CassazionedecretoSezione LDecisione del 31 agosto 2026
Cassazione n. 24900/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (già MINISTERODELL'ISTRUZIONE), in persona del Ministro pro tempore,2026 [OSCURATO:PERSONA], IC2804 [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legalirappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 7872/2023avverso la sentenza n. 575/2022 della CORTE D'APPELLON udmie ro sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 24900/2026MILANO, depositata il 30/11/2022 R.G.N. 1420/2021;Data pubblicazione 31/08/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’ente di formazione professionale“IAL Sicilia” dal 1996 al 2016, chiedeva l’inserimento nelle graduatorie di istitutodi terza fascia del personale A.T.A., ottenendo iniziale collocazione conindi, iniziava il servizio scolastico presso l’Istituto “[OSCURATO:PERSONA]” di Milano.2. Successivamente, l’istituzione scolastica procedeva alla rettifica delpunteggio con decreto 28/6/2019, escludendo la valutabilità del servizio svoltopresso l’ente di formazione professionale (limitatamente ai percorsi IePF: i.e.,istruzione e formazione professionale) e qualificando il servizio prestatonell’anno scolastico 2018/2019 come “di fatto e non di diritto”, con conseguenteincidenza sulla posizione in graduatoria.3. La lavoratrice impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale di Milano,chiedendone la disapplicazione, e domandando il riconoscimento del punteggionegato, la reintegrazione, nonché il risarcimento dei danni anche in relazione alritardo nei controlli.4. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 279/2021, rigettava il ricorso,ritenendo che il D.M. n. 640/2017, disciplinante le graduatorie A.T.A., nonconsentisse la valutazione del servizio prestato presso enti di formazioneprofessionale.5. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, confermavail rigetto, affermando: i) la non valutabilità, ai fini delle graduatorie A.T.A., delservizio svolto presso centri di formazione professionale, in assenza di espressaprevisione normativa; ii) la non configurabilità di disparità di trattamentorispetto al personale docente, stante la diversità ontologica tra docenti epersonale ATA; iii) l’insussistenza di danno da ritardo nei controlli, risultandoNumero registro generale 7872/2023documentalmente il procedimento di valutazione da parte dell'istNiutmuetroo seczioonnal e 2804/2026Numero di raccolta generale 24900/2026plurime interlocuzioni con la lavoratrice e integrazione di documenti, peraltroData pubblicazione 31/08/2026inviati con ritardo da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva svolto nellemore attività lavorativa retribuita.6. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sette motivi, cui hanno resistito con controricorso il Ministerodell’Istruzione e del Merito, l’[OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia,l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con specificorichiamo alla Direttiva MIUR n. 170 del 21 marzo 2016. Sostiene che il servizioprestato presso enti di formazione professionale accreditati (nella specie, IALSicilia) dovrebbe essere valutato, ai fini della graduatoria A.T.A., al pari delservizio prestato presso scuole di istruzione secondaria o artistica non statalipareggiate/legalmente riconosciute/convenzionate; addebita (ancora) allaCorte territoriale di avere erroneamente escluso ogni valutabilità del serviziosvolto nei centri di formazione professionale, valorizzando l’accreditamento e lanormativa ministeriale sul riconoscimento delle attività formative.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione della L. 28 marzo 2003, n. 53. Argomenta che ilsistema dell’istruzione e formazione professionale (IeFP), delineato dalla legge,costituisce componente del sistema educativo idoneo a concorrereall’assolvimento dell’obbligo di istruzione/formazione; ne deriverebbel’irragionevolezza dell’esclusione del servizio IeFP ai fini del punteggio A.T.A.,specie in presenza di riconoscimento per il personale docente, prospettandosiun trattamento disarmonico del “medesimo servizio” prestato nel contesto IeFP.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dilegge e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. La ricorrente lamenta un differentee irrazionale trattamento tra personale docente (per il quale sarebbericonosciuto il servizio presso centri IeFP) e personale A.T.A. (per il qualeNumero registro generale 7872/2023sarebbe invece negato), sostenendo che i centri di formazione proNfeumsesroio senzaionleale 2804/2026Numero di raccolta generale 24900/2026sarebbero comunque riconducibili, per funzione e riconoscimento pubblico, alData pubblicazione 31/08/2026circuito dell’istruzione e che la disciplina impugnata darebbe luogo a disparitàdi trattamento.4. Con il quarto mezzo la ricorrente deduce violazione di un complesso diprincipi/norme di matrice eurounitaria in materia di formazione professionale edi una “nozione euro-unitaria di accreditamento”, richiamando l’idea dell’attivitàformativa come pubblico servizio. Nel ricorso è citata, a sostegno, Cass. civ.,Sez. Unite, n. 25118/2008.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazionedel CNL comparto scuola 2006/2009 (art. 64) e della Direttiva MIUR n. 90/2003in tema di accreditamento degli enti di formazione. Sostiene che le regole diaccreditamento/qualificazione e di riconoscimento dei percorsi formativisarebbero riferibili al “personale della scuola” in senso comprensivo, e che,pertanto, l’attività svolta in enti accreditati dovrebbe riflettersi anche sullavalutazione del servizio ai fini delle graduatorie A.T.A.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge in relazioneal principio di tempestività della verifica delle domande e dei titoli, richiamandol’art. 7, comma 5, del D.M. 717/2014, gli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 ela nota MIUR n. 1463 del 5 febbraio 2015. Deduce in particolare che i controllisulle dichiarazioni dovevano essere attivati “tempestivamente” all’atto del primorapporto di lavoro e che il lasso temporale intercorso tra assunzione e decretodi rettifica integrerebbe inadempimento dell’istituzione scolastica, conconseguente illegittimità della rettifica tardiva e/o responsabilità per danni(anche in relazione alla dedotta perdita di chance).7. Con il settimo mezzo la ricorrente deduce violazione di legge in relazionealla L. n. 53/2003 e alla normativa regionale siciliana (L.R. Sicilia n. 24/1976),sostenendo che l’ente IAL Sicilia operava nell’ambito dell’assolvimentodell’obbligo formativo/istruzione e che, per tale ragione, il servizio prestatopresso l’ente di formazione accreditato dovrebbe ricevere pieno riconoscimentogiuridico anche ai fini delle graduatorie scolastiche, inclusa la graduatoria A.T.A.Numero registro generale 7872/2023Numero sezionale 2804/20268. Esame dei motivi. Numero di raccolta generale 24900/2026Data pubblicazione 31/08/20268.1. I primi cinque motivi, strettamente connessi, possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto convergono tutti nella censura della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha escluso la valutabilità, ai fini delle graduatorieA.T.A. di terza fascia, del servizio prestato presso enti di formazioneprofessionale accreditati.8.2. I motivi non meritano accoglimento, risultando assorbente il rilievo cheil D.M. n. 640/2017 (attuativo del D.M. n. 430/2000) partecipa della naturaregolamentare attribuita dalla legge del 1999 n. 124 (art. 4 comma 5) sullabase della quale è stato emanato, appunto, il D.M. n. 430/2000 che, in allegato,all’art. 5, contiene la tabella di valutazione dei titoli. La disposizioneregolamentare non contrasta, peraltro, con la norma primaria né con altredisposizioni inderogabili di legge.8.3 La questione sottoposta all’esame della Corte attiene alla individuazionedei servizi valutabili nell’ambito delle graduatorie del personale A.T.A., settorecaratterizzato da una disciplina speciale di fonte regolamentare, diretta atipizzare in modo puntuale i titoli e le esperienze rilevanti ai fini dell’attribuzionedel punteggio.In tale contesto, la verifica della fondatezza delle censure non può esserecondotta, come opina la ricorrente, attraverso criteri estensivi o analogici,fondati sulla generale riconducibilità del servizio svolto nell’ambito dellaformazione professionale al sistema educativo, ma deve essere effettuata allaluce della specifica disciplina regolamentare applicabile, la quale definisce inmodo completo il novero dei titoli valutabili.Ne consegue che la questione non concerne la rilevanza in astrattodell’attività svolta presso enti di formazione professionale, ma la suariconducibilità alle categorie tipizzate dalla normativa di settore, secondo uncriterio di stretta corrispondenza tra fattispecie concreta e previsioneregolamentare.8.4. Ciò posto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taledisciplina, ritenendo che il D.M. n. 640/2017 – emanato, s’è detto, in attuazioneNumero registro generale 7872/2023del regolamento di cui al D.M. n. 430/2000 – non contempla, traN umi ersoe serzvioinzaile 2804/2026Numero di raccolta generale 24900/2026valutabili ai fini delle graduatorie del personale A.T.A., quello prestato pressoData pubblicazione 31/08/2026enti di formazione professionale, ancorché accreditati (cfr. All. A/5 al D.M. cit.,e, in particolare la lettera B, § 4.2, che testualmente recita: «Per il medesimoservizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b) scuoleprimarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzionesecondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute econvenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà»).Tale conclusione trova fondamento non soltanto nel dato letterale, ma nellastruttura sistematica della disciplina, che demanda alla normativa ministerialela puntuale individuazione dei titoli utili e si configura come sistema a tipicitàchiusa, non suscettibile di integrazione analogica.In tale prospettiva, la circostanza che i percorsi di istruzione e formazioneprofessionale siano inseriti nel sistema educativo non comporta, di per sé, laloro assimilazione ai servizi prestati presso istituzioni scolastiche rientranti nellecategorie espressamente previste dalla tabella regolamentare.8.5. Né le censure (motivo secondo/settimo) fondate sulla L. n. 53 del 2003possono condurre a diversa conclusione.La normativa richiamata disciplina l’assetto generale del sistemadell’istruzione e formazione, ma non incide direttamente sui criteri divalutazione dei titoli nelle procedure amministrative di formazione dellegraduatorie del personale scolastico, che restano affidati alla disciplinaregolamentare di settore.Pertanto, l’inclusione dei percorsi IeFP nel sistema educativo non determinaautomaticamente la loro equiparazione, ai fini del punteggio, ai servizi scolasticiespressamente considerati dal regolamento ministeriale, trattandosi di ambitinormativi distinti, caratterizzati da diverse finalità e modalità di regolazione.8.6. Parimenti infondata è (terza censura) la dedotta violazione dell’art. 3Cost.La differenziazione tra personale docente e personale A.T.A. in ordine allavalutazione dei servizi trova giustificazione nella diversa disciplina legislativa eNumero registro generale 7872/2023regolamentare dei rispettivi sistemi di reclutamento e progressiNoumneero, secziohneal e 2804/2026Numero di raccolta generale 24900/2026costituiscono ambiti autonomi, con distinti criteri di selezione e valorizzazioneData pubblicazione 31/08/2026dei titoli.Il principio di uguaglianza non impone trattamenti uniformi in presenza disituazioni non omogenee, ma consente differenziazioni ragionevoli, purchésorrette da una giustificazione non arbitraria. L'esclusione in radice di unairragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento è sufficiente a ritenereinfondato il ricorso anche nella parte in cui invoca il principio di parità, diuguaglianza e di non discriminazione sancito dalle fonti sovranazionali, perchéquel principio presuppone che le situazioni siano comparabili, seppure nonperfettamente coincidenti, e detta comparabilità non sussiste nella fattispecieper le ragioni sopra indicate (Cass. n. 32510 del 2021).In definitiva, la mancata estensione al personale A.T.A. di previsionifavorevoli dettate per il personale docente non integra di per sé unairragionevole disparità, risolvendosi in una scelta normativa nonmanifestamente illogica, coerente con la diversità dei relativi assettiordinamentali.8.7. Le ulteriori deduzioni (quarto/quinto motivo), fondate su riferimenti allanormativa eurounitaria, alla disciplina dell’accreditamento e alla contrattazionecollettiva, si risolvono, in sostanza, nella richiesta di disapplicazione dellanormativa regolamentare vigente, che non può trovare ingresso in assenza diun contrasto con norme di rango superiore, non ravvisabile nel caso di specie.8.8. Il sesto motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità per mancatacensura della concorrente ratio decidendi relativa alla insussistenza del danno,è comunque infondato.La normativa richiamata dalla ricorrente impone all’amministrazione unobbligo di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli aspiranti, manon prevede un termine decadenziale per l’esercizio del potere di verifica e direttifica.L’art. 7 D.M. n. 640/2017 stabilisce che:Numero registro generale 7872/2023“7.5 All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicaNzuimoenroe s ezdioneall e 2804/2026Numero di raccolta generale 24900/2026presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dalData pubblicazione 31/08/2026dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporaneadisposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia dellastessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazionidichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultatoincluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate ilcontrollo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.7.6 In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cuiistituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente,assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilitàpenale, di cui all'art. 76 del D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 445, sia ai fini delle esclusionidi cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi,o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo diassistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie dicircolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante econtestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta dellescuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti”.Orbene, come rileva la Corte territoriale, il decorso del tempo tral’instaurazione del rapporto di lavoro e l’adozione del provvedimento di rettificanon determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto, né comporta la consumazionedel potere amministrativo, che può essere esercitato entro un termineragionevole in relazione alla natura dell’interesse tutelato. Ciò è del tutto in lineacon l’orientamento di questa Corte secondo cui in presenza dell’illegittimitàdell’assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrreeffetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126 cod. civ., applicabile anche allePubbliche Amministrazioni, nel senso che restano salvi tutti i diritti mediotempore maturati dal lavoratore ma, in assenza dei corretti presupposti per ilconferimento dell’incarico non è comprimibile il potere dell’amministrazione diintervenire sul rapporto risolvendolo (v. Cass. n. 17547 del 2026; Cass. n.33976 del 2022; Cass. n. 2673 del 2020; Cass. n. 32263 del 2021).Numero registro generale 7872/20238.9. Quanto al danno, aggiungasi che la Corte territoriale ha escNluumseroo ,s eczioonnale 2804/2026Numero di raccolta generale 24900/2026motivazione immune da vizi logici, sia la prova del pregiudizio sia la suaData pubblicazione 31/08/2026imputabilità al comportamento dell’amministrazione, rilevando altresì che, nelperiodo considerato, la ricorrente ha comunque svolto attività lavorativa ed èstata retribuita. Tale accertamento integra una valutazione di merito nonsindacabile in sede di legittimità.8.10. Anche il settimo motivo è infondato.La normativa regionale in materia di formazione professionale (legge reg.n. 24/76), pur rilevante sul piano organizzativo e funzionale, non incide suicriteri di formazione delle graduatorie statali del personale scolastico, disciplinati(nei sensi sopra precisati) da norme statali e regolamentari.Le censure si risolvono, pertanto, nella reiterazione di doglianze giàesaminate e disattese.9. Il ricorso è rigettato. Le spese ‒ liquidate in dispositivo ‒ seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]