CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00897/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 14/05/2024 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.800 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione agli articoli 131-bis, 133, 62-bis, 69 e 99 c.p. e illogicità della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I giudici di appello hanno, non certo illogicamente, escluso la sussistenza dei requisiti per ritenere la particolare tenuità del danno in relazione alla tipologia di stupefacente (droga “pesante” di tipo cocaina), alla sua non esigua quantità (oltre 6 gr.), al numero di dosi singole ricavabili (35), alla condotta spregiudicata dell’imputato (che ha indotto la donna che viaggiava con lui a nascondere lo stupefacente nella biancheria intima). Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01, hanno infatti stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, valutazione che la sentenza ha offerto in modo non illogico. 3.2. Anche la motivazione sulla recidiva (secondo cui il reato per cui si procede, sebbene di diversa oggettività giuridica rispetto ai precedenti penali, appare in coerente continuità con gli stessi in quanto manifestazione della scenta di vivere con il lucro derivante da attività delittuose, sicché lo stesso appare connotato da maggiore colpevolezza e da valenza sintomatica della pericolosità sociale dell’imputato) appare congrua e non illogica. La motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01). Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01). E’ comunque necessario che (come avvenuto nel caso in esame), dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale». La doglianza è pertanto generica e inammissibile. 3.3. La doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto non era stata dedotta con i motivi di appello, come riepilogati nella sentenza impugnata (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). 3.4. La doglianza relativa alla eccessività della pena è inammissibile per genericità, avendo la Corte territoriale confermato la pena irrogata in primo grado in misura vicinia al minimo edittale ritenendo la stessa “congrua”. Questa Corte ritiene che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). 3.5. La censura relativa al giudizio di bilanciamento delle circostanze è generica. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora (come nel caso in esame) non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (ex multis, v. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, Petricone, n.m.; Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, dep. 2024, Zarouali, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p