduzioni assertive, generiche e meramente reiterative. Infatti, nella memoria si riportano ampi stralci del ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino e si ribadisce quanto già sostenuto nei motivi di ricorso e cioè che il verbale di perquisizione negativo smentisce la tesi accusatoria, dimostrando la non veridicità delle affermazioni proferite nel corso delle conversazioni captate. La difesa anche nella memoria trasmessa sollecitava una rilettura dei dati istruttori, non consentita in sede di legittimità. Nel provvedimento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] Sezione evidenzia che le censure formulate dalla difesa sono meramente riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. Nel provvedimento impugnato si richiama la giurisprudenza secondo cui la prova dei reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacente può essere desunta non solo dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie, evidenziando come i giudici di merito avevano ritenuto irrilevante l'esito della perquisizione con un giudizio di fatto non sindacabile in t assazione, in quanto privo di profili di illogicità. Nel provvedimento impugnato, in relazione alla censura formulata dalla difesa che forniva una lettura alternativa alle intercettazioni, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva falsamente rivendicato il possesso di 10 kg di cocaina solo per impressionare l'interlocutrice, si sottolinea che « La Corte territoriale, inoltre, ha passato in rassegna le conversazioni captate con diversi interlocutori in cui non solo si parlava di "quella bianca" ma anche delle modalità del trasporto e del trattamento effettuato per aumentarne il peso escludendo, con motivazione congrua, che si trattasse di "frottole e fandonie" allo scopo di "impressionare l'interlocutrice" dato che conversazioni dello stesso genere erano state registrate, in precedenza, anche con altri complici diversi». [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, quindi, congrua la Ce4 (i motivaíThne)sei giu ici di men o, c 'amando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce 4questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e valutazione del contenuto delle conversazioni0Vuirtow ,e,WNcia-,dr.5433, i idAwK, e, te. Nella merrYoria difensiva si richiamano i motivi di ricorso relativi a! riconoscimento del V comma dell'art. 73 DPR 09/90 e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, temi adeguatamente affrontati nel provvedimento impugnato. Nulla di nuovo è contenuto nella memoria difensiva, la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla [OSCURATO:PERSONA] sezione di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA], dunque, ha ritenuto inammissibile il ricorso per plurime convergenti ragioni: era basato su censure generiche e non deducibili in sede di legittimità, in quanto attinenti al merito e finalizzate a ottenere una non consentita rivalutazione in fatto; le censure erano manifestamente infondate, in quanto i giudici di merito avevano rispettato i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di di legittimità in relazione al V comma dell'art. 73 DPR'•1309/90 e ai riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ebbene, rispetto a tale motivazione, la memoria che si assume non valutata non contiene alcun elemento decisivo che avrebbe potuto portare la [OSCURATO:PERSONA] Sezione a rivedere l'originario vaglio di inammissibilità. La difesa contesta, re. dunque, unnizio di motivazione e non un vizio percettivo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P. P.Q.M