CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 gennaio 2024
Cassazione n. 03294/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30013/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 4; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;-controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 4; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Antonio (Angelo) Pinto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 2857/2020, pubblicata il 15 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Antonio (Angelo) Pinto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno esposto, con citazione notificata il 31 marzo 2013, di essere medici specializzatisi in varie discipline. Essi hanno proposto, quindi, come evidenziato nella sentenza qui impugnata, ‹‹domande di adeguata remunerazione›› in relazione ‹all’obbligo di attuazione delle Direttive CEE n. 362/75, n. 363/75 e 82/76››. Si sono costituite la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3316/2017, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri a risarcire il danno in favore di alcuni dei ricorrenti.In particolare, ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri ha proposto appello, precisando che la sua impugnazione era notificata ai soli fini della denuntiatio litis a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Antonio (Angelo) Pinto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti chiedendo il rigetto dell’appello. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello incidentale. Sono rimasti contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Antonio (Angelo) Pinto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2857/2020, ha accolto l’appello principale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando le loro domande, e ha respinto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ha dichiarato inammissibile la domanda di [OSCURATO:PERSONA], respinto l’appello principale contro [OSCURATO:PERSONA] e accolto in parte l’appello principale nei confronti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri ha pure notificato, ai soli fini di denuntiatio litis, il suo ricorso incidentale a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Antonio (Angelo) Pinto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non hanno svolto, con riferimento al citato ricorso incidentale, attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e hanno proposto, a loro volta, ricorso incidentale sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e 24 e 111 Cost. in quanto la corte territoriale non avrebbe potuto esaminare per la prima volta in appello e d’ufficio se i diplomi da loro conseguiti rientrassero tra le specializzazioni riconosciute a livello di Direttiva CEE, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri aveva contestato il riconoscimento comunitario dei diplomi di specializzazione in loro possesso solo in secondo grado, con la conseguenza che, sul punto si era formato un giudicato interno. La doglianza è infondata. Infatti, come affermato da giurisprudenza recente e ormai da ritenere consolidata, in tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttivacomunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive), in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli espressamente previsti neglielenchi contenuti nelledirettive costituisce una questione di puro diritto, come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto delle parti, mentre l’eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni della parte attrice in ordine alle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza, nonché alle relative contestazioni della controparte e, ove necessario, con riguardo alla sufficienza delle prove che la parte attrice deve fornire in merito all’equipollenza stessa (Cass., Sez. 3, n. 18736del 3 luglio 2023). In particolare, è stato affermato (Cass., Sez. 3, n. 25363 del 25 agosto 2022) che, in tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un’eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi). Ormai superato deve ritenersi, quindi, il difforme precedente indicato dai ricorrenti (Cass., Sez. 6-3, n. 2529 del 1° febbraio 2018). 2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75/CEE, 363/75/CEE e 82/76/CEE, del d.lgs. n. 257 del 1991, del d.m. 31 ottobre 1991, del d.m. 27 luglio 1990, del d.m. 10 marzo 1983, del d.m. 30 gennaio 1998 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che le loro specializzazioni non rientravano nei menzionati elenchi.Essi evidenziano che l’errore riguarderebbe le seguenti posizioni: per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in Chirurgia d’urgenza e di Pronto soccorso; per [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in Malattie dell’[OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione in Igiene e [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione triennale in Fisiopatologia e [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione quadriennale in Nefrologia; per [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione quadriennale in Oftalmologia. La Corte d’appello di Roma non avrebbe considerato che: molte delle specializzazioni riportate trovavano corrispondenza nei titoli community medicine e cardio vascolar - disease o cardiologie et medecine des affections vasculaires, inclusi nell’elenco di cui all’art. 7, par. 2, Direttiva 75/362/CEE; la mancata inclusione di un titolo specialistico negli elenchi non impediva che lo stesso potesse essere considerato equipollente, ove corrispondente per insegnamenti e materie trattate nel corso, ad altro indicato nell’elenco; esisteva un principio di equivalenza del diploma conseguito con quello comune a due o più Stati membri; la giurisprudenza di legittimità aveva stabilito che, con riferimento alla specializzazione in medicina e chirurgia, il suo mancato inserimento nell’elenco previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, art. 1, comma 2, non era di ostacolo al riconoscimento della borsa di studio richiesta, e aveva riconosciuto l’equipollenza del titolo in Igiene e medicina preventiva; l’art. 1 del d.lgs. n. 257 del 1991 aveva disposto che con d.m. fosse formato un elenco delle specializzazioni riconosciute ai fini di causa;tale elenco era stato predisposto con d.m. 31 ottobre 1991, poi aggiornato; le specializzazioni dei ricorrenti rientravano in quest’ultimo elenco o in quelli successivi. La doglianza merita parziale accoglimento. Innanzitutto, si osserva che va riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti a una scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva, in quanto essa esiste in numerosi Paesi dell’Unione: in quelli anglosassoni con la denominazione Community medicine , specializzazione già menzionata dalla direttiva CEE n. 363 del 1975; in Francia con la corrispondente specializzazione in Santé publique et médicine sociale, espressamente prevista dalla direttiva CEE n. 16 del 1993. A identiche conclusioni è giunta anche la precedente giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. 3, n. 21798 del 28 ottobre 2016, confermata dalle successive Cass., Sez. 3, n. 13760 del 31 maggio 2018; Cass., Sez. 3, n. 458 del 10 gennaio 2019, non massimata; Cass., Sez. 3, n. 20468 del 17 luglio 2023, non massimata). È stato, poi, di recente precisato che tale specializzazione è da ritenersi del tutto ‹‹corrispondente›› (e non meramente ‹‹equipollente››) alle categoria di specializzazione denominata [OSCURATO:PERSONA], inclusa nell’art. 7 della direttiva 75/362, di cui costituisce la sostanziale traduzione in italiano, e - a conferma di tale affermazione - si ricorda che la versione italiana della direttiva 93/16 (che ha carattere meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco della denominazione di categoria [OSCURATO:PERSONA], in parentesi, l’indicazione/traduzione delle denominazione in italiano, come Igiene e [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. 3, n. 25414 del 26 agosto 2022).Pertanto, va accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi specializzati in Igiene e [OSCURATO:PERSONA]. Pure fondata è la censura nella parte in cui critica il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], specializzatisi in Oftalmologia, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il corso di specializzazione in parola, con la denominazione di Oculistica, è compreso nell’elenco di cui all’art.5 della direttiva n. 75/362/CEE; inoltre, vi è la comunanza della specializzazione in Ophtalmologya due o più Stati membri (Cass., Sez. 3, n. 20468 del 17 luglio 2023, non massimata). Allo stesso modo, va condivisa la censura concernente la specializzazione in Nefrologia. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il diritto a chi avesse conseguito tale specializzazione alla borsa di studio in questione (Cass., Sez. 6-3, n. 6469 del31 marzo 2015; Cass., Sez. L, n. 9561 del 7 aprile 2023), anche perché contenuto nell’elenco di cui alla Direttiva n. 75/362/CEE(Cass., Sez. 3, n. 22892 del 10 novembre 2016). Pertanto, va accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Vanno rigettate, invece, le contestazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno una specializzazione in Chirurgia d’urgenza e di Pronto soccorso, di [OSCURATO:PERSONA], con specializzazione in [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui specializzazione è in Malattie dell’[OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], la specializzazione della quale è in Fisiopatologia e [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla specializzazione in Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, Clinica pediatrica e Malattie dell’apparato cardiovascolare, si evidenzia che esse non compaiono formalmente nell’elenco di cui agli artt. 5 e 7 della c.d. Direttiva Riconoscimento, ossia la Direttiva 75/362/CEE, né negli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE (Cass., Sez. 3, n. 25414 del 26 agosto 2022, non massimata sul punto). Identiche considerazioni sono state fatte in ordine alla specializzazione in Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria (Cass., Sez. 3, n. 39826 del 14 dicembre 2021, non massimata). Ne consegue, in assenza di detto inserimento, che l’equipollenza dei corsi deve esser accertata in concreto, il che implica, necessariamente, anche riscontri fattuali che deve compiere il giudice di merito, sicché, in mancanza (come nella specie) di specifiche indicazioni nel ricorso della parte circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui siffatto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione (Cass., Sez. 3, n. 23199 del 15 novembre 2016). Non si tratta, infatti, di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verifica della più o meno simile denominazione della specializzazione, ma di questione di fatto che implica l’accertamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsidi specializzazione. In pratica, la concreta equipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione, ad un corso di specializzazione comune a due o più altri stati membri e come tale indicato nell’art. 7 della direttiva citata, deve essere provata e allegata dall’istante (Cass., Sez. 3, n. 458 del 10 gennaio 2019, non massimata). Tra le specializzazioni cui è riferito il motivo si evidenzia, comunque, che questa S.C. ha già rilevato che la Chirurgia d’urgenza non è inclusa nell’acquis communautaire(Cass., Sez. L, n. 147 dell’8 gennaio 2016, non massimata; Cass., Sez. 3, n. 1058 del 17 gennaio 2019, che richiama la direttiva n. 362/1975/CEE e non massimata; Cass., Sez. 3, n. 9217 del 22 marzo 2022, non massimata). Inoltre, l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare è stata negata da Cass, Sez. 3, n. 25414 del 26 agosto 2022, non massimata sul punto, e da Cass., Sez. 3, n. 33634 del 15 novembre 2022, non massimata.Non è pertinente, con riferimento alla specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare, il richiamo al precedente di Cass. n. 20186, Sez. 3, del 31 luglio 2018, che ne ha affermato l’assimilabilità alla specializzazione in Cardiologia. Tale arresto sostiene che, quando, nell’ordinamento italiano, un medico - specializzatosi, nella situazione di inadempimento statuale alle direttive in materia di medici specializzandi 75/362, 75/363 e 82/76, in un corso di specializzazione non compreso fra quelli indicati come comuni a tutti gli stati membri nell’art. 5 della direttiva 75/363 ed assunto, però, come equivalente ad un corso di specializzazione comune solo a due o più altri stati membri - faccia valere il diritto al risarcimento del danno pe r il detto inadempimento, il giudice italiano è tenuto a verificare in concreto se quella equivalenza vi fosse, in quanto il diritto comunitario di cui alle dette direttive, ove fosse stato tempestivamente adempiuto dallo Stato italiano, avrebbe dovuto attribuire al medico che avesse conseguito la specializzazione per il corso non indicato, il diritto di esigere l’adeguata remunerazione, nel presupposto dell’equivalenza del corso ad uno di quelli indicati come comuni soltanto a due o più stati membri, sebbene solo dopo verifica in concreto dell’equivalenza stessa. Si afferma, poi, nel citato arresto, che tale verifica concreta va rimessa al giudice di rinvio, che, vi provvederà sulla base delle allegazioni e delle contestazioni già esistenti ed introdotte nei gradi merito e senza che sia consentito di introdurne di nuove. Non è dato comprendere se, nel caso esaminato allora dalla Suprema Corte, il ricorso per cassazione contenesse o meno quelle specifiche indicazioni (circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui l’accertamento della equipollenza della specializzazione ottenuta sia stato sollecitato) che, secondo l’indirizzo qui accolto e ribadito, devono considerarsi richieste a pena di inammissibilità della doglianza sul punto. Si osserva, inoltre, che non ha rilievo la normativa invocata dai ricorrenti, ossia il d.m. 27 luglio 1990, il d.m. 31 ottobre 1991 e il d.m. 30 gennaio 1998.Come già in proposito rimarcato da questa S.C. in analoghe fattispecie, un credito risarcitorio (o indennitario, se si preferisce) degli odierni ricorrenti in tanto sarebbe predicabile in iure, in quanto potesse affermarsi che, se lo Stato italiano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine da quelle previsto, gli odierni ricorrenti avrebbero beneficiato di un incremento patrimoniale che, invece, hanno perduto. I ricorrenti qui interessati hanno dedotto, con l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione sarà poi valutata, di avere frequentato le rispettive scuole di specializzazione tra il 1981 ed il 1989. Pertanto, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982), e il completamento del corso di specializzazione da parte degli odierni ricorrenti, non esisteva ancora alcuna delle norme sulla ‹‹equipollenza›› delle specializzazioni invocate dagli odierni ricorrenti (e segnatamente il d.m. 30 ottobre 1991 il d.m. 30 gennaio 1998 e il differente d.m. 27 luglio 1990). È, quindi, giuridicamente insostenibile che il corso di specializzazione frequentato dagli odierni ricorrenti debba ritenersi equipollente a quelli previsti in almeno altri due Stati membri, in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di ‹‹illecito comunitario›› di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (Cass., Sez. 3, n. 20303 del 26 luglio 2019, non massimata sul punto). In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermate le ragioni già esposte che conducono, comunque, al rigetto del loro ricorso, deve aggiungersi quanto segue.[OSCURATO:PERSONA] sostiene di avere frequentato la scuola di specializzazione dal 1989 al 1994. [OSCURATO:PERSONA], invece, indica gli anni dal 1988 al 1992. Entrambi fondano il loro diritto sul d.m. 27 luglio 1990 e sul d.m 30 gennaio 1998. Al riguardo, si osserva che i decreti ministeriali rilevanti nella specie sono quelli approvati a decorrere dal 1991 in poi, sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 257 del 1991 e del successivo d.lgs. n. 368 del 1999, emessi al fine di aggiornare l’elenco dei corsi di specializzazione di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee. Pertanto, siccome l’ampliamento delle scuole di specializzazione ‹‹equipollenti›› a quelle previste dalla normativa europea, cioè l’attivazione dei corsi di specializzazione ‹‹di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee›› dicui al decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 e successivi, è avvenuto, per la prima volta, in base alle previsioni del decreto legislativo n. 257 del 1991, a decorrere esclusivamente dall’anno accademico 1991/1992, non può assumere rilievo, nel nostro caso, il contenuto del d.m. 27 luglio 1990, il quale concerneval’integrazione alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 1983 recante l’elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto a quelle oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali e, quindi, nulla aveva a chevedere con la presente materia. I ricorrenti invocano l’applicazione dei principi enunciati da Cass., n. 19730 del 23 luglio 2019. Questa decisione, occupandosi della specializzazione in igiene mentale, ha rilevato che questa non era compresa né nell’elenco di cui all’art. 5, comma 3, della direttiva 75/362/CEE né in quello ex art. 7, comma 2, della medesima direttiva, il quale, però, prevedeva la psichiatria, la neuropsichiatria e la psichiatria infantile, né nel d.m. 31 ottobre 1991, che includeva la psichiatria e la neuropsichiatria infantile. La Corte d’appello aveva ritenuto, peraltro, di potere disporre la richiesta equiparazione richiamando il testo del d.m. 27 luglio 1990, che aveva compiuto una valutazione di equipollenza tra la psichiatria e l’igiene mentale, anche se ai diversi fini degli esami di idoneità e dei concorsi nell’ambito delle unità sanitarie locali. Ne deriva che, nel particolare caso esaminato nel 2019, vi era stata una valutazione di equipollenza ad opera del giudice del merito, che aveva, tramite il d.m. 27 luglio 1990, che non poteva avere ovviamente alcun collegamento con il d.lgs. n. 257 del 1991, ritenuto che l’equiparazione ivi prevista, benché disposta ai fini degli esami di idoneità del personale del ruolo sanitario dei medici, avesse un fondamento scientifico che andava oltre il ristretto ambito concorsuale e che consentiva di affermare che, in base al d.m. 31 ottobre 1991, pure la specializzazione in igiene mentale fosse da ricomprendere tra quelle che davano diritto alla remunerazione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991. Nella presente controversia, però, nessuna valutazione del genere è stata compiuta dal giudice del merito. Potrebbe assumere rilievo, quindi, esclusivamente il d.m. 30 gennaio 1998. In realtà, la S.C. ha già affermato che il d.m. 30 gennaio 1998 non ha nulla a che vedere con la presente materia (Cass., Sez. 3, n. 1058 del 17 gennaio 2019, non massimata; Cass., Sez. 3, n. 9217 del 22 marzo 2022, non massimata). Si tratta, infatti, di uno dei decreti coi quali periodicamente il ministero della salute stabilisce l’equivalenza delle specializzazioni previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, la circostanza che, in detto d.m., la specializzazione in chirurgia d’urgenza sia equiparata, al fine della nomina a dirigente sanitario, alla specializzazione in medicina interna, non vuol dire affatto che l’una e l’altra specializzazione siano ‹‹equipollenti›› per i fini di cui all’art. 7 della Direttiva 362/75/CEE. Qualora si voglia prescindere da quanto rilevato, si osserva che i corsi di specializzazione frequentati dai ricorrenti hanno avuto inizio (e si sono altresì conclusi) anteriormente all’entrata in vigore del d.m. 30 gennaio 1998 il quale, quindi, non può trovare applicazione. Infatti, l’ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti avvenuto con quest’ultimo d.m. può consentire di fare rientrare tra quelli aventi le caratteristiche richieste dalle direttive europee ai fini del diritto all’adeguata remunerazione per la loro frequenza esclusivamente i corsi iniziati a partire dall’anno accademico successivo alla sua approvazione, mentre, per quelli iniziati negli anni precedenti (e disciplinati, per tutta la loro durata, o dalla normativa anteriore al d.lgs. n. 257 del1991 o da quella che ne costituiva attuazione, come il d.m. 31 ottobre 1991), l’eventuale equipollenza rispetto a diversi corsi comuni a più stati membri non può farsi discendere, in via generale, dalla normativa interna, come sostengono i ricorrenti, ma va eventualmente allegata e dimostrata in base alle specifiche caratteristiche concrete del corso frequentato, e, come già evidenziato, in questo giudizio tale equipollenza, per quanto emerge dagli atti, non risulta essere stata né allegata, né dimostrata (Cass., Sez. 3, n. 18738 del 3 luglio 2023, non massimata, che esprime analoghe considerazioni in ordine al d.m. 31 ottobre 1991). 3)Con il terzo motivo il solo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente un giudicato esterno, costituito dalla sentenza della S.C.n. 24087 del 2011, con riferimento alla quale pendeva querela di falso. La doglianza è inammissibile, stante la sua irrilevanza. Infatti, se anche il ricorrente non avesse sottoscritto il ricorso che ha condotto alla sentenza della S.C. n. 24087 del 2011, la sentenza di appello lì impugnata sarebbe passata in giudicato nei suoi confronti. 4)Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri.Con un unico motivo la P.A. contesta la violazione e falsa applicazione delle direttive sopra citate, della legge n. 370 del 1999, dell’art. 117 Cost. e dell’art. 1218 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato a riconoscere il diritto al risarcimento del danno in capo ai medici che avevano frequentato corsi iniziati prima del 1983, applicando i principi espressi da Cass., SU, n. 20348 del 31 luglio 2018. La doglianza è infondata. Infatti, la Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 821 del 2020, ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione inerente alla sussistenza del diritto alla retribuzione e, quindi, al risarcimento del danno, in capo agli specializzandi che avevano iniziato il corso in data antecedente all’anno accademico 1982/1983 e lo avevano proseguito per una frazione temporale successiva al 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite hanno pronunciato ordinanza n. 23901/2020 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea che, con sentenza 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della direttiva 75/363/CE, come modificata dalla direttiva 82/76/CE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva del 1982 (29 gennaio 1982) e proseguita dopo che sia scaduto il termine di adeguamento (1° gennaio 1983), deve essere oggetto di una remunerazione adeguata per il periodo successivo al 1° gennaio 1983, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati membri, o a due o più di essi, e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/363/CE. Di conseguenza, le Sezioni Unite, con sentenza n. 20278 del 23 giugno 2022, hanno enunciato il principio per il quale ‹‹Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE››. 5) Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo essi lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi comunitari in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento delle direttive comunitarie, della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 gennaio 2018 C-616/16 e 617/16, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della legge n. 370/99 e del d.lgs. n. 257/91, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno. I ricorrenti incidentali si dolgono del fatto che la Corte d’appello di Roma ha escluso che sull’importo risarcitorio a loro riconosciuto ai sensi dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 dovessero calcolarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi. La doglianza è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare siffatto orientamento. Infatti, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, a seguito dell’intervento con il quale il legislatore -dettando l’art. 11 della legge n. 370 del 1999 ha effettuato una aestimatiodel danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale -secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali p ossono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass., Sez. 6-3,n. 1641 del 24 gennaio 2020; Cass., Sez. 6-3, n. 34879 del 17 novembre 2021, non massimata). Si tratta di una giurisprudenza ormai consolidata dalla quale questo Collegio non vede ragioni per discostarsi. Per ciò che concerne la richiesta dei ricorrenti incidentali di rimessione della questione oggetto del motivo alla Corte di giustizia dell’Unione europea, si rileva che questa va respinta. Al riguardo, trova applicazione il principio enunciato dalla decisione della Grande Sezione della CGUE del 6 ottobre 2021, nella causa C- 561/19,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in base al quale “L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione. Tale giudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell’ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d’irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività”. Si tratta di una specificazione del più generale principio già enunciato dalla sentenza della Corte di giustizia 6 ottobre 1982, causaC-283/81, CILFIT c. Ministero della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiarito ormai da tempo che i giudici nazionali, le cui decisioni non possono costituire oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno, “sono tenuti, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essi, ad adempiere il loro obbligo di rinvio, salvo che abbiano constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi”. In concreto, la Corte di giustizia ha enunciato, nel 1982, le tre circostanze che, ancora oggi, sollevano il giudice “avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno” da un adempimento altrimenti obbligatorio (punti 12-16 della sentenza). Tali circostanze si possono riassumere come segue: a) l’identità materiale della fattispecie ad altra su cui la Corte di giustizia si sia già espressa; b) la presenza di una giurisprudenza consolidata della Corte stessa sul medesimo punto di diritto all’esame del giudice nazionale, anche in assenza di identità materiale della fattispecie (c.d. teoria dell’acte éclairé); c) la mancanza di ogni ragionevole dubbio sull’applicazione delle norme rilevanti di diritto dell’Unione (c.d. teoria dell’acte clair).Con riferimento alla tematica oggetto della presente controversia, si osserva che nella disciplina comunitaria non vi è una definizione di retribuzione adeguata e non sono posti i criteri per la determinazione della stessa. Questa circostanza è confermata dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617-16, [OSCURATO:PERSONA], la quale ritiene sufficiente a garantire un risarcimento congruo del danno in questione un’applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva 82/76, purché sia data agli interessati la possibilità di provare l’esistenza di perdite supplementari. La giurisprudenza nazionale, però, riconosce proprio una tutela di questo tipo, ammettendo, altresì, che i beneficiari del detto risarcimento possano dimostrare le loro perdite ulteriori. In tal modo è pure esclusa ogni disparità di trattamento, dato che la quantificazione in discussione è stata espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo. Pertanto, deve ritenersi che, alla luce di quanto già affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta di rimessione avanzata dai ricorrenti incidentali. 6) Il ricorso principale è accolto, limitatamente al secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è dichiarato inammissibile per ciò che concerne la terza censura ed è rigettato per il resto. Il ricorso incidentale della P.A. è rigettato. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarato inammissibile.La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità. Le spese di lite del giudizio di legittimità sono compensate exart. 92 c.p.c. fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, dall’altra, in ragione della reciproca soccombenza. Non sussiste l’obbligo, per la P.A. ricorrente incidentale, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto, trattandosi di Amministrazione statale non tenuta al pagamento di detto contributo. Tale obbligo grava, invece, sui ricorrenti principali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui impugnazione è stata rigettata, e su [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione della dichiarazione di inammissibilità del loro ricorso incidentale. P.Q.M. La Corte, - accoglie il secondo motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettandolo per la restante parte; -rigetta il primo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il terzo; -rigetta il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri;-dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - cassa la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità; -compensa le spese di lite di legittimità fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, d