CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19687/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA] (SWITZERLAND) S.A. inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimati-Numero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia n. 3210/2024, depositata il 9 dicembre2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – La controversia origina da atti di rettifica e constatazionedi illeciti doganali emessi dalla SOT di [OSCURATO:PERSONA], ripartizionedipendente dell’Ufficio delle dogane di Como, concernentioperazioni di importazione di merci recanti marchio [OSCURATO:PERSONA]’s, concontestazione della “daziabilità” delle royalties e della loroinclusione nel valore in dogana e nell’IVA all’importazione. Inparticolare, risultano: per la posizione riferita a [OSCURATO:PERSONA] (Switzerland) S.A., i processi verbali del 21 febbraio2023, prot. 18/2023, e del 27 marzo 2023, prot. 35/2023; per laposizione riferita a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ilprocesso verbale del 30 gennaio 2023, prot. 9/2023.A fronte di tali atti, le società interessate proponevano distintiricorsi, preceduti da reclamo ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. n.546 del 1992.L’Ufficio si costituiva in giudizio resistendo ai ricorsi echiedendo la conferma degli atti impugnati.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Comoaccoglieva i ricorsi e compensava le spese, pronunciando lasentenza n. 336/2/2023, depositata il 5 dicembre 2023, e lasentenza n. 360/1/2023, depositata il 21 dicembre 2023.2. – Avverso tali decisioni proponeva appello l’Agenzia delledogane e dei monopoli con due gravami, poi riuniti.Nel giudizio di secondo grado tutte le società resistenti sicostituivano, con unica difesa, chiedendo il rigetto degli appelli.Numero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, Sezione 5, con sentenza n. 3210/5/2024, depositata il9 dicembre 2024, respingeva gli appelli e confermava le sentenzedi primo grado.3. – Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia delle doganepropone ricorso affidato a un unico motivo.Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione ofalsa applicazione delle norme unionali in tema di valore in doganae, in particolare, degli artt. 70, 71 e 73 del Codice doganaledell’Unione e dell’art. 136 del regolamento di esecuzione (reg. UE2015/2447), nonché dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. La censura è svolta muovendo dall’assuntoche la sentenza impugnata avrebbe escluso l’inclusione delleroyalties nel valore imponibile doganale valorizzando, in terminiritenuti non corretti, il fatto che esse siano calcolate e corrisposte“a valle”, sulle vendite successive all’importazione, mentre,secondo la prospettazione del ricorso, tale modalità diquantificazione non sarebbe decisiva, giacché i diritti di licenzaremunerano l’utilizzazione di privative (marchi e segni distintivi)incorporate nelle merci importate e, pertanto, graverebberoeconomicamente sui beni già al momento dell’importazione. A talfine, si richiama la disciplina secondo cui la base primaria del valorein dogana resta il “valore di transazione” di cui all’art. 70 CDU, mal’art. 71, par. 1, lett. c), CDU impone l’addizione dei corrispettivi ediritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore ètenuto a pagare come condizione della vendita, nella misura in cuiNumero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026non siano inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare. Intale quadro si invoca l’art. 136 del regolamento di esecuzione,evidenziando che la “condizione di vendita” può essere ancheimplicita e che il metodo di calcolo delle royalties non sarebbedeterminante, potendo l’importo non essere quantificabile almomento dello sdoganamento, con possibilità di ricorso aglistrumenti previsti. Il ricorso sviluppa, quindi, una critica specificaalla lettura della sentenza laddove avrebbe ritenuto che, se leroyalties maturano in correlazione alle vendite successive, esse nonpossano essere incluse nel valore in dogana. In senso contrario, lacensura sostiene che è connaturale ai diritti di licenza l’essereparametrati alle vendite e che ciò non impedisce di considerarli“relativi alle merci” e potenzialmente dovuti quale componente delvalore doganale, richiamando, a fondamento, la giurisprudenzaunionale (causa C-173/15) con riferimento alla possibilità chel’importo non sia determinato al momento dell’insorgenzadell’obbligazione doganale. Si contesta, inoltre, l’interpretazionedelle pattuizioni contrattuali operata dal giudice di appello,deducendo violazione dell’art. 1362 c.c. per mancataconsiderazione della comune intenzione delle parti e dellecircostanze commerciali, alle quali, secondo il ricorso, dovrebbeinsiste, in particolare, sul rilievo che il contratto di sublicenzaprevederebbe clausole ritenute idonee a integrare, quantomenoimplicitamente, la “condizione di vendita”, richiamando l’obbligo dipagamento delle royalties (menzionato, nel ricorso, con riferimentoall’art. 3.1), la clausola risolutiva per mancato pagamento (art.8.2) e gli effetti conseguenti alla risoluzione (art. 8.3, lett. a e b,con cessazione della possibilità di commercializzare, distribuire evendere prodotti soggetti a licenza). In tale prospettiva, siNumero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026prospetta che la risoluzione del rapporto di licenza inciderebbe sullapossibilità di prosecuzione dell’attività e, dunque, sul complessivoassetto economico della triangolazione importatore–produttoreextra UE–licenziante, valorizzandosi l’interesse del produttore amantenere in vita la licenza per continuare la produzione e venditadi beni recanti il marchio. Si argomenta, inoltre, che il controlloesercitato dal licenziante non sarebbe riducibile a un mero controllo“a valle” sulla qualità del prodotto, ma, secondo la ricostruzione delricorso, si collocherebbe in un più ampio potere di orientamento ocostrizione, desumibile dalle clausole che disciplinano standardqualitativi e requisiti tecnici (richiamandosi, nel ricorso, anche unaclausola indicata come art. 4.2), nonché dalla necessità diapprovazione e dalla connessione tra contratti di produzione econtratti di licenza. Da ciò si trae l’assunto secondo cui, anche inassenza di un collegamento “tecnico” tra licenziante e venditore, lacondizione di vendita potrebbe risultare dall’assetto complessivodei rapporti e dalle clausole che renderebbero imprescindibilel’adempimento dell’obbligazione di royalties per la prosecuzionedell’attività e per l’immissione sul mercato dei prodotti recanti ilmarchio.1.1. – Il motivo è fondato.Secondo la giurisprudenza di questa S.C., in tema di dazidoganali, per determinare il valore delle merci da importare, ilprezzo effettivamente pagato o da pagare va integrato con icorrispettivi e i diritti di licenza che il compratore, direttamente oindirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la venditadelle merci stesse, con la conseguenza che, ove tali diritti nonsiano pagati al venditore ma a un soggetto terzo, proprietario olicenziante degli stessi, occorre esaminare il contenuto negozialedel contratto di licenza e di vendita, per accertare se il venditoreNumero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026sia disposto a vendere la merce senza che sia pagato ilcorrispettivo del diritto di licenza e se sussista un potere dicontrollo del licenziante sul licenziatario, che incida sul ciclo diproduzione e non sulla qualità del prodotto (Cass. n. 32597/2024).Sulla specifica vicenda dei diritti di licenza relativi al marchio«[OSCURATO:PERSONA]’s» e sulla questione se i corrispettivi dovessero esseresommati al valore in dogana delle merci importate sono giàintervenute altre pronunce di questa Corte (Cass. n. 6166/2025;Cass. n. 3396/2025; Cass. n. 32599/2024).La fattispecie per cui è causa è regolata dal regolamento (UE)n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9ottobre 2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione (CDU) - inparticolare dagli artt. 70, 71 e 73 - e dal regolamento di esecuzione(UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015, inparticolare dall’art. 136.Questa disciplina, sostitutiva delle precedenti fonti, ossia il reg.CEE n. 2913 del 1992 (codice doganale comunitario – CDC) e ilreg. CEE n. 2454 del 1993, senza peraltro sovvertirne del tutto iprincipi e le regole, per quanto qui di interesse, prevede nell’art. 70CDU che «1. La base primaria per il valore in dogana delle merci èil valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o dapagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione versoil territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato. 2. Ilprezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totaleche è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confrontidel venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio delvenditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamentiche sono stati o devono essere effettuati, come condizione dellavendita delle merci importate. […]»; nell’art. 71 è previsto che «1.Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70, ilNumero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate èintegrato da: […] c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi allemerci da valutare, che il compratore, direttamente oindirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la venditadelle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi ediritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamentepagato o da pagare; […]». Nell’art. 136 R. Es. n. 2447 del 2015 siprevede inoltre che «1. Alle merci importate sono connessicorrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, i diritti trasferitinell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivi sonoincorporati nelle merci. Il metodo di calcolo dell’importo deicorrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante. 2. Se ilmetodo di calcolo dell’importo di un corrispettivo o di un diritto dilicenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo provacontraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o dirittodi licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione. 3. Se icorrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci davalutare e in parte ad altri ingredienti o componenti aggiunti allemerci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività oservizi successivi all’importazione, viene effettuato un opportunoadeguamento. 4. I corrispettivi e i diritti di licenza sono consideratipagati come condizione della vendita delle merci importate quandoè soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o unapersona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare talepagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuatoper soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agliobblighi contrattuali; c) le merci non possono essere venduteall’acquirente o da questo acquistate senza versamento deicorrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante. 5. Il paese in cuiNumero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei dirittidi licenza è irrilevante».Parimenti utile è il richiamo dell’art. 127 R. Es. 2447/2015,secondo il quale «1. Ai fini del presente capo, due persone sonoconsiderate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a)l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazionedell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica diassociati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzopossiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5%o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una edell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f)l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate dauna terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente oindirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessafamiglia. 2. Le persone associate in affari per il fatto che l’una èagente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale chesia la designazione utilizzata, si considerano legate solo serientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1. 3. Ai fini delparagrafo 1, lettere e), f) e g), si ritiene che una parte controllil’altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporreorientamenti alla seconda»; nonché dell’art. 129 del medesimoregolamento, nel quale si prevede che «1. Il prezzo effettivamentepagato o da pagare ai sensi dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, delcodice comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguirecome condizione della vendita delle merci importate dal compratorea una delle seguenti persone: a) il venditore; b) un terzo abeneficio del venditore; c) un terzo collegato al venditore; d) unterzo quando il pagamento a quest’ultimo è effettuato persoddisfare un obbligo del venditore […]».Numero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026La disciplina richiamata, come già avvertito dallagiurisprudenza, prevede, rispetto alle regole pregresse, unsignificato più ampio del concetto di "condizione di vendita" e delconcetto di rilevanza del "controllo" (Cass. n. 21069/2019).Al pari che nella precedente disciplina, tuttavia, la finalità delladisciplina unionale è quella di assicurare il valore in dogana dellemerci importate, che, di regola, è il valore di transazione, ossia ilprezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quandosiano vendute per l'esportazione a destinazione del territoriodoganale dell'Unione (nella giurisprudenza unionale cfr. Corte giust.UE 12 dicembre 2013, in causa C-116/12, punti 38, 44 e 50,Christodoulou e a.; Corte giust. UE 21 gennaio 2016, in causa C-430/14, punto 15).Esso riflette dunque il valore economico reale della merceimportata e quindi considera tutti i fattori economicamente rilevanti(cfr. Corte giust. UE sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-529/16) e pertanto anche i diritti di licenza sono destinati adincidere sulla determinazione del valore doganale qualora icorrispondenti beni immateriali siano incorporati nella merce, cosìesprimendone o contribuendo ad esprimerne il valore economico.Ciò era in verità già previsto nell’art. 32 del CDC (Reg. n.2913/92). D’altronde il Reg. n. 2454/93 specificava questa regolastabilendo che «...quando si determina il valore in dogana di merciimportate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice[doganale] si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto dilicenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se talepagamento: - si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e -costituisce una condizione di vendita delle merci in causa» (art.157, paragrafo 2).Numero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026Nella pregressa disciplina occorreva tuttavia il ricorsocumulativo di tre condizioni: a) che i corrispettivi o i diritti dilicenza non fossero stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato oda pagare; b) che essi si riferissero merci da valutare; c) chel'acquirente fosse tenuto a versare tali corrispettivi o diritti dilicenza come condizione della vendita delle merci da valutare.Per il caso del pagamento da parte dell'acquirente di uncorrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, il Regolamentoprescriveva che «...le condizioni previste dall'articolo 157,paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o unapersona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare talepagamento» (art. 160). La disciplina generale fissata dal paragrafo2 dell'art. 157, dunque, trovava specificazione in quelle particolari,rispettivamente concernenti il caso in cui il diritto di licenzariguardasse un marchio di fabbrica e quello in cui il corrispettivo deldiritto debba essere versato ad un terzo. Ciò finiva colcontrassegnare l'identificazione delle «condizioni di vendita dellemerci in causa», che dovevano rispondere ai presuppostirispettivamente richiesti dagli artt. 159 e 160, in relazione alleipotesi in essi contemplate.Il regolamento di attuazione specificava che il relativo importosi aggiunge al prezzo effettivamente pagato o da pagare «soltantose: -il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a mercirivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazionisecondarie successivamente all'importazione, -le merci sonocommercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopol'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto dilicenza, e - l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altrifornitori non legati al venditore» (art. 159).Numero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026Per l’ipotesi del pagamento di un corrispettivo o un diritto dilicenza a un terzo da parte dell’acquirente, il Regolamentoprescriveva che «...le condizioni previste dall'articolo 157,paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o unapersona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare talepagamento» (art. 160). La disciplina generale fissata dal paragrafo2 dell'art. 157, dunque, trovava specificazione in quelle particolariipotesi, rispettivamente concernenti il caso in cui il diritto di licenzariguardava un marchio di fabbrica e quello in cui il corrispettivo deldiritto doveva essere versato ad un terzo. E le particolarità finivanocol contrassegnare l'identificazione delle «condizioni di vendita dellemerci in causa», che devono rispondere ai presuppostirispettivamente richiesti dagli artt. 159 e 160, in relazione alleipotesi da essi contemplate.Quanto alla configurabilità del versamento dei diritti di licenzacome condizione di vendita della merce, non precisata né dall'art.32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale comunitario nédall'art. 157, paragrafo 2, del Reg. n. 2454/93, la Corte di giustizia,con sentenza 9 marzo 2017, in causa C-173/15, GE HealthcareGmbH c. [OSCURATO:PERSONA], ha provveduto a fornirneun’interpretazione.Nella detta sentenza la Corte di giustizia ha stabilito, facendoleva sul punto 12 del commento n. 3 del comitato del codicedoganale (sezione del valore in dogana) relativo all'incidenza deicorrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana, chel'identificazione della condizione di vendita si traduce nella verificache il venditore sia disposto, o no, a vendere le merci senza che siapagato il corrispettivo del diritto di licenza. In generale, dunque, ilpagamento in questione è una «condizione di vendita» delle mercida valutare qualora, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra ilNumero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026venditore -o la persona ad esso legata- e l'acquirente,l'assolvimento del corrispettivo del diritto di licenza rivestaun'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo nonsarebbe disposto a vendere. Occorre dunque, come chiarito dallagiurisprudenza unionale (in causa C-173/15, punto 68), «verificarese la persona legata al venditore eserciti un controllo, sulmedesimo o sull'acquirente, tale da poter garantire chel'importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, siasubordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o deldiritto di licenza ad esse afferente».Sul punto l'allegato 23 delle DAC - Note interpretative inmateria di valore in dogana, all'articolo 143, paragrafo 1, lettera e)(a norma del quale due o più persone sono considerate legate sel'una controlla direttamente o indirettamente l'altra), stabiliva che«si considera che una persona ne controlli un'altra quando la primasia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere dicostrizione o di orientamento sulla seconda». Secondo tale fonte ilcontrollo è dunque inteso in un'accezione ampia: da un lato, sulpiano della fattispecie, perché è assunto per la sua rilevanza anchedi fatto, dall'altro, su quello degli effetti, perché ci si contentadell'effetto di "orientamento" del soggetto controllato. A tal fine si èaffermato che quest'accezione ampia e necessariamente casisticaben si coordina con la nozione economica del valore doganale, laquale si traduce nel rilievo, anch'esso di fatto, degli elementi chedefiniscono il valore economico del bene.Utili indicatori erano tratti dall'esemplificazione presente nelCommento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione delvalore in dogana) contenuto nel documento TAXUD/800/2002,nella versione italiana del 2007, sull'applicazione dell'art. 32,paragrafo 1, lettera c), del codice doganale: queste indicazioni,Numero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026precisa sempre la Corte giust. UE in causa C-173/15 cit., punto45,«sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttaviastrumenti importanti per garantire un'uniforme applicazione delcodice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membrie possono, quindi, essere di per sé considerate strumenti validi perl'interpretazione di detto codice».Ebbene, il documento in questione annovera, tra gli elementiutili per determinare la presenza di un controllo, i seguenti: 1) illicenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente; 2) illicenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo difatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzionee/o ai metodi di produzione); 3) il licenziante esercita,direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica esulla consegna delle merci all'acquirente; 4) il licenziante decide achi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni perquanto concerne i potenziali acquirenti; 5) il licenziante fissa lecondizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende leproprie merci o il prezzo al quale l'importatore/l'acquirente rivendele merci; 6) il licenziante sceglie i metodi di produzione dautilizzare/fornisce dei modelli ecc. – il licenziante sceglie/limita ifornitori dei materiali/componenti; 7) il licenziante limita lequantità che il produttore può produrre; il licenziante non autorizzal'acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraversoil titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche comeagente di acquisto dell'importatore; 8) il produttore non èautorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) inassenza del consenso del licenziante; 9) le merci fabbricate sonospecifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro designe con riguardo al marchio di fabbrica); 10) le caratteristiche dellemerci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante.Numero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026Si tratta con evidenza di una casistica molto ampia, cheabbraccia una pluralità di ipotesi, da cui risulta agevole desumereche il concetto di controllo declina in un pressoché totalizzanteventaglio di ipotesi inerenti i rapporti tra licenziante e licenziatarioe/o produttore, quando questi realizzi i prodotti con marchio dellalicenziante.Con riferimento alla disciplina previgente la Corte di legittimitàha dunque affermato il principio di diritto, secondo cui: «In tema didiritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana diprodotti che siano stati fabbricati in base a modelli e con marchioggetto di contratto di licenza e che siano importati dallalicenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto alvalore di transazione, a norma dell'art. 32 del regolamento CEE delConsiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, come attuato dagli artt. 157,159 e 160 del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993,n. 2454, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteridi controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia ildestinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza» (Cass. n.8473/2018; Cass. n. 25438/2018; Cass. n. 25437/2018).Riportando ora l’attenzione alla disciplina introdotta con ilnuovo codice doganale, l'esistenza di un collegamento fra il terzoche richiede il pagamento delle royalties e il venditore non è più,come invece previsto dal Reg. (CEE) n. 2454 del 1993, art. 157,par. 1, indispensabile, ma costituisce solo una delle condizioni, insé sufficiente ma non necessaria, per dimostrare l'obbligatorietà delpagamento delle royalties quale condizione della vendita. Pertanto,la nuova disciplina consente di includere le royalties nel valore dellemerci anche in assenza di un collegamento tra il venditore e illicenziante, escludendo che tale circostanza abbia valoreessenziale.Numero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026In tal senso si esprime il Taxud/B4/2016, secondo il quale «ilcriterio applicabile è capire se il venditore può vendere o se ilcompratore può comprare le merci senza pagare royalties o dirittidi licenza. La condizione può essere implicita o esplicita. In alcunicasi sarà specificato nell'accordo di licenza se la vendita delle merciimportate è subordinata al pagamento di un corrispettivo o di undiritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essereprecisato negli accordi».La norma, del resto, come precisato anche nel citatodocumento TAXUD del 2016, rispecchia le indicazioni delCommentario 25.1 del 2011 del [OSCURATO:PERSONA](WCO), che, a loro volta, sono congruenti con quelle delTaxud/800/2002.D’altronde, anche la giurisprudenza di legittimità, conorientamento che questo collegio condivide, ha avvertito che «devedunque concludersi che con il nuovo codice doganale l'esistenza diun collegamento fra il terzo che richiede il pagamento delleroyalties e il venditore non è più, come invece previsto dal Reg.(CEE) n. 2454 del 1993, art. 157, par. 1, indispensabile, macostituisce solo una delle condizioni, in sé sufficiente ma nonnecessaria per dimostrare l'obbligatorietà del pagamento delleroyalties quale condizione della vendita; sicché, la nuova disciplinaconsente, pertanto, di includere le royalties nel valore delle mercianche in assenza di un collegamento tra il venditore e il licenziante,escludendo che tale circostanza abbia valore essenziale». Quindi, lanozione di controllo prevista dall’art. 127 Regolamento diesecuzione (UE) 2015/2447 «è più generica ed ampia di quellaprecedente e non richiede necessariamente che il potere diorientamento investa la totalità delle attività del soggettocontrollato» (Cass. n. 3606/2020).Numero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026Con riferimento poi alla nozione di “controllo”, essa conservaimportanza, venendo presa in considerazione dall’art. 127,paragrafo 3, Reg. (UE) n. 2447 del 2015, secondo il quale, ai finidella determinazione del valore in dogana, «si ritiene che una partecontrolli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, diimporre orientamenti alla seconda». Si tratta, con evidenza, di unadefinizione più ampia e a un tempo più generica di quellaprecedente, perché il significante «controllo», prima inteso intermini più rigidi, con la novella risulta interfacciarsi con il piùampio, e meno rigoroso, potere di orientamento, così da escludereche con il controllo sia investita la totalità delle attività significativedel soggetto controllato.A ben osservare, pur considerando la nuova disciplina, ildocumento Taxud/800/2002 mantiene il suo valore orientativo, siaperché la normativa successivamente introdotta privilegia in misurapiù incisiva la rilevanza delle royalties pagate ai fini delladeterminazione del valore delle merci, sia perché anche il nuovodocumento TAXUD del 2016 non si discosta dalle linee generalifondamentali già affermate (Cass. n. 22763/2019; Cass. n.3606/2020). E tuttavia nell’attuale disciplina non si ravvisano leregole stringenti, come quelle richieste dalla disciplina previgente,restando sufficiente ravvisare una capacità di orientamento.Infine, con particolare riferimento alla terza condizione (ossiache l'acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti dilicenza come condizione della vendita delle merci da valutare), lanozione «condizione di vendita» sta ad indicare la situazione in cui,nell'ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore - o la personaad esso legata – e l'acquirente, l'assolvimento del corrispettivo odel diritto di licenza rivesta un'importanza tale per il venditore che,in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere, circostanzaNumero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026che spetta al giudice del rinvio verificare. Qualora (come nel caso inesame) il beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dalvenditore, occorre «verificare se la persona legata al venditoreeserciti un controllo [ora un orientamento], sul medesimo osull'acquirente, tale da poter garantire che l'importazione dellemerci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata alversamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenzaad esse afferente».Può, dunque, ritenersi che il pagamento dei corrispettivi e deidiritti di licenza (cd. royalties) dovuti dall'importatore, in relazionealle merci importate, costituisca una “condizione della vendita”, aifini della rilevanza degli stessi quale componente del valore dellamerce in dogana e, conseguentemente, dell'applicazione del poteredi rettifica dell'Ufficio, non solo quando l'operazione è subordinataespressamente, nelle clausole dell'accordo di licenza,all'assolvimento di tali pagamenti, ma anche quando tale rapportodi subordinazione si evince dal tenore delle clausole contrattualiche interessano anche diversi soggetti che possono intervenirenell'operazione medesima. Questo rileva significativamente e tornautile in ipotesi come il caso in esame, in cui il venditore è soggettodiverso dall'avente diritto alla percezione delle royalties.Ciò posto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l’appellodovesse essere rigettato in quanto non fosse stata fornitadall’Amministrazione la dimostrazione che il pagamento delleroyalties costituisse un presupposto necessario per la conclusionedelle vendite. Secondo il Collegio, l’importatore era libero discegliere i propri fornitori, senza essere tenuto a rivolgersi asoggetti collegati al licenziante, né risultava che quest’ultimoesercitasse un potere di intervento nella determinazione del prezzoo nelle condizioni contrattuali di vendita. Parimenti, è stato esclusoNumero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026che il venditore potesse essere qualificato come soggetto legato allicenziante o come suo mandatario, tale da rendere il pagamentodelle royalties un elemento necessario ai fini della vendita: lostesso vendeva le merci indipendentemente da tale pagamento,che restava estraneo al rapporto sinallagmatico di compravendita.La Corte ha inoltre osservato che le clausole del contratto di licenzanon introducevano alcun vincolo idoneo a configurare una“condizione di vendita”, in quanto il pagamento dei diritti di licenzasi riferiva esclusivamente alle successive attività del licenziatario enon incideva sulle singole operazioni di importazione già concluse;né la facoltà di risoluzione del contratto, prevista in caso diinadempimento, era idonea a incidere retroattivamente sullevendite già perfezionate. Analogamente, il controllo esercitato daltitolare del marchio è stato qualificato come mero controlloqualitativo sui prodotti, privo di incidenza sulla libertà negoziale delvenditore e, pertanto, non sufficiente a integrare quel potere diorientamento o costrizione che, secondo la normativa unionale, puòrendere le royalties una componente del valore delle merci.La conclusione a cui è pervenuto il giudice di secondo gradonon è in linea con i principi normativi, come interpretati dallagiurisprudenza unionale e di legittimità. Il giudice di appello,infatti, non ha considerato l’oggettiva rilevanza di alcune clausole,quali “indicatori” del potere di controllo della licenziante, ai finidell’inclusione delle royalties nel valore della merce dichiarata indogana.Se è vero che il giudice di merito è esentato dal dare contodella connessione sistematica fra le diverse clausole dei contratti dilicenza quando questa non appaia rilevante al fine di accertare ildiverso significato della disposizione, è altrettanto vero che, nellaspecie, l’erronea interpretazione attiene a clausole (trascritte nelNumero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026ricorso per cassazione) in astratto rilevanti al fine di verificare unsignificato della volontà contrattuale diverso da quello a cui èpervenuta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado,apparendo il loro contenuto non contrastante con la diversainterpretazione sostenuta dall'Ufficio, in base alla quale lalicenziante eserciterebbe, direttamente o indirettamente, uncontrollo sul produttore-venditore, tale da integrare il presuppostoper l’inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale delle merciimportate, e dunque del pagamento delle royalties come«condizione di vendita» delle merci medesime.È essenziale, pertanto, procedere all'esame del contratto dilicenza, che rappresenta una delle principali fonti di informazioniper stabilire se le royalties siano rilevanti ai fini delladeterminazione del valore in dogana delle merci importate. Laverifica deve avvenire tenendo conto anche dei termini delcontratto di vendita e delle interrelazioni che possono esistere tra ilmedesimo contratto di vendita e quello di licenza, posto che ilcontratto di vendita spesso non menziona la necessità di pagare leroyalties per le merci.In realtà, sebbene le royalties non siano formalmente richiesteper ogni singola importazione, il [OSCURATO:PERSONA] ne prevedeil pagamento all’art. 3.1 nell’ambito di un rapporto continuativo trale parti e le considera condizione essenziale del contratto tanto daprevedere all’art. 8.2 che il mancato pagamento di esse rappresentiuna causa di risoluzione del contratto medesimo; in conseguenzadella risoluzione del contratto, la licenziataria cessavaimmediatamente dalla possibilità di commercializzare, distribuire,vendere i prodotti soggetti a licenza (art. 8.3, lett. a e b). Inoltre, ilrequisito del pagamento delle royalties regolava tutte le vendite diprodotti indipendentemente dalle modalità di approvvigionamentoNumero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/2026del licenziatario (art. 4.1). Era altresì previsto che, qualora illicenziatario ritenesse che i prodotti non ottemperassero ai propristandard qualitativi, nonché alle caratteristiche e ai requisiti tecnici,il licenziante doveva notificare i difetti riscontrati e il licenziatarionon poteva distribuire o vendere, ovvero autorizzare ladistribuzione o la vendita dei prodotti in cui fossero stati riscontratitali difetti, fino a quando non venivano corretti in manieraragionevolmente soddisfacente per il licenziante, eccezion fatta peri prodotti di seconda scelta (art. 4.2).La prospettazione interpretativa della difesa erariale va lettaalla luce dei principi della giurisprudenza unionale, la quale, anchedi recente, ha precisato che «Il diritto dell'Unione in materia divalutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme eneutro che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi»(Corte giust. UE, 21 settembre 2023, C-770/21) e che «Sebbeneun operatore economico non possa sottrarsi al diritto dell'Unioneinvocando i propri obblighi contrattuali, la determinazione delvalore in dogana di merci importate non può tuttavia esserestabilita in maniera astratta [….] In tal senso, al fine di valutare seil valore in dogana delle merci importate rifletta il loro valoreeconomico reale, occorre prendere in considerazione la situazionegiuridica concreta delle parti del contratto di vendita. […] Pertanto,non tener conto delle condizioni di vendita nell'ambito delladeterminazione del valore in dogana di tali merci sarebbe non solocontrario alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 1, del codicedoganale comunitario e dell'articolo 70, paragrafo 1, del codicedoganale dell'Unione, ma condurrebbe inoltre a un risultato chenon consente di riflettere il valore economico reale di dette merci»(Corte giust. UE, 22 aprile 2021, C-75/20, punto 35).Numero registro generale 10445/2025Numero sezionale 4427/2026Numero di raccolta generale 19687/2026Data pubblicazione 13/06/20262. – Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spesedel presente giudizio. In particolare, con riferimento alle operazionidi importazione contestate, il giudice di rinvio dovrà accertare, allaluce dei parametri sopra indicati, tenuto conto del contenutonegoziale sia del contratto di licenza che del contratto di vendita,se il venditore fosse disposto a vendere la merce anche senza ilpagamento del corrispettivo dei diritti di licenza e, dunque, se ilpagamento delle royalties costituisse o meno una condizione dellavendita e, quindi, se sussistesse un potere di controllo, ancheindiretto, incidente non solo sulla qualità del prodotto, masull’intera produzione. P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, anche per la determinazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionetributaria, del 26 maggio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]