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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 07829/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 81 co. 1 e 337 cod. pen., per aver usato violenza nei confronti delle forze dell'ordine mentre compivano un atto di servizio ( capo 1); per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ( capo 2).

Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del reato di cui al capo

1. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che dalle risultanze processuali risulta pienamente accertato che l'imputato, al fine di sottrarsi a un legittimo posto di controllo, non ottemperava all'alt intimatogli dai militari operanti e si dava alla fuga alla guida della propria autovettura, ponendo in essere manovre di guida azzardate e, pertanto, altamente pericolose per l'incolumità pubblica, evidenziando che ai fini della configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente una condotta violenta o comunque coattiva idonea a impedire o turbare l'attività del pubblico ufficiale, senza che sia necessario un contatto fisico diretto o il verificarsi di eventi lesivi ulteriori.

In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice ha escluso la sussistenza di elementi favorevoli all'imputato idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, rilevando come la mera formale incensuratezza, di per sé considerata, non sia 'M\J sufficiente a tal fine.

La Corte ha evidenziato la particolare gravità dei fatti contestati, desumibile dall'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, pari a un peso complessivo di circa 1 kg, con una percentuale media di purezza dell'85,26%, corrispondente a 847,058 grammi di cocaina pura, equivalenti a circa 5.647 dosi medie singole, dato che giustifica il diniego del beneficio invocato.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 81 co. 1 e 337 cod. pen., per aver usato violenza nei confronti delle forze dell'ordine mentre compivano un atto di servizio ( capo 1); per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ( capo 2). Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del reato di cui al capo 1. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che dalle risultanze processuali risulta pienamente accertato che l'imputato, al fine di sottrarsi a un legittimo posto di controllo, non ottemperava all'alt intimatogli dai militari operanti e si dava alla fuga alla guida della propria autovettura, ponendo in essere manovre di guida azzardate e, pertanto, altamente pericolose per l'incolumità pubblica, evidenziando che ai fini della configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente una condotta violenta o comunque coattiva idonea a impedire o turbare l'attività del pubblico ufficiale, senza che sia necessario un contatto fisico diretto o il verificarsi di eventi lesivi ulteriori. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha escluso la sussistenza di elementi favorevoli all'imputato idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, rilevando come la mera formale incensuratezza, di per sé considerata, non sia 'M\J sufficiente a tal fine. La Corte ha evidenziato la particolare gravità dei fatti contestati, desumibile dall'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, pari a un peso complessivo di circa 1 kg, con una percentuale media di purezza dell'85,26%, corrispondente a 847,058 grammi di cocaina pura, equivalenti a circa 5.647 dosi medie singole, dato che giustifica il diniego del beneficio invocato. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigli
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