CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 15132/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15132 [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente /22 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30129/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'indirizzo Pec: nunziosanti.dipaolaec.ordineavvocaticatania.it, in uso al professionista sopra citato; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia Sezione staccata di Caltanissetta n. 1342/21/2014, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. TYUO1T100029/2012 - TYUO1T100032/2012. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia, inerente l'atto impositivo TYU01T100029/2012, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, inerente l'atto impositivo TYUO1T100032/2012, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma 4/512.02z. [OSCURATO:PERSONA] e2te. [OSCURATO:PERSONA] t7 2 MAG 2022 oggi, [OSCURATO:PERSONA]