CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha insistito nell'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri emessa il 26/01/2016, con la quale gli imputati appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 ciascuno, perché ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso, in danno di una coppia di anziani coniugi. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorrono i comuni difensori di fiducia dei tre imputati, con separati ricorsi, basati sugli stessi motivi. 2.1. Con il primo si eccepisce la violazione della legge penale ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 628 cod. pen. in relazione all'art. 40 cod. pen. e all'art. 27 Cost. Si deduce la mancanza di collegamento causale tra la condotta (presenza in prossimità del palazzo dove abitavano le vittime, il 29 febbraio 2008) e l'evento (la sottrazione del danaro, accertata e denunciata il 5 marzo 2008), in mancanza di prove in senso contrario. 2.2. Con il secondo motivo la violazione di legge è riferita all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. in assenza del presupposto della simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento del fatto, posto che la contestata azione predatoria era stata commessa soltanto da [OSCURATO:PERSONA], senza che le vittime avvertissero la presenza degli altri due imputati ([OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'abitazione e [OSCURATO:PERSONA] all'esterno del condominio), con la conseguenza che era semmai ravvisabile nella specie il concorso di persone nel reato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche con una valutazione cumulativa, senza riferimenti specifici alla posizione processuale ed alla personalità dei singoli imputati. 3. Con motivi aggiunti del 9 novembre 2022, presentati da altro difensore di fiducia, si è censurata - con riferimento a tutti gli imputati - l'illogicità della motivazione con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in ordine all'accertamento di responsabilità nonché all'esclusione del tentativo, non essendo stata accertata la sottrazione del danaro. Si insiste, inoltre, nel riconoscimento dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della modesta capacità a delinquere degli imputati e della particolare tenuità del danno patrimoniale. Con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], si richiede l'applicazione della diminuente dell'art. 116 c.p. per essere stato il suo ruolo ininfluente sulla porzione di condotta (la violenza) che ha determinato la metamorfosi del furto in abitazione nel delitto di rapina impropria, nella forma del tentativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., reiterando doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano.2. Il primo motivo, infatti, attiene all'affermazione di responsabilità per la rapina ed alla qualificazione giuridica della condotta, accertata sulla base di una incensurabile valutazione in fatto, incentrata sulla sottrazione della somma di denaro e sulla fuga che espose a pericolo l'incolumità fisica delle persone intervenute in loco, nell'immediato. In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento della Corte, per la quale, nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (ex multis, Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belogrouh, Rv. 273617- 01). La indubbia sottrazione del denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] distraeva le vittime e [OSCURATO:PERSONA] fungeva da palo in strada, nonché la violenza esercitata dai tre imputati nei confronti delle persone che tentavano di impedirne la fuga sono state accertate sulla base delle prove dichiarative acquisite, valutate in termini logici e coerenti dai giudici di merito. 3. Anche l'applicazione dell'aggravante, oggetto del secondo motivo dei ricorsi, si basa sull'accertamento in fatto della violenza esercitata sui terzi intervenuti da tutti e tre gli imputati, unitamente e contestualmente presenti, ed è conforme alla giurisprudenza di legittimità, correttamente riportata nella sentenza impugnata, per la quale in tema di rapina impropria, il fatto che più concorrenti siano presenti quando è stata esercitata la violenza o la minaccia ai danni di soggetto diverso da quello nei cui confronti è avvenuta la sottrazione determina l'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite, in ragione del maggior effetto di intimidazione che la presenza di più persone esercita sul terzo intervenuto (Sez. 2, n. 40772 del 19/07/2018, Guerra, Rv. 274459-01). 4. Infine, in relazione al terzo motivo, la Corte di appello ha in termini incensurabili posto a fondamento della contestata statuizione sul diniego delle attenuanti generiche la gravità dei fatti e la mancanza di elementi positivi, utili al loro riconoscimento, sicuramente valorizzabili ai fini della valutazione negativa della personalità degli imputati.5. Non devono essere altresì esaminate le ulteriori censure proposte con la suddetta memoria difensiva del 9 novembre 2022 in quanto l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01). 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e