CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16152/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28460/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 148, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 134, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata al controricorso, - controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso [OSCURATO:PERSONA]– IRAP2006. R.G. N.28460/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; -resistente - avverso la sentenza dellaCommissione tributaria regionale del Lazion. 2275/29/2014, depositata il 9 aprile 2014 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del25 gennaio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Con cartella di pagamento n. 097-2010-0097451437-000, notificata il 26 aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) richiedeva alla EUR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il pagamento della somma di € 137.157,00, relativo ad IRAP per l’anno 2006, oltre interessi e sanzioni. 2. La società contribuenteimpugnava la cartella di pagamento suddetta dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Romala quale, con sentenza n. 306/33/2012, depositata l’8 ottobre 2012, accoglieva il ricorso, sostenendo l’inesistenza della notificazione della cartella in quanto operata direttamente dal concessionario avvalendosi del servizio postale, e condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dalla società concessionaria per la riscossione, ed appello incidentale dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza pronunciata il 19 febbraio 2014, e depositata in segreteria il 9 aprile 2014, accoglieva entrambi gli appelli, rigettando il R.G. N.28460/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e condannando quest’ultimo alle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. , sulla base di sei motivi . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.resiste con controricorso. L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 2 5 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata dall’Agenzia delle Entrate,costituitasi in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. Invero, «in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 cod. proc. civ.ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farloil controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi R.G. N.28460/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione» (Cass. 28 febbraio 2020, n. 5508; Cass. 14 maggio 2019, n. 12803; Cass. 27 febbraio 2017, n. 4906). 2. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sei motivi. 2.1. Conil primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da Eq uitalia [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo di mandato ad litem conferito da un proprio dipendente, qualificatosi, senza alcuna ulteriore indicazione, come responsabile del contenzioso. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione degli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e num. 4) cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che l’appellante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva assolto all’onere probatorio circa la titolarità, in capo al dipendente che ha proposto l’atto di appello, del potere di rappresentare la stessa appellante. 2.3. Con il terzo motivo la contribuente eccepisce violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva errato nel non ritenere l’appello inammissibile, per non avere l’appellante R.G. N.28460/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. depositato l’originale dell’atto d’appello in segreteria entro 30 giorni dalla notificazione. 2.4. Con il quarto motivo si contesta l’omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce la ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sulla censura relativa all’illegittimità della cartella per carenza di motivazione, per non essere stati indicati i criteri di calcolo degli interessi e degli aggi di riscossione. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di prendere in considerazione la circostanza relativa alla sussistenza di obiettive condizioni di incertezza in ordine alla debenza del tributo, ai fini dell’applicazione delle sanzioni. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso, infine, si eccepisce la violazione degli artt. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 8 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, la ricorrente che sussistevano, nella specie, obiettive condizioni di incertezza circa l’applicazione del tributo, in considerazione della questione pregiudiziale di compatibilità comunitaria della normativa sull’IRAP sollevata nel 2003, del fatto che l’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE, nell’anno 2005, aveva concluso per l’incompatibilità del tributo con le norme comunitarie, e dell’ulteriore circostanza che solo nell’ottobre 2010 la Corte di R.G. N.28460/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] UE si era pronunciata nel senso della compatibilità di tale tributo con le norme UE, e quindi successivamente al periodo d’imposta (2006), all’avvenuta formazione del ruolo (febbraio 2010) ed alla notifica della cartella di pagamento (aprile 2010). 3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 3.1. Il primo motivo è inammissibile. Ed invero, con riferimento al vizio di omessa pronuncia, la giurisprudenza di questa Corte ritiene, come è noto, che sia configurabile una pronuncia implicita di rigetto di una domanda o di una eccezione, quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; conseguentemente, la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronuncia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge o come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da porre il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (da ultimo, Cass. 8 maggio 2023, n. 12131; Cass. 6 novembre 2020, n. 24953). Nel caso di specie, avendo la C.T.R. accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha ovviamente adottato unadecisione incompatibile con l’eventuale accoglimento dell’eccezione di R.G. N.28460/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inammissibilità dell’appello, e quindi non sussiste, sul punto, il lamentato vizio di omessa pronuncia. In ogni caso, la corte territoriale ha accolto anche l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, e la ricorrente non espone per quale ragione la questione dell’eventuale inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe carattere di decisività, non deducendo in alcun modo che l’accoglimento della propria eccezione riguardo alla ammissibilità dell’appello principale avrebbe impedito anche l’accoglimento dell’appello incidentale, con la conseguente riforma della sentenza impugnata. Il motivo deve quindi ritenersi inammissibile per carenza di interesse. 3.2. Il secondo motivo è invece fondato. Innanzitutto, il motivo deve ritenersi ammissibile , in quanto la ricorrente censura la sentenza impugnata denunciando proprio la violazione di legge sulla pronuncia implicita di rigetto in merito all’eccezione di inammissibilità dell’appello per conferimento del mandato ad litem da parte di persona priva del potere di legale rappresentanza dell’ente. Sul punto, la concessionaria per la riscossione deduce che la funzionaria che ha conferito il mandato ad litem, e cioè la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha la rappresentanza processuale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in virtù di procura speciale rilasciata dall’amministratore delegato con atto per [OSCURATO:PERSONA] in Roma in data 16 giugno 2011, ma tale procura non risulta depositata agli atti del giudizio di secondo grado, ragion per cui non è stato provato lo ius postulandi della suddetta dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ai fini del conferimento del mandato per proporre appello da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (mandato che, R.G. N.28460/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] invece, in primo grado era stato conferito direttamente dall’amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) 3.3. Anche il terzo motivo è fondato. Ed invero, l’atto di appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stato notificato alla società EUR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il 20 dicembre 2012, ed all’Agenzia delle Entrate il 18 dicembre 2012. L’atto in questione, tuttavia, risulta depositato in segreteria in data 30 maggio 2013, e quindi ben oltre il termine per la costituzione dell’appellante in giudizio, secondo quanto previsto dagli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Ora, il deposito in questione è previsto, come è noto, a pena di inammissibilità, ed ha quindi natura perentoria, per cui la tardiva costituzione in giudizio rende l’appello in questione inammissibile. Da ciò consegue l’inammissibilità dell’appello principale proposto a suo tempo dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3.4. I restanti motivi possono ritenersi assorbiti. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata senza rinvio, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e la conferma della sentenza di primo grado. 4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Sussistono invece giustificati motivi per la compensazione delle spese tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate. Spese compensate per le fasi di merito. R.G. N.28460/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P. Q. M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione, in favore della EUR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle