CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso n. 458/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 01/02/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] L’appello di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima anche difensore di sé stessa e del congiunto, avverso sentenza di primo grado in materia di opposizione all’esecuzione e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Bari, con ordinanza resa a verbale di udienza, in data 9/10/2018, per mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 458/2019 Numero sezionale 194/2022 Numero di raccolta generale 11238/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], questa anche in veste di difensore di sé stessa e del congiunto, impugnano per cassazione la detta ordinanza, con atto affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] La causa può essere decisa in quanto la notifica del ricorso è stata ritualmente eseguita almeno ad uno degli intimati e, per la precisione, a mani dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], sebbene non nel domicilio eletto, ossia presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Molfetta, ma altrove, ossia in Terlizzi, al viale Roma n. 45. La giurisprudenza di questa Corte (n. 12963 del 31/05/2006 (Rv. 590288 – 01), alla quale il Collegio aderisce e intende dare continuità afferma, sul punto, che «la notificazione degli atti del processo, qualora la parte sia rappresentata da più di un difensore, può essere utilmente effettuata ad uno di essi, anche nel caso in cui sia stato eletto domicilio presso l’altro.).». Il ricorso è stato, pertanto, ritualmente notificato a una delle controparti; e può allora essere deciso, pur in mancanza di (tentata) notifica all’ulteriore controparte, identificabile, sulla base dell’intestazione del verbale di causa in appello, come [OSCURATO:PERSONA], e tanto sulla base della ragione più liquida (Cass. n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 - 01), stante la palese inammissibilità del ricorso, per quanto di seguito esposto. I due motivi di ricorso sono così formulati: il primo motivo pone censura di violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 458/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 458/2019 Numero sezionale 194/2022 Numero di raccolta generale 11238/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Costituzione e art. 360, ultimo capoverso cod. proc. civ., in relazione alla dichiarazione di improcedibilità dell’atto di appello; il secondo mezzo deduce violazione di legge e falsa applicazione di norme ai sensi dell’art. 360, terzo comma, in relazione all’art. 100 cod. proc. civ., dichiarazione di carenza di interesse ad agire e violazione dell’art. 2917 cod. civ., posta in essere dal giudice di prime cure. In concreto il primo motivo di ricorso, invocando violazione di norme sul procedimento, prospetta che, essendo l’appellato [OSCURATO:PERSONA] costituito in giudizio, con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e comparso, con un avvocato stabilizzato (secondo l’ordinamento professionale spagnolo), alla prima udienza in Corte di Appello, la Corte territoriale di Bari avrebbe illegittimamente consentito che egli fosse dato come non presente e avrebbe, quindi illegittimamente rinviato all’ulteriore udienza ai sensi dell’art. 348, comma 2, cod. proc. civ. alla quale l’impugnazione venne dichiarata improcedibile, per mancata comparizione di entrambe le parti. Il motivo è inammissibile, in quanto la tesi della presenza di un sostituto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l’appellato [OSCURATO:PERSONA] si infrange contro l’univoca risultanza del verbale di udienza, che sul punto è stato ritualmente interlineato, con la conseguenza che deve ritenersi che nessuno fosse presente per l’appellato e, quindi, che nessuno fosse comparso alla prima udienza dinanzi alla Corte di Appello di Bari. Non risulta, peraltro, che sia stata infirmata, in alcun modo, la pubblica fede del detto verbale di causa. Parte ricorrente non ha neppure dedotto, inoltre, che non le fosse stata data comunicazione dell’ulteriore udienza fissata dalla Corte di Appello e alla quale venne dichiarata l’improcedibilità Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 458/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 458/2019 Numero sezionale 194/2022 Numero di raccolta generale 11238/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 dell’appello (sul punto si veda: Cass. n. 143 del 15/01/1973 Rv. 361907 - 01). L’appello è stato, pertanto, ritualmente dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ. L’inammissibilità del primo motivo del ricorso assorbe il secondo mezzo, che torna a chiedere una diversa valutazione – sulla spettanza delle spese dell’esecuzione – della sentenza di primo grado: questione preclusa dalla corretta definizione in rito del gravame a suo tempo proposto. Nulla per le spese di lite, non risultando costituita alcuna controparte. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il primo motivo, assorbito il secondo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 458/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P