CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25044/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 26 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova concessa,con precedente ordinanza del 19 dicembre 2024 dello stesso Tribunale, alcondannato XXXXXXXXXXXXXXXXX.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce che la revoca è stata decisa sulla base delleviolazioni senza effettuare una valutazione di carattere generale sulla pericolositàdel condannato; quelle che sono state considerate violazioni del programma nonsono che fragilità personali del condannato.Con il secondo motivo deduce che non è stata valutata, se non in modoapparente, l’istanza subordinata di applicazione della detenzione domiciliare.Con il terzo motivo deduce che la revoca della misura alternativa è statafatta decorrere dal 22 dicembre 2025, quale data di interruzione dei rapporti conl’U.e.p.e., che, però, è precedente alle date delle due diffide del magistrato disorveglianza, e non è indice di punto di non ritorno dell’adesione del condannatoal percorso trattamentale.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. È infondato, anzitutto, il primo motivo.La norma di cui ha fatto applicazione il Tribunale di sorveglianza nelprovvedimento impugnato è l’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n.354, che dispone che “l'affidamento è revocato qualora il comportamento delsoggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile conla prosecuzione della prova”.I requisiti cui è subordinata la revoca sono, pertanto, due: una violazionecommessa dal condannato, e l’incompatibilità di tale violazione con laprosecuzione della prova.Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto in motivazione chel’allontanamento non autorizzato dal Comune di residenza, la positività aglistupefacenti più volte accertata in corso di esecuzione della pena, la mancanza diripresa dei contatti con il Servizio per le dipendenze che gli era stata imposta nelprovvedimento di concessione della misura alternativa e nelle diffide, erano indicidi un prolungato approccio superficiale del condannato nello svolgimento dellamisura che rendevano inutile la prosecuzione della misura.Il Tribunale, pertanto, non si è limitato a constatare la esistenza dellaviolazione, ma ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sulcomportamento del condannato durante il periodo di prova - dimostrante lamancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilitàdella prosecuzione dell’affidamento - che la difesa del ricorrente ha chiesto conl’odierno ricorso.Il ricorso deduce anche che non sono stati considerati gli elementi favorevolial condannato che erano stati già evidenziati con l’ordinanza di concessione(assenza di precedenti penali; assenza di contatti con la criminalità organizzata),ma l’argomento è manifestamente infondato, in quanto i parametri di valutazionedella concessione della misura e quelli della revoca della stessa non sono identici,perché la concessione della misura deve valutare l’idoneità della misura acontribuire alla rieducazione del reo ed impedire la esecuzione di altri reati (v.art. 47, comma 2, ord. pen.), mentre la revoca deve valutare la compatibilitàdelle violazioni del programma con la prosecuzione della prova (v. art. 47,comma 11, ord. pen., sopra citato), per cui non è illogico che gli elementi relativialla personalità del condannato valutati in origine, in sede di concessione, sianostati ritenuti subvalenti rispetto a quelli constatati successivamente in corso diesecuzione della misura.Il ricorso deduce che ciò che il Tribunale ha considerato violazioni sono, inrealtà, soltanto delle fragilità personali del ricorrente, ma l’argomento èinfondato, in quanto attacca la discrezionalità del Tribunale nella valutazionedella rilevanza da attribuire alle violazioni.La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con laprosecuzione dell’affidamento è, infatti, connotata da profili di discrezionalità(cfr. Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 – 01: la revocadella misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nonconsegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale odelle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta algiudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano,in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova), ed ilcontrollo dell’esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sullalogicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1,n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 – 01: la revoca della misuraalternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di uncomportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alladiscrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'usodel potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata), e ladeduzione introdotta, risolvendosi in una diversa valutazione di uno stesso fatto,non fa emergere profili di illogicità della motivazione.2. È infondato anche il secondo motivo.Il ricorso deduce che nell’ordinanza impugnata non vi è motivazione, se nonapparente, sull’istanza subordinata di applicazione della detenzione domiciliare.L’argomento è infondato, perché nel percorso logico dell’ordinanzaimpugnata la inadeguatezza della detenzione domiciliare consegue al giudizio diinaffidabilità del condannato dimostrata dai comportamenti tenuti in corso diesecuzione della misura alternativa.Si tratta di motivazione non illogica, perchè anche il buon esito delladetenzione domiciliare, come quello dell’affidamento in prova, presuppone lacollaborazione consapevole del condannato, per cui il prolungato atteggiamentosuperficiale del condannato che il Tribunale ha tratto dai comportamenticonstatati in corso di esecuzione della misura sorregge in modo non illogicoanche la decisione di rigetto dell’istanza subordinata.3. È infondato anche il terzo motivo.Il Tribunale ha ritenuto di individuare come data di accertamento delfallimento della misura alternativa l’ultimo giorno in cui il condannato si è recatopresso il Servizio per le dipendenze.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perchè questa data èantecedente alle date delle diffide, ma l’argomento è infondato, perché le diffidepresuppongono che siano già avvenuti comportamenti da cui desumere lacessazione dell’adesione del condannato al progetto rieducativo della misuraalternativa.Il ricorso deduce che non si comprende perché la data di decorrenza dellarevoca debba essere ancorata proprio alla cessazione dei contatti con il Servizio,ma l’argomento è infondato, perché il Tribunale di sorveglianza ha fatto correttaapplicazione dell’orientamento di legittimità che ritiene che “in tema diaffidamento in prova al servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell'esitodella prova il Tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare il "quantum" dipena - eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamenteinflitta - che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata dellelimitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorsoin affidamento” (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220878); infatti,se, per stabilire la decorrenza della revoca, occorre tener conto della “condottadurante il periodo trascorso in affidamento”, aver ancorato la decorrenza ad uncomportamento specifico integrante violazione alle prescrizioni della misura èuna condotta idonea ad individuare in modo oggettivo la data da cui fardecorrere il fallimento di tale misura.4. Il ricorso è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1,cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento.5. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 inquanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.