CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] .L [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTIE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dei difensori delle parti civili sopra citate, conclude come da conclusioni che deposita unitamente alle note spese. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del suo assistito [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], riportandosi ai motivi ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si riporta integralmente ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 20 aprile 2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei reati che verranno specificati infra, nell'esame dei motivi di impugnazione. 2. Nell'interesse degli imputati sotto indicati sono stati proposti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso proposto nell'interesse di Coccia e Caparro. Non si procede all'esame dei motivi, dal momento che, come si dirà infra, è stata disposta la separazione della posizione dei due ricorrenti, alla luce della necessità di rinviare il procedimento a nuovo ruolo per l'impedimento del difensore. 4. Ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] doglianze si articolano in tre motivi, trattati congiuntamente nell'atto di impugnazione, con il quale si denunciano vizi motivazionali, violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva, con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato di partecipazione al sodalizio camorristico denominato clan Marfella, per il periodo dal mese di agosto 2009 al mese di giugno 2010. Si osserva: a) che la Corte territoriale non aveva esplicitato argomentativo in base al quale la percezione dello stipendio, da parte del Foglia o dei suoi familiari, potesse consentire di attribuirgli con certezza il ruolo di partecipe attivo, anche alla luce della lunga e ininterrotta detenzione dell'imputato dal 15 giugno 2007 al 24 luglio 2012; b) che il quadro indiziario, già valutato dal g.i.p. come inidoneo ad applicare alcuna misura cautelare, non aveva registrato alcun arricchimento per effetto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e dei dialoghi captati a seguito di intercettazione telefonica (la n. 3212 del 21 aprile 2010); c) che la Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi con i rilievi che l'atto di appello aveva dedicato a siffatti elementi e, in particolare, alla inidoneità degli stessi a dimostrare che si fosse registrata un'effettiva percezione di denaro da parte del Foglia, nella consapevolezza della provenienza delle risorse da parte del clan e quale effetto della partecipazione al sodalizio e non pure, come emergeva dall'indicata conversazione, come corrispettivo del silenzio su fatti dei quali il medesimo Foglia fosse venuto a conoscenza; d) che, in tale prospettiva, sarebbe stato necessario svolgere l'approfondimento istruttorio richiesto con i motivi nuovi d'appello, quanto alle circostanze della percezione di tali somme.Sotto altro profilo si rileva l'assenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui al quarto e al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. e alla loro soggettiva riferibilità al Foglia. 5. Ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo di ricorso si lamenta che la sentenza impugnata, pur riformando la decisione di primo sentenza per effetto dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., aveva confermato la sentenza del Tribunale «nel resto», ossia anche nella parte in cui non aveva formalmente escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 629 "cpv.", che, pur in assenza dell'indicazione di qualunque condotta idonea a giustificarla, risultava essere stata contestata. 6. Ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] tre motivi presentati congiuntamente nell'atto di impugnazione si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo U). Si contesta, in particolare, il carattere apparente della motivazione della sentenza impugnata, che aveva eluso le contestazioni sollevate quanto all'esistenza dell'associazione e al giudizio di intraneità del ricorrente e si osserva che le comunicazioni intercettate rivelavano esclusivamente il fatto che gli esattori del clan in due occasioni, nell'arco di trenta giorni, avessero preteso e incassato dal Piano imprecisate somme di denaro in ragione dell'asserita attività di spaccio svolta dal primo. Siffatte contestazioni scaturivano dal silenzio del collaboratore Romano, quanto al ruolo del Piano, dall'assenza di imputazioni per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, dalla mancanza di qualunque specificazione sul tipo di attività posta in essere dal Piano, al f ne di coglierne il concreto contributo alla vita associativa. 7. Ricorso proposto nell'interesse del Racise 7.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità del Racise per il reato di cui al capo 01, ossia per l'estorsione aggravata attribuita all'imputato in concorso con altre persone e in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, si rileva: a) che, anche alla luce dell'assoluzione del Racise, già in primo grado, per il reato associativo e, in secondo grado, per altro episodio estorsivo contestato al capo Q1, come pure alla stregua dele considerazioni emerse nella fase cautelare, non era stato argomentato il superamento, per effetto dalla scarna motivazione per relationem della Corte territoriale, della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio; b) che non era stata puntualmente verificata l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e Romano; c) che il Racise non risultava essere stato destinatario di alcuna somma elargita dagli appartenenti al clan; d) che le dichiarazioni dibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non erano corrispondenti al portato di quelle rese in sede di sommarie informazioni testimoniali. 7.2. Con il secondo motivo, che reca il numero 3, si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con I. n. 203 del 1991. 8. Ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo di ricorso si lamenta la scarna motivazione dedicata dalla Corte territoriale all'esame delle censure con le quali si contestava il fondamento dell'affermazione di responsabilità per la partecipazione al clan Marfella (capo a), tenuto conto del fatto: a) che solo il collaboratore Romano aveva fatto il nome del Vivenzio, peraltro con dichiarazioni assolutamente generiche e senza indicazione di alcuna circostanza idonea a rivelarne il contributo partecipativo; b) che nessuna considerazione era stata dedicata alla spiegazione alternativa del contenuto delle intercettazioni nelle quali alcuni associati mostravano interesse per l'assoluzione del Vivenzio, ingiustamente accusato, o prendevano atto della sua scarcerazione; c) che nella conversazione n. 1956, intercorsa tra lo Schiano e il Vivenzio, era evidente che il primo consigliava al secondo di fare una richiesta di affiliazione, con ciò dimostrando l'assenza di una partecipazione al clan; d) che, del pari, la sentenza aveva del tutto trascurato di considerare le ragioni, fondate sulle prove testimoniali assunte, per le quali il Vivenzio, in ragione di alcuni lavori svolti, percepiva dal Romano uno stipendio; e) che la Corte territoriale non aveva indicato alcun atto processuale dal quale emergesse che il Vivenzio eseguisse ordini; f) che, in definitiva, la Corte d'appello aveva confuso le frequentazioni del Vivenzio con la partecipazione associativa. 9. All'udienza del 14 febbraio 2023 si è svolta la trattazione orale del procedimento. È stata disposta la separazione dei procedimenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il rinvio a nuovo ruolo per impedimento del difensore. Considerato in diritto Ricorso Foglia 1. Le doglianze prospettate sono inammissibili per assenza di specificità. Deve premettersi che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550). Inoltre, occorre considerare che del tutto razionalmente i giudici di merito hanno operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione del ricorrente, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). In questa prospettiva, le dichiarazioni del collaboratore Romano e le intercettazioni dalle quali si trae la conferma di quanto riferito dal primo in ordine al mantenimento del Foglia (secondo un'interpretazione che non presenta profili di illogicità, in tal modo sottraendosi al sindacato di questa Corte: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), rappresentano il razionale fondamento della condotta partecipativa attribuita al ricorrente. I dubbi sui quali insiste il ricorso, quanto alla mancata dimostrazione della consapevolezza del Foglia di percepire somme dal clan, per effetto della sua partecipazione, non raggiungono la soglia della ragionevolezza, dal momento che, alla stregua di una massima di esperienza, non è altrimenti spiegabile l'erogazione di denaro in favore di un detenuto, destinata proprio a rafforzare il senso di appartenenza e a compensare il costo sofferto per la propria partecipazione. Proprio la finalità della condotta, indipendentemente da chi materialmente percepisse le somma, rende ragionevole la conclusione della piena consapevolezza del Foglia. La puntualizzazione del ricorrente, secondo il quale dalla conversazione intercettata emerge che la "mesata" potrebbe rappresentare un incentivo a non collaborare con la giustizia, non fa che confermare la ricostruzione appena indicata, nella misura in cui avvalora il significato della periodica dazione di denaro come strumento di fidelizzazione al clan degli associati. Dalle superiori considerazioni discende la conferma dell'assoluta irrilevanza degli approfondimenti istruttori indicati nei motivi aggiunti. Le censure relative alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui al quarto e al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. sono poi del tutto generiche, anche a voler considerare il richiamato contenuto dell'impugnazione proposta in secondo grado, poiché non si confrontano in termini specifici con le conversazioni - valorizzate a pag. 51 della sentenza di primo grado - che dimostrano il pervasivo controllo delle attività economiche e, in particolare la vendita di fuochi artificiali e con i rilievi dedicati alla stabile detenzione di armi da parte del sodalizio (si vedano, ad es., le considerazioni di pag. 58 della sentenza di primo grado): dati razionalmente ritenuti noti al partecipe. Ricorso Nesi 2. La doglianza è fondata, dal momento che, in assenza di qualunque apparato argonnentativo, la conferma, da parte della sentenza impugnata, della decisione di primo grado, quanto alla sussistenza del capo d) come contestato, solleva il problema del formale richiamo alla circostanza aggravante prevista dal capoverso dell'art. 629 cod. pen., che richiama, in termini generali, le circostanze indicate nell'ultimo capoverso del precedente art. 628. Ne discende l'annullamento, limitatamente a tale profilo, della sentenza impugnata. Ricorso Piano 3. Le censure sviluppate in ricorso sono inammissibili per difetto di specificità, poiché, attraverso proposizioni assertive e generiche, insistono nel non confrontarsi con i rilievi svolti dai giudici di merito, quante al fatto che le conversazioni che riguardano il Piano vanno inquadrate in un più ampio contesto captativo. Da questo emerge che gli spacciatori operanti in quel contesto territoriale, oltre a riversare una percentuale del ricavato al sodalizio, dovevano rifornirsi dello stupefacente loro consegnato dagli altri associati che controllavano la piazza, con la conseguenza che la prospettazione di un'atl:ività individuale, slegata dal contesto organizzativo se non per il pagamento di una tangente, si colloca al di fuori della razionale ricostruzione operata dai giudici di merito. In realtà, l'attività del Piano è stata logicamente ritenuta giustificata dall'inserimento nell'associazione, capillare e gerarchicamente organizzata, che si occupava stabilmente di spacciare stupefacenti. Il ricorso non si occupa dei profili strutturali del sodalizio emergenti dalle intercettazioni, sui quali la sentenza impugnata si sofferma analiticamente. Ricorso Racise 4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile dal momento che contesta in termini di assoluta genericità l'apparato argomentativo della sentenza impugnata fondato non solo sulle dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie, del collaboratore di giustizia Gilardi, ma soprattutto sul narrato di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA]: il primo ha anche operato un riconoscimento fotografico del Racise. Al riguardo, le assertive critiche svolte in ricorso al narrato dei dichiaranti si collocano al di fuori dello spettro del sindacato di legittimità. Va, infatti, ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). 4.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, poiché neppure considera, indipendentemente dalle dichiarazioni del collaboratore Gilardi, le puntuali dichiarazioni dei testi Paolella, quanto al fatto che il Racise, unitamente agli altri correi, si era presentato chiedendo somme "per conto del clan Lago". Ricorso Vivenzio 5. Le doglianze sono inammissibili per genericità, dal momento che lo stringato richiamo della sentenza impugnata alla decisione di primo gradc implica anche il rinvio al contenuto di intercettazioni che rendono le incontroverse frequentazioni dell'imputato significative dell'affectio societatis non in sé considerate, ma in quanto correlate alle puntuali dichiarazioni del collaboratore Romano, sulla cui attendibilità la decisione di primo grado si sofferma analiticamente, e alla concreta partecipazione alla vita del gruppo che emerge dalle prime. In tale contesto, la ricostruzione alternativa della difesa, quanto ai commenti relativi all'assoluzione del Vivenzio, alle ragioni della percezione delle somme e al fatto che si prospettasse un suo ingresso nell'associazione (ciò che dimostrerebbe la non attualità della partecipazione, secondo il ricorrente stesso), oltre a frazionare artificiosamente il quadro probatorio (e, al riguardo, si rinvia alle puntualizzazioni ricordate supra sub 1 del Considerato in diritto), aspira ad una rivalutazione del contenuto delle intercettazioni, razionalmente intese dai giudici di merito come indicative di una sollecitazione al Vivenzio a impegnarsi in attività più rischiose e non a decidere di entrare a far parte dell'associazione.6. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, i medesimi ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Disposta la separazione dei procedimenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché in solido tra loro all