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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32776/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MASSA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese delle quali chiede la liquidazione E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede il rigetto del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa pronunciata il 5.12.2022 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 61 n. 9 e 113 e 449 in relazione all'art. 426 cod.pen. e lo aveva condannato alla pena sospesa di anni uno e mesi sei di reclusione oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile Provincia di [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separata sede assegnando alla stessa una provvisionale provvisoriamente esecutiva di euro 80.0000, ha invece assolto il predetto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

2. Il presente procedimento trae origine dall'evento alluvionale verificatosi nella notte tra il 27 ed il 28 novembre 2012 allorché, a seguito di un'importante precipitazione meteorologica, si era verificata l'esondazione del torrente Carrione in Carrara.

In particolare la pressione dell'acqua aveva determinato il crollo dell'argine sinistro, aprendo una breccia attraverso cui le acque del torrente in piena si erano riversate nel territorio circostante.

L'opera arginale era stata consegnata pochi mesi prima nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza del torrente relativi al lotto funzionale VIII ed erano stati eseguiti dalla ditta Ediltecnica che aveva stipulato un contratto di appalto con la Provincia di [OSCURATO:PERSONA].

Il progetto dei lavori era stato predisposto dall'Ing.

Mazzoni (poi deceduto) e dall'Ing.

Settesoldi (attuale imputato) ai quali l'incarico era stato conferito dalla Provincia, consistendo i lavori eseguiti sull'argine sinistro nella sopraelevazione del muro preesistente.

L'argine era crollato in quanto il muro preesistente, anch'esso costituente sopraelevazione di altro muro, si era staccato dalla parte sottostante.

3. Il giudice di primo grado sulla base degli accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco e delle valutazioni del perito Prof.

Rosso nonché dei consulenti del Pubblico Ministero (Prof.

Menduni, Arch.

Chiodini e [OSCURATO:PERSONA]), ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato.

In particolare ha rilevato che dalla consulenza del Prof.

Rosso (nominato in sede di accertamento tecnico preventivo da parte del Tribunale delle [OSCURATO:PERSONA]) era emerso che i progettisti Settesoldi e Mazzoni avevano omesso di eseguire le indispensabili indagini conoscitive relative alle caratteristiche costruttive dell'argine preesistente ed alla sua capacità di resistenza alle sollecitazioni, indagini che avrebbero consentito di accertare che vi erano delle discontinuità tra la struttura di fondazione e quella soprastante e che imponeva di procedere innanzitutto ad interventi di consolidamento strutturale delle due parti della struttura preesistente e solo dopo di costruire l'ulteriore sopralzo.

L'opera era stata correttamente concepita da un punto di vista idraulico ma mal progettata da un punto di vista strutturale.

Il crollo, infatti, non era stato causato da un'errata valutazione delle portate di piena e dei conseguenti livelli di piena in quanto i livelli idrici massimi erano rimasti al di sotto dell'altezza del muro realizzato, ma, invece, era dovuto ad un cedimento strutturale che si era verificato nel punto in cui il muro sottostante era stato realizzato sopra una parte ancora più in basso.

In quel punto l'argine era collassato staccandosi dalla parte sottostante e ribaltandosi all'esterno dell'alveo del fiume.

La parte preesistente infatti non era idoneamente ancorata alla parte ad essa sottostante; non erano infatti stati realizzati i lavori di innmorsamento e cucitura.

Tale valutazione era stata confermata dai consulenti del Pubblico ministero.

Il giudice di primo grado ha quindi ritenuto provata la negligenza del Settesoldi che, nel progettare l'intervento, avrebbe dovuto effettuare non solo i calcoli di stabilità riferiti al sopralzo ma anche i calcoli di stabilità e resistenza e le altre indagini conoscitive relative alle caratteristiche del muro preesistente sul quale si andava ad incidere sopraelevandolo.

Non avendo eseguito tali indagini e non avendo progettato gli interventi di rafforzamento del muro preesistente, aveva fatto costruire un argine inidoneo.

Peraltro la necessità di valutare le caratteristiche del muro preesistente, desunta da una regola di elementare prudenza, come confermata dai consulenti, vale per qualsiasi struttura in cemento ma in particolare in un caso in cui erano in gioco anche le forze derivanti dalle pressioni idriche né può considerarsi che detta opera fosse di minima importanza.

Per converso, é stata ritenuta priva di fondamento la tesi difensiva secondo cui l'argine era crollato a causa di alcuni fori realizzati nel muro nel periodo compreso tra l'evento dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'evento del 27-28 novembre 2012, atteso che non vi era certezza sulla data di realizzazione, sul numero dei fori e sulla loro dislocazione, non risultando le foto prodotte nitide e considerato che il muro si era staccato in un tratto che non era all'altezza dei fori (così escludendosi anche la c.d. spaccatura a catena).

Ha ritenuto altresì che, se la sopraelevazione del muro arginale fosse stata progettata in maniera corretta, anche l'eventuale realizzazione di fori da parte di terze persone non avrebbe determinato il crollo del 27-28 novembre 2012.

Ha ravvisato altresì il giudice di primo grado la responsabilità del Settesoldi, pur essendo lo stesso specializzato per la parte idraulica, atteso che l'incarico era stato assunto da lui e dal Mazzoni senza distinzione di ruoli e che le carenze riscontrate erano individuabili anche da un ingegnere idraulico. 4.

La Corte d'appello, invece, ha ritenuto che il giudice di primo grado non si sia confrontato adeguatamente con le argomentazioni anche tecniche avanzate dalla difesa dell'imputato in ordine al sopravvenire di cause estranee al progetto originario in grado di porsi quali fattori autonomi tali da determinare l'evento e dunque tali da interrompere il nesso causale anche rispetto ad eventuali carenze progettuali originarie, facendo in particolare riferimento alla realizzazione di fori riscontrati lungo la struttura non previsti dal progetto.

Ha osservato a riguardo che la insanabile divergenza tra le conclusioni del c.t. del Pm e quelle del c.t. della difesa avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a disporre una perizia, (atto istruttorio che il giudice d'appello ha ritenuto di non poter più disporre per la notevole distanza temporale dai fatti e per l'approssimarsi dei termini di prescrizione) e la cui mancata attivazione non può essere colmata attraverso l'acquisizione di una c.t.u. disposta in un altro procedimento.

Ha aggiunto che i dubbi palesati dal giudice di primo grado circa l'esistenza dei fori trovano oggettiva smentita nelle risultanze processuali, trattandosi di sette intagli di ampiezza notevole.

A riguardo lo stesso c.t. del PM ha affermato che la presenza di tali intagli aveva ridotto al 40% la resistenza del muro soprastante.

Ha quindi concluso che le carenze relative all'omessa effettuazione di indagini conoscitive, volte ad appurare le caratteristiche dell'argine preesistente, anche ove riscontrabili, alla luce delle risultanze fattuali non possono essere poste in diretto rapporto causale con l'evento essendo "verosimile ritenere anche solo sulla base della comune esperienza.. .che la realizzazione di un numero elevato di aperture aventi dimensioni non irrilevanti su di una struttura la cui progettazione tali aperture non aveva previsto abbia potuto determinare un indebolimento significativo di tale struttura rispetto alle sollecitazioni di una piena, quale quella verificatasi in occasione del disastro in esame".

Nè la diversa soluzione progettuale attuata nella ricostruzione dell'argine può rappresentare prova dell'inidoneità genetica del progetto originario ascrivibile in parte qua all'odierno imputato.

Alla luce di tali considerazioni il giudice d'appello aveva quindi concluso per l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste ex art. 530 capoverso cod.proc.pen. 5.

Avverso detta sentenza la parte civile Provincia di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui 4 ik attribuisce valore di "causa sopravvenuta da sola sufficiente" ad una difesa non sorretta da conferme probatorie, in mancanza di verifica sul piano delle conoscenze scientifiche; nonché l'erronea applicazione degli artt. 530, comma 2, e 533 cod.proc.pen. nella parte in cui a quella mera difesa la sentenza attribuisce il significato di elemento fondante il "ragionevole dubbio" rilevante per una pronuncia assolutoria.

Violazione dell'art. 603 cod.proc.pen. laddove non si proceda a disporre una perizia della quale il testo della motivazione assume l'assoluta necessità.

Rileva che la Corte di merito ha manifestato dubbi in ordine alla effettiva sussistenza della condotta colposa liquidando gli addebiti mossi al Settesoldi come meramente asseriti, risultando la sentenza priva di qualunque impianto motivazionale.

Inoltre per supportare la riforma della sentenza di primo grado la Corte di merito ricorre ad alcuni dati ritenuti certi, funzionali a sostenere la rilevanza causale esclusiva di alcuni intagli sul muro posti sullo strato di base, assunto che si pone in insanabile contrasto con quanto affermato dalla stessa Corte in altro passaggio della sentenza dove si dice che sulla genesi dei fori non si é sufficientemente indagato.

Inoltre valorizza un dato non vero e cioé che il cedimento strutturale dell'argine sia avvenuto in corrispondenza della retta che congiungeva i tagli mentre altre parti avevano retto.

Parimenti contraddittoria é la motivazione in ordine alla non significanza causale della condotta colposa affermando altresì che i fori abbiano rappresentato un elemento idoneo ad interrompere il processo di produzione dell'evento originato dal precedente fattore causale consistente nelle carenze progettuali.

Si rileva che vi sono elementi acquisiti al fascicolo per il dibattimento che contrastano insanabilmente con la sentenza pronunciata e segnatamente il parere dei consulenti che hanno ritenuto colposa la condotta dell'imputato.

Si rileva altresì che laddove il caso esaminato sia completo non può essere considerato ragionevole il dubbio congetturale meramente sollevato ed allegato dalla difesa ma solo quello che, accertato e dimostrato nei suoi presupposti obiettivi, sia tale da sollevare interrogativi o perplessità in ordine alle ricadute giuridiche dei fatti dimostrati.

Nella specie, la Corte territoriale assumendo come ragionevole un dubbio sprovvisto di fondamenta probatorie al cospetto di un ordito motivazionale completo ha raggiunto una decisione priva di tenuta logica.

Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'illegittimità della sentenza impugnata per non aver motivato in modo rafforzato ed argomentato nella parte in cui rovescia l'esito della sentenza di primo grado e per mancanza di motivazione in ordine ad alcuni punti essenziali della decisione di riforma.

Si assume che la decisione impugnata si fonda su una motivazione caratterizzata da una forza persuasiva minore rispetto a quella che censura a causa di un impianto argomentativo carente.

L'obbligo di motivazione rafforzata si traduce nel dovere di confutare punto per punto gli snodi fondamentali della sentenza riformata in modo da illustrare compiutamente ed in modo persuasivo le ragioni per cui gli elementi di diritto e di fatto posti alla sua base devono ritenersi errati.

In particolare si rileva il mancato assolvimento dell'obbligo motivazionale in ordine a : 1) la natura meramente congetturale della tesi difensiva non avendo l'imputato dimostrato l'estensione ed il tempo della realizzazione dei tagli; 2) la loro irrilevanza su base tecnico-scientifica, 3) la corretta impostazione del giudizio di causalità controfattuale di natura subordinata.

Ed inoltre si rileva il travisamento delle prove scientifiche assunte in primo grado e segnatamente nella valutazione di uno stralcio della relazione del C.T.

Menduni e dello stesso C.T. della difesa Paris laddove si evidenzia che il crollo non si é verificato lungo la linea del sopralzo ma nella sua porzione di base.

Con il terzo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. l'erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod.pen. e collateralmente ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza della motivazione su un tema essenziale del giudizio laddove la Corte d'appello ha errato nella ricostruzione del rapporto eziologico tra condotta ed evento male applicando il modello del c.d. condizionale controfattuale.

Si assume che, pur dando per dimostrati l'esistenza dei fori e che gli stessi abbiano avuto un ruolo nella causazione del crollo, la Corte di merito ha mal interpretato le disposizioni dell'art. 41 cod.pen. ritenendo che tali fori siano da considerare causa sopravvenuta da sola sufficiente a causare l'evento, superando così la premessa principale ovvero se quei fori avrebbero condotto al crollo qualsiasi struttura arginale anche se correttamente edificata.

6. La difesa dell'imputato ha depositato due memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui primi due motivi vanno scrutinati congiuntamente, é fondato.

Le censure proposte involgono il tema della riforma in appello in senso assolutorio di una sentenza di condanna e gli obblighi che ne derivano per il giudice. 6 ge) Al fine di inquadrare la questione, occorre prendere la mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 che ha statuito che "Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva".

In motivazione si legge inoltre che "Il giudice di appello, dunque, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte".

Nel medesimo solco interpretativo si colloca anche la giurisprudenza di legittimità successiva, che ha ulteriormente precisato che "Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico-scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado" (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Nappa, Rv. 282612; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Vollero, Rv. 281404).

E', dunque, evidente che in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, la motivazione della sentenza d'appello deve compiutamente indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado e dare conto di un percorso argomentativo dissenziente rispetto a quello adottato dal giudice di primo grado e dotato di persuasività.

2. Venendo all'esame del caso di specie, il giudice di primo grado, basandosi sulle consulenze delle parti e su quella disposta d'ufficio, aveva ritenuto provata la responsabilità del Settesoldi per avere lo stesso omesso, nella sua qualità di autore, unitamente all'Ing.

Mazzoni, del progetto definitivo di esecuzione dell'opera arginale lungo il torrente Carrione, le necessarie indagini conoscitive relative al muro preesistente sul quale si andava ad incidere con sopraelevazione, quindi per non aver valutato le condizioni dei quattro livelli preesistenti del muro.

In sostanza, ciò che aveva causato il crollo era stata l'inidoneità strutturale dell'argine in quanto la parte preesistente non era idoneamente ancorata alla parte ad essa sottostante.

Per converso la tesi difensiva, sostenuta dal c.t.

Ing.

Paris, secondo cui sarebbero stati alcuni "tagli" o "fori" ad indebolire l'opera non é stata ritenuta fondata, non sussistendo la prova del numero, della dislocazione e della dimensione di detti fori né della loro epoca di realizzazione (ovvero tra il 10-11 novembre ed il 27-28 novembre 2012).

Peraltro tale tesi non trovava riscontro neppure nelle caratteristiche del crollo che non era avvenuto in corrispondenza dei tagli, se non per un tratto, mentre in un altro punto, pur presenti i fori, il distacco si era verificato in una parte soprastante.

Inoltre la rilevanza dei fori non era stata sostenuta nemmeno dal Ct nominato dagli imputati nella causa davanti al Tribunale delle acque pubbliche e gli stessi imputati avevano ricostruito il muro dopo il crollo con un progetto radicalmente diverso, non limitandosi ad una mera ricostruzione con l'eliminazione dei fori.

Concludeva quindi il giudice di primo grado che, se la sopraelevazione fosse stata eseguita a regola d'arte, l'argine avrebbe resistito nonostante i fori.

Ebbene, a fronte di un impianto motivatorio completo ed analitico nell'analizzare gli esiti delle consulenze tecniche alla luce delle fonti di prova e delle argomentazioni difensive, la sentenza di appello ha ribaltato il giudizio di condanna senza adeguatamente confrontarsi con il percorso logico argomentativo adottato dal giudice di primo grado.

Pur non avendo proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonostante la ritenuta necessità di disporre una perizia, ha confutato il percorso logico argomentativo adottato dal giudice di primo grado e che trovava il fulcro nella sussistenza della condotta colposa ascritta all'imputato da porsi in rapporto causale con la verificazione dell'evento.

Ha invece conferito rilievo determinante, come causa esclusiva da sola idonea a cagionare l'evento, alla presenza di fori o di aperture la cui esistenza e datazione é stata ritenuta non provata dal giudice di primo grado, fondando quindi il proprio giudizio su dati privi di sostrato probatorio e di verifica scientifica.

In ciò peraltro rivelando al tempo stesso una evidente contraddizione interna laddove si afferma in un passaggio che "é verosimile ritenere secondo la comune esperienza...che la realizzazione di un numero elevato di aperture aventi dimensioni non irrilevanti su di una struttura la cui progettazione tali aperture non aveva previsto, abbia potuto determinare un indebolimento significativo di tale struttura..." ed in altro punto che "il grado di efficacia causale di tale indebolimento della struttura avrebbe dovuto formare oggetto di un più approfondito esame peritale..".

Pertanto l'apparato logico argomentativo della sentenza impugnata, ben lungi dal confrontarsi criticamente e con adeguata capacità dimostrativa con il percorso logico motivazionale adottato dal giudice di primo grado, in taluni aspetti se ne discosta senza fornire alcuna motivazione, in altri si fonda su asserti che nel percorso seguito dal primo giudice erano mere ipotesi difensive ritenute prive di fondamento.

3. Il terzo motivo é assorbito.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MASSA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese delle quali chiede la liquidazione E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede il rigetto del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa pronunciata il 5.12.2022 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 61 n. 9 e 113 e 449 in relazione all'art. 426 cod.pen. e lo aveva condannato alla pena sospesa di anni uno e mesi sei di reclusione oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile Provincia di [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separata sede assegnando alla stessa una provvisionale provvisoriamente esecutiva di euro 80.0000, ha invece assolto il predetto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. 2. Il presente procedimento trae origine dall'evento alluvionale verificatosi nella notte tra il 27 ed il 28 novembre 2012 allorché, a seguito di un'importante precipitazione meteorologica, si era verificata l'esondazione del torrente Carrione in Carrara. In particolare la pressione dell'acqua aveva determinato il crollo dell'argine sinistro, aprendo una breccia attraverso cui le acque del torrente in piena si erano riversate nel territorio circostante. L'opera arginale era stata consegnata pochi mesi prima nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza del torrente relativi al lotto funzionale VIII ed erano stati eseguiti dalla ditta Ediltecnica che aveva stipulato un contratto di appalto con la Provincia di [OSCURATO:PERSONA]. Il progetto dei lavori era stato predisposto dall'Ing. Mazzoni (poi deceduto) e dall'Ing. Settesoldi (attuale imputato) ai quali l'incarico era stato conferito dalla Provincia, consistendo i lavori eseguiti sull'argine sinistro nella sopraelevazione del muro preesistente. L'argine era crollato in quanto il muro preesistente, anch'esso costituente sopraelevazione di altro muro, si era staccato dalla parte sottostante. 3. Il giudice di primo grado sulla base degli accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco e delle valutazioni del perito Prof. Rosso nonché dei consulenti del Pubblico Ministero (Prof. Menduni, Arch. Chiodini e [OSCURATO:PERSONA]), ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato. In particolare ha rilevato che dalla consulenza del Prof. Rosso (nominato in sede di accertamento tecnico preventivo da parte del Tribunale delle [OSCURATO:PERSONA]) era emerso che i progettisti Settesoldi e Mazzoni avevano omesso di eseguire le indispensabili indagini conoscitive relative alle caratteristiche costruttive dell'argine preesistente ed alla sua capacità di resistenza alle sollecitazioni, indagini che avrebbero consentito di accertare che vi erano delle discontinuità tra la struttura di fondazione e quella soprastante e che imponeva di procedere innanzitutto ad interventi di consolidamento strutturale delle due parti della struttura preesistente e solo dopo di costruire l'ulteriore sopralzo. L'opera era stata correttamente concepita da un punto di vista idraulico ma mal progettata da un punto di vista strutturale. Il crollo, infatti, non era stato causato da un'errata valutazione delle portate di piena e dei conseguenti livelli di piena in quanto i livelli idrici massimi erano rimasti al di sotto dell'altezza del muro realizzato, ma, invece, era dovuto ad un cedimento strutturale che si era verificato nel punto in cui il muro sottostante era stato realizzato sopra una parte ancora più in basso. In quel punto l'argine era collassato staccandosi dalla parte sottostante e ribaltandosi all'esterno dell'alveo del fiume. La parte preesistente infatti non era idoneamente ancorata alla parte ad essa sottostante; non erano infatti stati realizzati i lavori di innmorsamento e cucitura. Tale valutazione era stata confermata dai consulenti del Pubblico ministero. Il giudice di primo grado ha quindi ritenuto provata la negligenza del Settesoldi che, nel progettare l'intervento, avrebbe dovuto effettuare non solo i calcoli di stabilità riferiti al sopralzo ma anche i calcoli di stabilità e resistenza e le altre indagini conoscitive relative alle caratteristiche del muro preesistente sul quale si andava ad incidere sopraelevandolo. Non avendo eseguito tali indagini e non avendo progettato gli interventi di rafforzamento del muro preesistente, aveva fatto costruire un argine inidoneo. Peraltro la necessità di valutare le caratteristiche del muro preesistente, desunta da una regola di elementare prudenza, come confermata dai consulenti, vale per qualsiasi struttura in cemento ma in particolare in un caso in cui erano in gioco anche le forze derivanti dalle pressioni idriche né può considerarsi che detta opera fosse di minima importanza. Per converso, é stata ritenuta priva di fondamento la tesi difensiva secondo cui l'argine era crollato a causa di alcuni fori realizzati nel muro nel periodo compreso tra l'evento dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'evento del 27-28 novembre 2012, atteso che non vi era certezza sulla data di realizzazione, sul numero dei fori e sulla loro dislocazione, non risultando le foto prodotte nitide e considerato che il muro si era staccato in un tratto che non era all'altezza dei fori (così escludendosi anche la c.d. spaccatura a catena). Ha ritenuto altresì che, se la sopraelevazione del muro arginale fosse stata progettata in maniera corretta, anche l'eventuale realizzazione di fori da parte di terze persone non avrebbe determinato il crollo del 27-28 novembre 2012. Ha ravvisato altresì il giudice di primo grado la responsabilità del Settesoldi, pur essendo lo stesso specializzato per la parte idraulica, atteso che l'incarico era stato assunto da lui e dal Mazzoni senza distinzione di ruoli e che le carenze riscontrate erano individuabili anche da un ingegnere idraulico. 4. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto che il giudice di primo grado non si sia confrontato adeguatamente con le argomentazioni anche tecniche avanzate dalla difesa dell'imputato in ordine al sopravvenire di cause estranee al progetto originario in grado di porsi quali fattori autonomi tali da determinare l'evento e dunque tali da interrompere il nesso causale anche rispetto ad eventuali carenze progettuali originarie, facendo in particolare riferimento alla realizzazione di fori riscontrati lungo la struttura non previsti dal progetto. Ha osservato a riguardo che la insanabile divergenza tra le conclusioni del c.t. del Pm e quelle del c.t. della difesa avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a disporre una perizia, (atto istruttorio che il giudice d'appello ha ritenuto di non poter più disporre per la notevole distanza temporale dai fatti e per l'approssimarsi dei termini di prescrizione) e la cui mancata attivazione non può essere colmata attraverso l'acquisizione di una c.t.u. disposta in un altro procedimento. Ha aggiunto che i dubbi palesati dal giudice di primo grado circa l'esistenza dei fori trovano oggettiva smentita nelle risultanze processuali, trattandosi di sette intagli di ampiezza notevole. A riguardo lo stesso c.t. del PM ha affermato che la presenza di tali intagli aveva ridotto al 40% la resistenza del muro soprastante. Ha quindi concluso che le carenze relative all'omessa effettuazione di indagini conoscitive, volte ad appurare le caratteristiche dell'argine preesistente, anche ove riscontrabili, alla luce delle risultanze fattuali non possono essere poste in diretto rapporto causale con l'evento essendo "verosimile ritenere anche solo sulla base della comune esperienza.. .che la realizzazione di un numero elevato di aperture aventi dimensioni non irrilevanti su di una struttura la cui progettazione tali aperture non aveva previsto abbia potuto determinare un indebolimento significativo di tale struttura rispetto alle sollecitazioni di una piena, quale quella verificatasi in occasione del disastro in esame". Nè la diversa soluzione progettuale attuata nella ricostruzione dell'argine può rappresentare prova dell'inidoneità genetica del progetto originario ascrivibile in parte qua all'odierno imputato. Alla luce di tali considerazioni il giudice d'appello aveva quindi concluso per l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste ex art. 530 capoverso cod.proc.pen. 5. Avverso detta sentenza la parte civile Provincia di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui 4 ik attribuisce valore di "causa sopravvenuta da sola sufficiente" ad una difesa non sorretta da conferme probatorie, in mancanza di verifica sul piano delle conoscenze scientifiche; nonché l'erronea applicazione degli artt. 530, comma 2, e 533 cod.proc.pen. nella parte in cui a quella mera difesa la sentenza attribuisce il significato di elemento fondante il "ragionevole dubbio" rilevante per una pronuncia assolutoria. Violazione dell'art. 603 cod.proc.pen. laddove non si proceda a disporre una perizia della quale il testo della motivazione assume l'assoluta necessità. Rileva che la Corte di merito ha manifestato dubbi in ordine alla effettiva sussistenza della condotta colposa liquidando gli addebiti mossi al Settesoldi come meramente asseriti, risultando la sentenza priva di qualunque impianto motivazionale. Inoltre per supportare la riforma della sentenza di primo grado la Corte di merito ricorre ad alcuni dati ritenuti certi, funzionali a sostenere la rilevanza causale esclusiva di alcuni intagli sul muro posti sullo strato di base, assunto che si pone in insanabile contrasto con quanto affermato dalla stessa Corte in altro passaggio della sentenza dove si dice che sulla genesi dei fori non si é sufficientemente indagato. Inoltre valorizza un dato non vero e cioé che il cedimento strutturale dell'argine sia avvenuto in corrispondenza della retta che congiungeva i tagli mentre altre parti avevano retto. Parimenti contraddittoria é la motivazione in ordine alla non significanza causale della condotta colposa affermando altresì che i fori abbiano rappresentato un elemento idoneo ad interrompere il processo di produzione dell'evento originato dal precedente fattore causale consistente nelle carenze progettuali. Si rileva che vi sono elementi acquisiti al fascicolo per il dibattimento che contrastano insanabilmente con la sentenza pronunciata e segnatamente il parere dei consulenti che hanno ritenuto colposa la condotta dell'imputato. Si rileva altresì che laddove il caso esaminato sia completo non può essere considerato ragionevole il dubbio congetturale meramente sollevato ed allegato dalla difesa ma solo quello che, accertato e dimostrato nei suoi presupposti obiettivi, sia tale da sollevare interrogativi o perplessità in ordine alle ricadute giuridiche dei fatti dimostrati. Nella specie, la Corte territoriale assumendo come ragionevole un dubbio sprovvisto di fondamenta probatorie al cospetto di un ordito motivazionale completo ha raggiunto una decisione priva di tenuta logica. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'illegittimità della sentenza impugnata per non aver motivato in modo rafforzato ed argomentato nella parte in cui rovescia l'esito della sentenza di primo grado e per mancanza di motivazione in ordine ad alcuni punti essenziali della decisione di riforma. Si assume che la decisione impugnata si fonda su una motivazione caratterizzata da una forza persuasiva minore rispetto a quella che censura a causa di un impianto argomentativo carente. L'obbligo di motivazione rafforzata si traduce nel dovere di confutare punto per punto gli snodi fondamentali della sentenza riformata in modo da illustrare compiutamente ed in modo persuasivo le ragioni per cui gli elementi di diritto e di fatto posti alla sua base devono ritenersi errati. In particolare si rileva il mancato assolvimento dell'obbligo motivazionale in ordine a : 1) la natura meramente congetturale della tesi difensiva non avendo l'imputato dimostrato l'estensione ed il tempo della realizzazione dei tagli; 2) la loro irrilevanza su base tecnico-scientifica, 3) la corretta impostazione del giudizio di causalità controfattuale di natura subordinata. Ed inoltre si rileva il travisamento delle prove scientifiche assunte in primo grado e segnatamente nella valutazione di uno stralcio della relazione del C.T. Menduni e dello stesso C.T. della difesa Paris laddove si evidenzia che il crollo non si é verificato lungo la linea del sopralzo ma nella sua porzione di base. Con il terzo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. l'erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod.pen. e collateralmente ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza della motivazione su un tema essenziale del giudizio laddove la Corte d'appello ha errato nella ricostruzione del rapporto eziologico tra condotta ed evento male applicando il modello del c.d. condizionale controfattuale. Si assume che, pur dando per dimostrati l'esistenza dei fori e che gli stessi abbiano avuto un ruolo nella causazione del crollo, la Corte di merito ha mal interpretato le disposizioni dell'art. 41 cod.pen. ritenendo che tali fori siano da considerare causa sopravvenuta da sola sufficiente a causare l'evento, superando così la premessa principale ovvero se quei fori avrebbero condotto al crollo qualsiasi struttura arginale anche se correttamente edificata. 6. La difesa dell'imputato ha depositato due memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui primi due motivi vanno scrutinati congiuntamente, é fondato. Le censure proposte involgono il tema della riforma in appello in senso assolutorio di una sentenza di condanna e gli obblighi che ne derivano per il giudice. 6 ge) Al fine di inquadrare la questione, occorre prendere la mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 che ha statuito che "Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva". In motivazione si legge inoltre che "Il giudice di appello, dunque, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte". Nel medesimo solco interpretativo si colloca anche la giurisprudenza di legittimità successiva, che ha ulteriormente precisato che "Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico-scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado" (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Nappa, Rv. 282612; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Vollero, Rv. 281404). E', dunque, evidente che in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, la motivazione della sentenza d'appello deve compiutamente indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado e dare conto di un percorso argomentativo dissenziente rispetto a quello adottato dal giudice di primo grado e dotato di persuasività. 2. Venendo all'esame del caso di specie, il giudice di primo grado, basandosi sulle consulenze delle parti e su quella disposta d'ufficio, aveva ritenuto provata la responsabilità del Settesoldi per avere lo stesso omesso, nella sua qualità di autore, unitamente all'Ing. Mazzoni, del progetto definitivo di esecuzione dell'opera arginale lungo il torrente Carrione, le necessarie indagini conoscitive relative al muro preesistente sul quale si andava ad incidere con sopraelevazione, quindi per non aver valutato le condizioni dei quattro livelli preesistenti del muro. In sostanza, ciò che aveva causato il crollo era stata l'inidoneità strutturale dell'argine in quanto la parte preesistente non era idoneamente ancorata alla parte ad essa sottostante. Per converso la tesi difensiva, sostenuta dal c.t. Ing. Paris, secondo cui sarebbero stati alcuni "tagli" o "fori" ad indebolire l'opera non é stata ritenuta fondata, non sussistendo la prova del numero, della dislocazione e della dimensione di detti fori né della loro epoca di realizzazione (ovvero tra il 10-11 novembre ed il 27-28 novembre 2012). Peraltro tale tesi non trovava riscontro neppure nelle caratteristiche del crollo che non era avvenuto in corrispondenza dei tagli, se non per un tratto, mentre in un altro punto, pur presenti i fori, il distacco si era verificato in una parte soprastante. Inoltre la rilevanza dei fori non era stata sostenuta nemmeno dal Ct nominato dagli imputati nella causa davanti al Tribunale delle acque pubbliche e gli stessi imputati avevano ricostruito il muro dopo il crollo con un progetto radicalmente diverso, non limitandosi ad una mera ricostruzione con l'eliminazione dei fori. Concludeva quindi il giudice di primo grado che, se la sopraelevazione fosse stata eseguita a regola d'arte, l'argine avrebbe resistito nonostante i fori. Ebbene, a fronte di un impianto motivatorio completo ed analitico nell'analizzare gli esiti delle consulenze tecniche alla luce delle fonti di prova e delle argomentazioni difensive, la sentenza di appello ha ribaltato il giudizio di condanna senza adeguatamente confrontarsi con il percorso logico argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Pur non avendo proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonostante la ritenuta necessità di disporre una perizia, ha confutato il percorso logico argomentativo adottato dal giudice di primo grado e che trovava il fulcro nella sussistenza della condotta colposa ascritta all'imputato da porsi in rapporto causale con la verificazione dell'evento. Ha invece conferito rilievo determinante, come causa esclusiva da sola idonea a cagionare l'evento, alla presenza di fori o di aperture la cui esistenza e datazione é stata ritenuta non provata dal giudice di primo grado, fondando quindi il proprio giudizio su dati privi di sostrato probatorio e di verifica scientifica. In ciò peraltro rivelando al tempo stesso una evidente contraddizione interna laddove si afferma in un passaggio che "é verosimile ritenere secondo la comune esperienza...che la realizzazione di un numero elevato di aperture aventi dimensioni non irrilevanti su di una struttura la cui progettazione tali aperture non aveva previsto, abbia potuto determinare un indebolimento significativo di tale struttura..." ed in altro punto che "il grado di efficacia causale di tale indebolimento della struttura avrebbe dovuto formare oggetto di un più approfondito esame peritale..". Pertanto l'apparato logico argomentativo della sentenza impugnata, ben lungi dal confrontarsi criticamente e con adeguata capacità dimostrativa con il percorso logico motivazionale adottato dal giudice di primo grado, in taluni aspetti se ne discosta senza fornire alcuna motivazione, in altri si fonda su asserti che nel percorso seguito dal primo giudice erano mere ipotesi difensive ritenute prive di fondamento. 3. Il terzo motivo é assorbito. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giud
Sentenza Cassazione n. 32776/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris