CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 08215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CUI 042UB3C avverso la sentenza del 07/03/2019 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente a quanto dedotto in parte motiva delle proprie conclusioni scritte e rigetto nel resto; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 453, primo comma, n. 3 cod. pen. per aver detenuto undici banconote da 50 euro e una da 100 euro false, di concerto con un intermediario dell'autore della contraffazione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia erronea applicazione di legge penale ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 42-453 n. 3 — 455 cod. pen. Il ricorrente ritiene che la «gravata sentenza si appalesi del tutto deficitaria da un punto di vista motivazionale sia sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo all'imputato e sia, soprattutto, perché omette totalmente di argomentare in ragione di quali rilievi abbia ritenuto sussistente la fattispecie contestata, con particolare riferimento al "previo concerto"» La somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato era frutto del suo lavoro, seppure svolto in maniera irregolare. Inoltre l'entità delle banconote false (undici) era irrisoria rispetto a quella delle banconote autentiche (245) contenute nella "stessa mazzetta". Non vi sarebbe prova del "previo concerto" con un intermediario e l'argomentare della Corte di appello sarebbe, sul punto, illogico. Al più sarebbe configurabile, sotto il profilo materiale, il reato di cui all'art.455 cod. pen. del quale tuttavia difetterebbe il dolo specifico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il delitto di cui all'art. 453, comma primo, n. 3, cod. pen. richiede, come elemento costitutivo caratterizzante, il «previo concerto» con colui che ha eseguito la falsificazione o con un intermediario; a tal fine la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, a nulla rilevando che gli intermediari possono essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi e altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 26189 del 03/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247903). Mentre per l'integrazione della più lieve ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen. non occorre una intesa fra falsificatore e spenditore, ancorché realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto. 3. Calato il principio nel caso di specie, era richiesto al giudice di merito di motivare in modo adeguato sul punto della ritenuta sussistenza del c.d. "previo concerto" (che l'imputato aveva contestato). Il provvedimento impugnato espone un argomento illogico: «non emerge alcun elemento che induca a ritenere che l'imputato sia l'autore della contraffazione, conseguentemente deve concludersi che egli le ha ricevute da altri, con la consapevolezza che erano false, quindi vi è il concerto di cui al n. 3 dell'art.453 cod. pen.» (pag. 5 sentenza impugnata). L'illogicità risiede nella circolarità del ragionamento, nel senso che si pongono in rapporto di esclusione elementi che non operano su quel piano dal punto di vista della struttura dei reati a confronto: il fatto che l'imputato non sia l'autore materiale della contraffazione, non significa automaticamente che lo stesso abbia avuto un "previo concerto" ex art. 453, comma primo, n. 3, cod. pen. con colui che ha eseguito la falsificazione o con un intermediario, dato che la mancata partecipazione alla creazione del falso è pienamente compatibile anche con il delitto di cui all'art. 455 cod. pen.. 4. Il rilevato vizio motivazionale, comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso il 13/01/2022 Il Consigliere estensore residente Elisabetta M ria orosini Maria essichelli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN