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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14134/2026

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CUI 05LUVEI ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/1990 per erronea qualificazione giuridica del fatto ascrittogli.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibílità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), per infondatezza del motivo attinente all'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Per ciò che riguarda la qualificazione giuridica del fatto, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni.

Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come incongrua, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.

D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa.

Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.

Nel caso di specie, peraltro, il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la detenzione della sostanza fosse destinata alla cessione a terzi e non all'uso personale in quanto idonea a soddisfare la domanda di un ampio mercato e che altresì per via dell'ingente quantitativo rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, si possa ragionevolmente escludere che il comportamento posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] possa rientrare nell'ambito applicativo di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dellzi ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MAb1ìri Do a e Ferranti [OSCURATO:PERSONA]'', • i 7 2026 Fufrz, Adorz,z De .sapitid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUI 05LUVEI ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/1990 per erronea qualificazione giuridica del fatto ascrittogli. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibílità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), per infondatezza del motivo attinente all'erronea qualificazione giuridica del fatto. Per ciò che riguarda la qualificazione giuridica del fatto, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come incongrua, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Nel caso di specie, peraltro, il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la detenzione della sostanza fosse destinata alla cessione a terzi e non all'uso personale in quanto idonea a soddisfare la domanda di un ampio mercato e che altresì per via dell'ingente quantitativo rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, si possa ragionevolmente escludere che il comportamento posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] possa rientrare nell'ambito applicativo di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dellzi ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MAb1ìri Do a e Ferranti [OSCURATO:PERSONA]'', • i 7 2026 Fufrz, Adorz,z De .sapitid
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