CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13621/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 4449 del 2022, depositata il 15 novembre 2022, nonnotificata.Numero registro generale 9771/2024Numero sezionale 3340/2026Numero di raccolta generale 13621/2026Data pubblicazione 11/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamenton. T9M010200380, relativo all’anno di imposta 2013, con cuil’amministrazione finanziaria, a seguito di verifiche fiscali della Guardia dicon il marito, aveva ripreso a tassazione come reddito di attivitàprofessionale non dichiarato, ai sensi dell’art. 39 e 41 bis d.P.R. n. 600 del1973, la somma corrispondente ai versamenti non giustificati,rideterminando le imposte dovute per IRPEF, IRAP e IVA.2. La CTP di Cremona, preso atto della rinuncia da parte dell’Agenzia delleEntrate alla pretesa fiscale originariamente vantata in relazione aiversamenti sul conto corrente cointestato con il marito giustificati comeregalie provenienti dal coniuge e dal padre non imponibili, aveva accolto ilricorso della contribuente ritenendo per la stessa ragione giustificati iversamenti per complessivi euro 11.442, contestati sul conto correntepersonale.3. La CGT di secondo grado della Lombardia, adita in appello dall’Agenziadelle Entrate, aveva accolto il gravame ritenendo che i versamenti oggettodi contestazione, dopo la riduzione della pretesa da partedell’amministrazione finanziaria, fossero rimasti privi di giustificazione daparte della contribuente, in mancanza di prova della loro provenienza daicongiunti e della loro natura di regalie.4. Avverso la sentenza della CGT di secondo grado ha proposto ricorsoper cassazione la contribuente affidandosi a tre motivi e l’Agenzia delleEntrate si è difesa depositando il controricorso.Successivamente la ricorrente, il 10 aprile 2026, ha depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.Numero registro generale 9771/2024Numero sezionale 3340/2026Numero di raccolta generale 13621/2026Data pubblicazione 11/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 39 e 41bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2 comma 1 d.lgs. n. 446 del 1997 edell’art. 54 comma 4 d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CGT di secondogrado ritenuto legittima la ripresa fiscale effettuata dall’Ufficio, in mancanzadel presupposto impositivo, dei bonifici provenienti dal conto corrente deiparenti che, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità ecome riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, non possono essereassoggettati a tassazione a meno che non sussistano dubbi sulla realeintestazione del conto corrente dei congiunti.La CGT di secondo grado avrebbe violato le norme richiamate ritenendoimponibili i versamenti confluiti sul conto corrente personale nonostanterisultasse dagli atti di causa che si trattava di bonifici effettuati dal coniugedella contribuente.1.1. Il motivo è inammissibile perché sotto forma di apparente deduzionedel vizio di violazione di legge finisce, in realtà, per censurare la valutazionedella CGT di secondo grado sulla mancata giustificazione dei versamentirimasti in contestazione e sull’inesistenza della prova della loro provenienzadal conto corrente del coniuge all’esito dell’apprezzamento delladocumentazione prodotta dalla contribuente.1.2. Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola ilgiudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione dellanorma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferentel'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata edinterpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regoladi diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea dellaesistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione alla norma diun contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie delineata. IlNumero registro generale 9771/2024Numero sezionale 3340/2026Numero di raccolta generale 13621/2026Data pubblicazione 11/05/2026vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazionealla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la purcorretta sua interpretazione.Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3),l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzionedelle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaperciò al sindacato di legittimità se non sotto l'aspetto del vizio dimotivazione (Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 24155del 2017).1.3. Nel caso di specie la CGT di secondo grado non ha affatto affermatoche i bonifici corrispondenti a regali del marito siano assoggettabili atassazione ma ha semplicemente escluso che i versamenti sul contocorrente personale della contribuente ancora in contestazione provenisserodal coniuge, affermando che “Le somme contestate sono solo i versamentiprivi di giustificazione sul conto intestato alla contribuente, mentre quelleprovenienti dai c\c del marito e papa' non sono stati ripresi.”2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo che hacostituito oggetto di discussione fra le parti, per non avere la CGT di secondogrado considerato il fatto storico della provenienza dei versamenticontestati dal conto corrente del coniuge, risultante dall’estratto del contocorrente personale della ricorrente, allegato come documento n. 3 al ricorsodi primo grado.La CGT di secondo grado avrebbe, in sostanza, equivocato fra le risultanzedel conto corrente cointestato fra la ricorrente ed il coniuge che riportavaversamenti provenienti dal consorte e dal padre, già riconosciuti comeNumero registro generale 9771/2024Numero sezionale 3340/2026Numero di raccolta generale 13621/2026Data pubblicazione 11/05/2026giustificati dall’Agenzia delle Entrate, e le risultanze, invece, ancora oggettodi contestazione, del conto corrente personale da cui emergevano rimesseprovenienti solo dal consorte che aveva mancato di esaminare.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Nell’articolare il motivo di ricorso la ricorrente ha sostanzialmenteinteso censurare la svista in cui è incorso il giudice di merito confondendol’estratto del conto corrente cointestato fra lei ed il marito, non più oggettodi contestazione, con l’estratto del conto corrente personale n. 30188743acceso presso la Cariparma di Cremona, prodotto come documento n. 3 inallegato al ricorso introduttivo, a cui si riferiva l’allegato n. 23 del processoverbale di constatazione, contenente l’imputazione a reddito, perchéingiustificate, di ventidue rimesse per complessivi euro 11.442, le soleancora oggetto di contestazione.La ricorrente ha inteso così far valere il c.d. travisamento del fattoprobatorio deducibile come motivo di ricorso per cassazione, secondo lagiurisprudenza della Corte, ove ricorrano i presupposti del vizio di cui all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c.2.3. In tema di travisamento della prova documentale, la Corte a sezioniunite ha chiarito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova,il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e nondi verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fattoprobatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiestidall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensidell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale osostanziale». ([OSCURATO:PERSONA]. U. n. 5792 del 2024).Numero registro generale 9771/2024Numero sezionale 3340/2026Numero di raccolta generale 13621/2026Data pubblicazione 11/05/2026In particolare, la Corte ritiene ammissibile la censura formulata ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ove, a causa della svista concernente ilfatto probatorio controverso, il giudice abbia posto a fondamento delladecisione un fatto sostanziale che non esiste nei termini in cui lo hapercepito ([OSCURATO:PERSONA]. U. n. 5792 del 2024 a pag. 33).2.4. Nel caso in esame le parti, ormai risolta la questione sorta sul contocorrente cointestato recante le rimesse provenienti dal padre e dal coniugedella ricorrente, avevano continuato a discutere intorno alle risultanzeprobatorie dell’estratto conto personale sostenendo, la ricorrente, che vi sitraesse l’informazione della loro provenienza dal coniuge e l’Agenzia delleEntrate che non vi si traesse alcuna informazione sulla provenienza deiversamenti.La CGT di secondo grado nel pronunciare sulla questione ha affermato che“Le somme contestate sono solo i versamenti privi di giustificazione sulconto intestato alla contribuente, mentre quelle provenienti dai c\\c delmarito e papa' non sono stati ripresi.” La Corte di merito ha così evidenziatodi aver equivocato fra il conto cointestato, il solo da cui risultavano lerimesse del marito e del padre della ricorrente non riprese a tassazione, el’estratto del conto del conto personale della ricorrente, di cui al doc. 3allegato al ricorso di primo grado, ove, pacificamente, non vi erano rimesseprovenienti dal padre.La decisione sulla natura reddituale o meno dei versamenti ancora incontestazione è stata così assunta, omettendo l’esame della provenienzadelle somme confluite sul conto corrente personale, e sul presuppostoinesistente dell’avvenuto scorporo dalle movimentazioni bancarie del contocorrente personale delle somme provenienti “dal marito e papà” che,invece, erano quelle già considerate giustificate del conto correntecointestato.Il motivo deve, quindi, essere accolto e la sentenza cassata con rinvio allaCGT di secondo grado della Lombardia per nuovo e motivato esame dellaNumero registro generale 9771/2024Numero sezionale 3340/2026Numero di raccolta generale 13621/2026Data pubblicazione 11/05/2026controversia sulla base della provenienza delle somme confluite sul contocorrente personale della ricorrente risultante dal relativo estratto conto.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 5bis d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CGT di secondo gradoillegittimamente gravato la contribuente dell’onere probatorio e per nonaver fondato la decisione sugli elementi di prova emersi nel giudizio.3.1. Il motivo è infondato.3.2. L’art. 7 comma 5 bis d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 L.31 agosto 2022, n. 130 con effetto dal 16 settembre 2022 stabilisce che“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'attoimpugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova cheemergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della suafondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente adimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza conla normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano lapretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque alcontribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non siaconseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.”La norma, entrata in vigore dopo la decisione della controversia da partedella CGT di secondo grado, detta le regole generali della ripartizionedell’onere della prova, traducendo essenzialmente nell’ambito del giudiziotributario la disciplina dell’art. 2697 c.c., ma va coordinata con la previsionespeciale dell’art. 32 d.p.r. n. 600 del 1973 che stabilisce una presunzionelegale relativa della natura reddituale dei versamenti non altrimentigiustificati sul conto corrente del lavoratore autonomo che trasla sulcontribuente l’onere della prova contraria.3.3. La CGT di secondo grado, dunque, non si è discostata dai principirichiamati laddove ha posto a carico della contribuente l’onere di provare laNumero registro generale 9771/2024Numero sezionale 3340/2026Numero di raccolta generale 13621/2026Data pubblicazione 11/05/2026natura non imponibile delle disponibilità derivanti dai versamenti in contocorrente contestati dall’Agenzia delle Entrate.4. Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al secondo motivo,inammissibile il primo e infondato il terzo, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che provvederà anchealla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiara inammissibile ilprimo motivo, e infondato il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO