CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 1976
Cassazione n. 20132/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ippiello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 20/04/1976avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, LUIGIBIRRITTERI che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 15 aprile 2025, la Corte di Appello di Napoli ha confermatola pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13.4.2022nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevadichiarato i predetti colpevoli del reato di furto in abitazione, aggravato.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramiteil comune difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguitoenunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,violazione di legge per erronea applicazione degli arti. 624-bis e 624 cod. pen.,lamentando in particolare l’erronea qualificazione dell'attività commerciale dicaffetteria in cui è avvenuto il furto – per di più di notte - quale luogo di privatadimora.La Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi affermati da questaCorte in tema di furto in abitazione e di privata dimora, ritenendo la sussistenzadell'ipotesi dell'introduzione in luogo destinato a privata dimora, nonostantel'accesso sia avvenuto all’interno di locali destinati all'esercizio di attivitàcommerciale tanto che i beni oggetto di furto erano depositati in luoghi destinatiall'utenza senza, pertanto, alcuna violazione di spazi il cui accesso era inibito alpubblico – per di più di notte quanto l’esercizio commerciale era chiuso.3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono fondati.Nello specifico, la Corte d'appello ha ritenuto inquadrabile il fatto nell'ipotesi dicui all'art. 624-bis cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) in quanto ilfurto è avvenuto di notte - quando l'attività commerciale non era aperta al pubblicoin virtù della chiusura serale -, ed il denaro oggetto di apprensione era contenutoall'interno delle slot machine non accessibili a terzi, mentre la macchina per ilcambio monete era comunque connessa all’espletamento di attività di natura nonesclusivamente professionale.Il ricorso è fondato considerato che non risulta oggetto di adeguata verifica daparte della Corte territoriale (specificamente interrogata sul punto dall’appellante)l’esistenza delle condizioni fattuali poste dalla giurisprudenza di questa Corte perconsiderare, durante il periodo di chiusura al pubblico, come luogo di privata dimoraun esercizio commerciale (cfr. Sez. 5 n. 10440/2015 Fernandez, RV 266807; S.U.D’Amico n. 31345 del 2017, RV 270076); avendo essa inteso fare riferimento adaspetti non rilevanti ai fini della qualificazione giuridica in argomento che ruotaintorno al requisito della privata dimora, che inerisce al luogo e non ha nulla a chevedere con la non accessibilità diretta al bene sottratto da parte di terzi in ragionedella sua collocazione all’interno di un contenitore (nel caso di specie una slotmachine), né con la natura o la tipologia del bene medesimo (nel caso di specieconnessione anche a uso non professionale).Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076 – 01, ha inparticolare affermato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi neiquali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano apertial pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quellidestinati ad attività lavorativa o professionale (nella specie la Corte ha esclusol'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commessoall'interno di un ristorante in orario di chiusura).La previsione di cui all'art. 624-bis cod. pen. tutela i luoghi in cui si svolgonodella sua operatività è, però, necessario che nel luogo di commissione del furtopossa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche invia occasionale, alle predette attività (Sez. 5, Sentenza n. 10747 del 17/11/2015,dep. 14/03/2016, Rv. 267560 – 01, in applicazione del principio questa Corte hacensurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il delitto dicui all'art. 624-bis cod. pen. nei confronti dell'imputato per avere commesso unfurto all'interno di uno stabilimento industriale, durante la chiusura notturna, senzaaccertare concretamente che le caratteristiche dell'attività ivi normalmente svolta o,comunque, la consuetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero chetaluno si trattenesse durante la chiusura notturna).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello diNapoli, che, attenendosi ai principi sopra riportati, dovrà rivalutare il fatto tenendoconto di tutte le circostanze del caso concreto rilevanti ai fini della valutazione chele è demandata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altraSezione della Corte di appello di Napoli.Così deciso il 15/05/2026.Il PresidenteIl Consigliere estensoreROSSELLA [OSCURATO:PERSONA]