CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 31059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello diReggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso lasentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti diGiovanni Penna;considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deducela violazione dell'art. 581 comma 1-ter, cod. proc. pen., risulta manifestamenteinfondato, poiché denunzia una violazione normativa smentita dagli attiprocessuali;osservato che il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., introdottodall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabiliva che, conl’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, fosse depositata, apena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini dellanotificazione del decreto di citazione a giudizio; che tale onere era preordinatoad assicurare la conoscenza, da parte dell’imputato, della citazione per ilgiudizio di appello, così da garantire lo svolgimento della fase di impugnazionein un contraddittorio certo e da escludere, o comunque fortemente limitare, ilricorso agli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasisuccessive;rilevato che, a seguito dell’abrogazione del comma 1-ter citato, dispostadall’art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, le Sezioni Unite,dirimendo il contrasto giurisprudenziale insorto sul regime intertemporale,hanno affermato che la disciplina dettata dalla norma abrogata continua adapplicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (Sez. U, n. 13808del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855 – 01); che, pertanto, stantel’anteriorità dell’appello proposto rispetto a tale data, la questione dedottaconserva rilevanza ai fini della decisione;considerato, inoltre, che le medesime Sezioni Unite hanno precisato chel’onere di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio può essere assoltoanche mediante il richiamo ad una precedente dichiarazione o elezione, purchél’atto di impugnazione contenga un riferimento «espresso e specifico» allastessa e ne indichi anche la «collocazione nel fascicolo processuale, tale daconsentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire lanotificazione» (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287855 - 02);ritenuto che, nel caso in esame, non risulta agli atti — ai quali questaCorte può accedere in ragione della natura processuale dell’eccezione, secondoil principio affermato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092 – 01 — la presenza di un’autonoma dichiarazione o elezione di domicilioallegata all’atto di appello, né l’atto di impugnazione contiene alcun richiamo,espresso e specifico, a precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio, conindicazione della relativa collocazione nel fascicolo processuale; ritenuto chel’esistenza agli atti di una valida ed efficace elezione di domicilio non è, di persé, sufficiente ad escludere la causa di inammissibilità, essendo necessario chel ’atto che la contiene sia al legato al l ’ impugnazione oppure chenell’impugnazione vi sia il richiamo espresso alla dichiarazione o elezione didomicilio, con l’indicazione anche della sua collocazione nel fascicoloprocessuale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]