CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 27285/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14604/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 414/2023,depositata il 14/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], deducendo che con contratto preliminare si era impegnato a vendere ai convenuti un appartamento, con esclusione della cantina; che, contestualmente alla conclusione del definitivo, gli acquirenti avevano sottoscritto una scrittura in cui dichiaravano che l’accordo di vendita escludeva la cantina e il venditore riconosceva in loro favore il diritto di prelazione sulla medesima. L’attore chiedeva quindi al Tribunale di Savona di accertare la simulazione relativa parziale dell’atto definitivo, laddove risultava la vendita della cantina. Con la sentenza n. 455/2021, il Tribunale di Savona ha accolto la domanda dell’attore, ritenendo che con la controdichiarazione del 4 luglio 2004, precedente di soli due giorni il rogito, stipulato il 6 luglio 2004, era stata provata la simulazione relativa parziale, che il corrispettivo della vendita indicato nel definitivo, pari a euro 110.000, era d’altro canto inferiore a quello indicato nel preliminare e che la cantina non era stata consegnata agli acquirenti. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che sostenevano con un primo motivo che “il contratto definitivo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto; il documento che proverebbe la simulazione relativa parziale non risulta sottoscritto contemporaneamente alla stipula del definitivo” e con un secondo motivo che in tale documento non si rinviene alcun riferimento al rogito e che dal contratto di mutuo si ricava che è stata trasferita anche la cantina, cantina di cui avevano saltuariamente concesso a Fazio l’accesso e della quale avevano sempre sostenuto le spese e i relativi oneri. Si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello. Con la sentenza n. 414/2023 la Corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dai ricorrenti e dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro connessi. 1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c.: dalle conclusioni dell’atto introduttivo si evince che la domanda di simulazione si fonda solo sulla circostanza che l’atto di compravendita contempla quale bene compravenduto anche la cantina, a differenza di quanto stabilito in sede di preliminare; invece la Corte d’appello sostiene che la prova della simulazione sarebbe rappresentata dal fatto che il prezzo dichiarato in sede rogito è di euro 110.000 a fronte di quello indicato nel preliminare pari a euro 190.000, quando invece l’indicazione di euro 110.000 era dovuta a motivi fiscali; la simulazione del prezzo di compravendita non è stata oggetto di domanda e su di essa la Corte non si doveva dunque pronunciare. 2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417 e 2697 c.c.: volendo ammettere che la Corte d’appello non si sia pronunciata su una domanda mai proposta, è comunque evidente che la prova della simulazione è stata inferita dalla Corte non dall’accordo simulatorio, ma da un elemento dello stesso negozio giuridico simulato, l’indicazione del prezzo in euro 110.000 anziché in euro 190.000. I motivi sono infondati. Con il primo motivo si contesta alla Corte d’appello d’avere deciso una domanda non proposta: la Corte d’appello non ha affatto deciso una domanda non proposta, avente ad oggetto la simulazione del prezzo, ma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di simulazione relativa parziale del contratto definitivo laddove prevedeva anche la cantina. La prova della simulazione, poi, non è stata inferita dalla indicazione del prezzo, ma dalla scrittura privata del 4 luglio 2004 sottoscritta dai ricorrenti. Il giudice d’appello si è limitato a “ritenere non priva di fondamento” la considerazione del primo giudice secondo cui la previsione di un corrispettivo inferiore nel definitivo “potrebbe spiegarsi proprio alla luce del mancato trasferimento del vano cantina”. Va sottolineato che l’avvenuta sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soli ricorrenti e la circostanza che l’atto sia stato redatto prima dell’atto definitivo non comportano che all’atto non vada riconosciuta efficacia di controdichiarazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “lacontrodichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio; essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca lasimulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato” (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 239/2025). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis