CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 14276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 26959/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente/ric. incidentale- avverso la sentenza n. 1060/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia di cui in epigrafe; che l’intimato Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale condizionato; che non consta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; che in ragione della rinuncia non vi è luogo ad esaminare il ricorso incidentale, poiché, essendo stato formulato come condizionato, resta assorbito (arg. a contrario Cass. n. 13888/2022); che, pertanto, il rinunziante deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del controricorrente, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo; P.Q.M. dichiaraestinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del controricorrente, che liquida in € 2.200,00, per compensi, oltre alle spese anticipate a debito. Così deciso nell