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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 48897/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, già disposta nei confronti del predetto, in sede di cognizione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, ritenendo l'attualità della pericolosità sociale del condannato per reati associativi.

Ritenuto che il motivo unico, prospettato dal difensore, avv.

C. [OSCURATO:PERSONA] (vizio di motivazione e travisamento della prova), rappresenta doglianza inammissibile perché manifestamente infondata, posto che si denuncia vizio di contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che non emerge dall'esame del provvedimento impugnato (cfr. p. 2 e ss.).

Considerato che l'ordinanza ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come alla stregua degli elementi raccolti dalla Polizia giudiziaria, in base agli esiti di indagini anche recenti, lo Strisciuglio non abbia preso le distanze dal clan, mantenendo, anzi, autorità rispetto ai membri del sodalizio, richiamando, sul punto, il contenuto dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 30 settembre 2022.

Rilevato, infine, che anche il comportamento successivo alla scarcerazione del condannato è stato oggetto di valutazione di merito, non manifestamente illogica, dunque non censurabile nella presente sede di legittimità.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, già disposta nei confronti del predetto, in sede di cognizione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, ritenendo l'attualità della pericolosità sociale del condannato per reati associativi. Ritenuto che il motivo unico, prospettato dal difensore, avv. C. [OSCURATO:PERSONA] (vizio di motivazione e travisamento della prova), rappresenta doglianza inammissibile perché manifestamente infondata, posto che si denuncia vizio di contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che non emerge dall'esame del provvedimento impugnato (cfr. p. 2 e ss.). Considerato che l'ordinanza ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come alla stregua degli elementi raccolti dalla Polizia giudiziaria, in base agli esiti di indagini anche recenti, lo Strisciuglio non abbia preso le distanze dal clan, mantenendo, anzi, autorità rispetto ai membri del sodalizio, richiamando, sul punto, il contenuto dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 30 settembre 2022. Rilevato, infine, che anche il comportamento successivo alla scarcerazione del condannato è stato oggetto di valutazione di merito, non manifestamente illogica, dunque non censurabile nella presente sede di legittimità. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 48897/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris