CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 19477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato H [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 09/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 27/05/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990, limitatamente ai fatti rubricati ai capi 6 e 10, avendo dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 1 e 5. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 6 e 10 (primo e secondo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. per il reato di cui al capo 10 (secondo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio (terzo motivo). Il ricorso è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva, al riguardo, il Collegio: - i motivi relativi alla affermazione della responsabilità dell'imputato presuppongono la possibilità della Corte di cassazione di accedere al fascicolo del dibattimento e di leggerne il contenuto, operazione preclusa dal chiaro riferimento dell'art. 606, lett. e), c.p.p. al testo della motivazione della sentenza quale oggetto esclusivo della cognizione in sede di legittimità; - né il ricorrente deduce il travisamento delle prove indicate dal giudice di merito nella descrizione dei fatti a lui ascritti; - oltretutto, le questioni poste con l'odierno ricorso replicano quelle dedotte in appello ydisattese dalla Corte territoriale senza sbavature logiche ed in coerenza con le fonti di prova indicate alle pagg. 12 e 13 della sentenza; - correttamente la Corte di appello ha escluso la minima partecipazione dei ricorrente al fatto sulla scorta delle argomentazioni indicate a pag. 14 con le quali il ricorrente non si confronta affatto; - a non diverse censure si espone l'ultimo motivo, posto che al ricorrente non preme confrontarsi con le ragioni del diniego delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio complessivo (i numerosi precedenti e la recidiva), quanto, piuttosto, riproporre le medesime richieste devolute in appello senza alcun confronto con le ragioni del loro rigetto; - del resto, la pena-base utilizzata per il calcolo della pena finale è inferiore al medio-edittale del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente attenuazione dell'onere motivazionale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]