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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39678/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE DI APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen., commesso in luogo di privata dimora ( ai sensi dell'art.624 bis cod. pen. ), riqualificandolo ai sensi degli artt. 624 - 625 co. 1.

N. 2 cod. pen.cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione l' imputato, con il ministero del difensore di fiducia il quale si duole dell'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, lamentando che non siano stati osservati i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione sul punto.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente censura il calcolo della pena operato dalla Corte di appello che, pur avendo riqualificato favorevolmente il fatto, ha tuttavia considerato una pena base superiore al minimo edittale, e sottovalutato positivi indicatori.

Omette, tuttavia, il ricorrente di confrontarsi con il principio per cui, in subiecta materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

3.1. Sul punto, la Corte territoriale ha valorizzato la gravità della condotta, anche alla luce del comportamento tenuto durante la sottoposizione al regime cautelare, reputando, evidentemente, recessivi i - generici - elementi segnalati dalla difesa.

Sicchè il ricorso s'appalesa finalizzato a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione della valutazione riguardante il trattamento sanzionatorio, pur a fronte di una motivazione che non evidenzia profili censurabili in sede di legittimità 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore M ria [OSCURATO:PERSONA] j._ 1.,2,(2fte Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE DI APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen., commesso in luogo di privata dimora ( ai sensi dell'art.624 bis cod. pen. ), riqualificandolo ai sensi degli artt. 624 - 625 co. 1. N. 2 cod. pen.cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l' imputato, con il ministero del difensore di fiducia il quale si duole dell'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, lamentando che non siano stati osservati i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione sul punto. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente censura il calcolo della pena operato dalla Corte di appello che, pur avendo riqualificato favorevolmente il fatto, ha tuttavia considerato una pena base superiore al minimo edittale, e sottovalutato positivi indicatori. Omette, tuttavia, il ricorrente di confrontarsi con il principio per cui, in subiecta materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3.1. Sul punto, la Corte territoriale ha valorizzato la gravità della condotta, anche alla luce del comportamento tenuto durante la sottoposizione al regime cautelare, reputando, evidentemente, recessivi i - generici - elementi segnalati dalla difesa. Sicchè il ricorso s'appalesa finalizzato a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione della valutazione riguardante il trattamento sanzionatorio, pur a fronte di una motivazione che non evidenzia profili censurabili in sede di legittimità 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore M ria [OSCURATO:PERSONA] j._ 1.,2,(2fte Il
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