CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 30927/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15404-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]0 BENEDETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 717/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza n. 717/2020, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vasto che aveva accolto il ricorso in opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA], liberok professionista iscrittok all'Albo degli Avvocati, diretto ad accertare la illegittimità dell'iscrizione di ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS e a fare dichiarare non dovute le somme richieste dall'Istituto, con avviso di addebito, per l'importo complessivo di euro 636,25 a titolo di contributi relativi all'anno 2009, con relative sanzioni. 2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno ribadito che il credito azionato si era prescritto per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 legge n. 335/1995 e che non era ravvisabile alcun comportamento intenzionale di occultamento del credito da parte della intimata. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un unico articolato motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo si denuncia la violazione dell'art. 2935 cc, in relazione all'art. 2, commi 26-31 della legge n. 335/1995, all'art. 18 del d.lgs. n. 241/1997, all'art. 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001 e del D.P.C.M. del 10 giugno 2010 pubblicato in GU n. 146/2010, in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto estinto per prescrizione quinquennale il credito contributivo in capo all'INPS alla data di ricezione dell'avviso bonario di richiesta di pagamento (30 giugno 2015), sostenendo l'inapplicabilità al caso di specie della proroga per il versamento dei contributi disposta dal DPCM 10 giugno 2010, essendo quest'ultima applicabile ai soli contribuenti esercitanti attività economiche cui sono correlati gli studi di settore. Ric. 2021 n. 15404 sez. ML - ud. 14-09-2022 -2- 2. Il motivo è fondato alla stregua di quanto statuito nel precedente giurisprudenziale di questa Corte n. 10273/2021 le cui argomentazioni sono pienamente condivise da questo Collegio. 3. Si è, infatti, precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce, infatti, in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. 4. Del pari va specificato che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». 5. Viene, quindi, in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»: nel caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio Ric. 2021 n. 15404 sez. ML - ud. 14-09-2022 -3- 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). 6. Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020). 7. Né può convenirsi con l'impugnata sentenza allorché ritiene che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei [...] agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., I. n. 244/2007. 8. Pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle