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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22336/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme penali palesemente smentite dagli atti processuali, atteso che dall'istruttoria è emerso come, nel caso di specie, la piena contezza dell'illecito risulta essere intervenuta il 14/03/2018 (data in cui alla compagnia assicurativa è stata presentata la relazione peritale): conseguentemente, la querela - presentata agli atti il 26/04/2018 - è stata proposta nel termine di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen., come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 5 della sentenza impugnata; considerato che gli altri motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 642, 131 bis e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in punto di comprovata responsabilità penale del prevenuto e sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme penali palesemente smentite dagli atti processuali, atteso che dall'istruttoria è emerso come, nel caso di specie, la piena contezza dell'illecito risulta essere intervenuta il 14/03/2018 (data in cui alla compagnia assicurativa è stata presentata la relazione peritale): conseguentemente, la querela - presentata agli atti il 26/04/2018 - è stata proposta nel termine di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen., come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 5 della sentenza impugnata; considerato che gli altri motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 642, 131 bis e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in punto di comprovata responsabilità penale del prevenuto e sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 I
Sentenza Cassazione n. 22336/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris