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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04986/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara in composizione monocratica in data 16/07/2019, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n.159 - per avere violato la prescrizione inerente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Torre dè Passeri, portandosi presso l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] - e la condannava alla pena di un anno di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Rileva che la condotta dell'imputata, che risulta essersi recata nel posto di cui all'istanza di autorizzazione rivolta al giudice, identica a numerose altre presentate in precedenza, non denota affatto la volontà di sottrarsi al controllo, ma al più una leggerezza priva di profili di concreta pericolosità.

Osserva che, inoltre, la pena, a riprova della minima offensività di detta condotta, è stata determinata nel minimo edittale.

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentato vizio e/o assenza di motivazione circa il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La difesa si duole che la personalità dell'imputata venga individuata sulla base dei soli precedenti penali e che la particolare tenuità sia esclusa sulla base degli stessi e dell'entità del fatto, con una motivazione meramente apparente.

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione ci si duole della difformità tra la motivazione, in cui si dichiara che l'imputata andrà condannata alla pena di un anno tenuto conto della recidiva, e il dispositivo, in cui la recidiva non è menzionata.

Si rileva che appare necessaria la rideterminazione della pena, evidentemente comminata in detta misura sproporzionata in considerazione di una recidiva poi esclusa.

Lamenta il difensore la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della contestata recidiva.

2.4. Col quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge sulla minima intensità del dolo, per essersi invero la [OSCURATO:PERSONA] recata nell'ufficio postale di un comune diverso, convinta che l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, pur non pervenuta, fosse stata già firmata.2.5.

Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta violazione di legge circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Rileva il difensore che le attenuanti generiche andavano concesse e dovevano ritenersi prevalenti sulla contestata recidiva, applicata dal primo Giudice senza alcuna motivazione.

2.6. Col sesto motivo di impugnazione ci si duole dell'eccessivo rigore nella dosimetria della pena a fronte di un fatto di particolare levità.

Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputata si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. Infondati sono i primi due motivi.

Adeguata e conforme al disposto normativo che si assume violato è, invero, la motivazione della Corte di appello circa il diniego dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base, sia della considerazione del fatto , che della personalità dell'imputata quale emergente dai suoi precedenti penali.

Rileva la Corte come la prescrizione oggetto della violazione fosse funzionale ad evitare ulteriori comportamenti criminosi da parte della [OSCURATO:PERSONA] e come, pertanto, tale violazione non potesse rivestire i caratteri della tenuità richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. 1.2.

Inammissibile è il terzo motivo di ricorso.

Invero, il contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione alla menzione della recidiva e la mancata applicazione del fatto di particolare tenuità per la ritenuta recidiva sono censure non dedotte con l'appello, in cui ci si duole solo della applicazione della recidiva.

Quanto all'invocata rideterminazione della pena, invece, è rilievo difensivo manifestamente infondato alla luce delle argomentazioni della Corte territoriale di cui si dirà con riguardo alla doglianza sulla dosimetria della pena.

1.3. Il quarto motivo di ricorso è altrettanto inammissibile, in quanto meramente rivalutativo.Invero, a fronte del rilievo difensivo secondo cui l'imputata già più volte aveva fatto istanza di recarsi presso l'ufficio postale di Silvi ed era stata autorizzata, per cui anche nel caso in esame era certa di essere parimenti autorizzata, la Corte territoriale osserva che è dato incontroverso come il provvedimento di autorizzazione non vi fosse, per cui, anche a prescindere dalla prova di avere presentato ritualmente l'istanza di autorizzazione ad uscire, ciò che è certo è che l'imputata ben sapesse di non avere la relativa autorizzazione che le sarebbe stata comunicata in ipotesi di rilascio, come era verosimilmente avvenuto in passato.

E' evidente che, insistendo sulla minima intensità del dolo, la difesa non si confronta con tale argomentazione, incorrendo nella aspecificità.

1.4. Inammissibili, infine, sono il quinto e il sesto motivo di impugnazione.

Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto/ secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

Nel caso in esame la Corte di appello di L'Aquila sul punto della eccessività della pena rileva come la stessa sia stata correttamente determinata dal giudice di primo grado in relazione alle modalità della condotta tenuta e alla personalità dell'imputata quale emergente dal fatto ascritto e dai suoi precedenti penali.

Osserva in particolare che: - la pena di un anno è il minimo previsto dal secondo comma dell'art. 75 del summenzionato decreto legislativo; - quanto alla richiesta di disapplicazione della recidiva, in realtà il primo giudice ha applicato la pena minima di legge, con ciò non tenendo conto in alcun modo degli effetti della recidiva, per cui tale punto appare superato dal contenuto della decisione di primo grado; - infine, non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, per non essere emerse particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione, come un meritevole comportamento processuale o altre particolari condizioni o circostanze.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara in composizione monocratica in data 16/07/2019, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n.159 - per avere violato la prescrizione inerente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Torre dè Passeri, portandosi presso l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] - e la condannava alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell'art. 131-bis cod. pen. Rileva che la condotta dell'imputata, che risulta essersi recata nel posto di cui all'istanza di autorizzazione rivolta al giudice, identica a numerose altre presentate in precedenza, non denota affatto la volontà di sottrarsi al controllo, ma al più una leggerezza priva di profili di concreta pericolosità. Osserva che, inoltre, la pena, a riprova della minima offensività di detta condotta, è stata determinata nel minimo edittale. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentato vizio e/o assenza di motivazione circa il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La difesa si duole che la personalità dell'imputata venga individuata sulla base dei soli precedenti penali e che la particolare tenuità sia esclusa sulla base degli stessi e dell'entità del fatto, con una motivazione meramente apparente. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione ci si duole della difformità tra la motivazione, in cui si dichiara che l'imputata andrà condannata alla pena di un anno tenuto conto della recidiva, e il dispositivo, in cui la recidiva non è menzionata. Si rileva che appare necessaria la rideterminazione della pena, evidentemente comminata in detta misura sproporzionata in considerazione di una recidiva poi esclusa. Lamenta il difensore la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della contestata recidiva. 2.4. Col quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge sulla minima intensità del dolo, per essersi invero la [OSCURATO:PERSONA] recata nell'ufficio postale di un comune diverso, convinta che l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, pur non pervenuta, fosse stata già firmata.2.5. Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta violazione di legge circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rileva il difensore che le attenuanti generiche andavano concesse e dovevano ritenersi prevalenti sulla contestata recidiva, applicata dal primo Giudice senza alcuna motivazione. 2.6. Col sesto motivo di impugnazione ci si duole dell'eccessivo rigore nella dosimetria della pena a fronte di un fatto di particolare levità. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputata si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondati sono i primi due motivi. Adeguata e conforme al disposto normativo che si assume violato è, invero, la motivazione della Corte di appello circa il diniego dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base, sia della considerazione del fatto , che della personalità dell'imputata quale emergente dai suoi precedenti penali. Rileva la Corte come la prescrizione oggetto della violazione fosse funzionale ad evitare ulteriori comportamenti criminosi da parte della [OSCURATO:PERSONA] e come, pertanto, tale violazione non potesse rivestire i caratteri della tenuità richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. 1.2. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Invero, il contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione alla menzione della recidiva e la mancata applicazione del fatto di particolare tenuità per la ritenuta recidiva sono censure non dedotte con l'appello, in cui ci si duole solo della applicazione della recidiva. Quanto all'invocata rideterminazione della pena, invece, è rilievo difensivo manifestamente infondato alla luce delle argomentazioni della Corte territoriale di cui si dirà con riguardo alla doglianza sulla dosimetria della pena. 1.3. Il quarto motivo di ricorso è altrettanto inammissibile, in quanto meramente rivalutativo.Invero, a fronte del rilievo difensivo secondo cui l'imputata già più volte aveva fatto istanza di recarsi presso l'ufficio postale di Silvi ed era stata autorizzata, per cui anche nel caso in esame era certa di essere parimenti autorizzata, la Corte territoriale osserva che è dato incontroverso come il provvedimento di autorizzazione non vi fosse, per cui, anche a prescindere dalla prova di avere presentato ritualmente l'istanza di autorizzazione ad uscire, ciò che è certo è che l'imputata ben sapesse di non avere la relativa autorizzazione che le sarebbe stata comunicata in ipotesi di rilascio, come era verosimilmente avvenuto in passato. E' evidente che, insistendo sulla minima intensità del dolo, la difesa non si confronta con tale argomentazione, incorrendo nella aspecificità. 1.4. Inammissibili, infine, sono il quinto e il sesto motivo di impugnazione. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto/ secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. Nel caso in esame la Corte di appello di L'Aquila sul punto della eccessività della pena rileva come la stessa sia stata correttamente determinata dal giudice di primo grado in relazione alle modalità della condotta tenuta e alla personalità dell'imputata quale emergente dal fatto ascritto e dai suoi precedenti penali. Osserva in particolare che: - la pena di un anno è il minimo previsto dal secondo comma dell'art. 75 del summenzionato decreto legislativo; - quanto alla richiesta di disapplicazione della recidiva, in realtà il primo giudice ha applicato la pena minima di legge, con ciò non tenendo conto in alcun modo degli effetti della recidiva, per cui tale punto appare superato dal contenuto della decisione di primo grado; - infine, non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, per non essere emerse particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione, come un meritevole comportamento processuale o altre particolari condizioni o circostanze. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
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