CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 47248/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 6 giugno 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce del 21 settembre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, perché ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Surbo rispettivamente i: 30 dicembre 2012 (capo A) e il 30 dicembre 2013 (capo B). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo e dell'erronea appiicazione dell'art. 43 cod. pen., è manifestamente infondato, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, non confrontandosi adeguatamente la censura difensiva con le considerazioni deiia sentenza impugnata, nella quale (pag. 2) sono stati richiamati gli accertamenti deila Guardia di Finanza di Lecce e dell'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che Parco non ha presentato la dicniarazione annuale sui redditi e sull'iva rispetto agli anni di imposta 2011 (capo A) e 2012 (capo 3), risultando le imposte evase superiori alla soglia di punibilità e costituendo la reiterazione delle condotte omissive elemento sintomatico della finalità di Pareo di evadere le imposte, per importi peraltro molto elevati, senza che siano emerse giustificazioni concrete rispetto all'inadempimento dell'obbligo preliminare di presentazione delle dichiarazioni, risultando le deduzioni difensive su questo aspetto generiche e sostanzialmente assertive. Osservato che pure il secondo motivo, con cui la difesa si duole dell'eccessività della pena inflitta e dei diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, dovendosi considerare, guanto al primo profilo, che la pena irrogata (anni 1 e mesi 4 di reclusione) non può ritenersi incongrua, sia perché complessivamente inferiore al medio edittale vigente all'epoca dei fatti„ sia perché, in ogni caso, i giudici di merito hanno ragionevolmente rimarcato l'importo significativo delle imposte evase, la ripetizione per due anni consecutivi della condotta omissiva illecita e l'assenza di elementi positivi volti a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio„ mentre, quanto al secondo aspetto, la sentenza impugnata, in modo pertinente, ha richiamato l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457 e Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Rv. 241685), secondo cui l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod.•pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena. Considerato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla dec aratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammisstile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e deka somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023 oreljer