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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47181/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 7 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto diretto a sollevare censure in fatto; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, in tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook) (Sez. 5, n. 16751 del 19/02/2018, Rando, Rv. 272685); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 7 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto diretto a sollevare censure in fatto; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, in tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook) (Sez. 5, n. 16751 del 19/02/2018, Rando, Rv. 272685); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 47181/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris