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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03628/2024

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2072 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del liquidatore legale rap- presentantep.t.; –intimata – Oggetto:rimborso ex art.38bis.2 d.P.R. n.633/1972 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo,sez. staccata di Pescara, n.746 /6/2015 depositata il 20 luglio2015, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo,sez. staccata di Pescara, veniva accolto l’appello pro- posto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.A. avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara n.[OSCURATO:DATA_NASCITA], la quale aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuenteavente ad oggetto il diniego di rimborso IVA di un cre- ditodi imposta. 2.Dalla lettura del ricorso si apprende che i n data 2.3.2010 la società [OSCURATO:PERSONA] S.A. presentava al [OSCURATO:PERSONA] di Pe- scara,ai sensi dell'art. 38 - bis.2 del d.P.R. 633/72, istanza per il rim- borso dell'Iva pagata in Italia, pari ad Euro 15.384,78.

Agli esiti dell'esame della documentazione fornita dalla società, l’Agenzia in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] emetteva provvedimento di diniego motivato sulla basedel fatto che l’IVA assolta in dogana, in seguito ad importazione definitivadi merce proveniente da paese extracomunitario, non po- teva essere rimborsata secondo le modalità previste dall’art. 38 - bis.2del d.P.R. 633/72. 3.Avverso tale provvedimento di diniego la contribuente presentava ricorso,che veniva respinto dal giudice di prime cure.

Il giudice d’ap- pelloaccoglieva il gravame in applicazione del principio di neutralità dell’impostaarmonizzata.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate persei motivi, mentre la società non ha svolto difese.

Consideratoche: 5.Dev’essere prioritariamente esaminato, perché, se accolto, idoneo adeterminare di per sé la nullità della sentenza impugnata, il terzo motivodi ricorso, con cui viene prospettata la violazione e falsa ap- plicazionedell’art.112 cod. proc. civ., per aver la CTR deciso sull’ap- pello in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pro- nunciato. 6.Il motivo, corretto l’ errore materiale nell’indicazione del pertinente paradigmaprocessuale che è il n. 4 e non il n. 3 dell’art.360 primo comma,cod. proc. civ. , è fondato. 6.1.Premesso che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciatocomporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte unbene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito, la sentenza non identifical’oggetto del contendere, omettendo di precisare quale sia iltitolo d el rimborso IVA oggetto di controversia .

In generale il prov- vedimento impugnat o non cita alcuna previsione normativa o pro- nunciagiurisprudenziale di autorità giudiziaria italiana o della Corte diGiustizia utile a identificare la corretta sussu nzione del la fattispe- cieconcreta nel pertinente quadro normativo idoneo a governarla, nériporta gli stessi motivi di appello. 6.2.Solo il ricorso dell’Agenzia individua il fondamento della perti- nenteprocedura azionata dalla società belga p er ottenere il rimborso dell’IVAnell'art. 38 - bis.2 del d.P.R. 633/72 (Esecuzione dei rimborsi asoggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Co- munità),in relazione a merce importata dalla contribuente in Italia eche, successivamente all'istanza di rimborso, è stata introdotta in Germania.Il ricorso rende inoltre noto che l’Amministrazione doga- nale ha ritenuto che tale ulteriore trasferimento della merce non fosse previsto fin dall'origine, e che le due operazioni non fossero considerabili come unitarie, ma fossero piuttosto due cessioni di- stintee facenti parte di piani negoziali differenti.

La ricorrente riferisce , infine , che la risposta negativa dell’Agenzia allasocietà precisava anche come il recupero dell'IVA assolta in do- ganasarebbe stato possibile solo attraverso gli istituti della identifi- cazione diretta ai sensi dell ’ articolo 35 - ter del d.P.R. n. 633/1972 oppuredella rappresentanza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 17, comma2, stesso d.P.R., condizioni non sussistenti. 6.3.Sulla base di quanto sopra ricostruito, il disposto oggetto della censurain disamina risulta violato in quanto, dalla lettura della suc- cintasentenza, non si evince che la CTR si sia pronunciata sull’esi- stenza o meno dei presupposti per l’attivazione della procedura di cuiall’art. 38 - bis.2 del d.P.R. 633/72 da parte della contribuente, e dunquesul merito della lite. 7.L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento dei re- stanti,con i quali viene prospettata, in relazione all'art.360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 4,59 e 62, del Regolamento n. 2913/92 (Codice doganale comuni- tario); degli articoli 55, 56, 57 e 191 del d.P.R. n.43 del 1973; dell'art.38 bis - 2 e dell'art 67 del d.P.R. 633/72; degli articoli 17 e 35ter del d.P.R. 633/72 (primo motivo); dell'art. 38 bis - 2 cit. circa ipresupposti per il rimborso (secondo motivo); dell'art 36 del d. l gs n.546/92 per illogicità e contraddittorietà della motivazione in rela- zioneall'art . 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (quarto motivo); degliartt. 2697 e 2729 cod. civ. circa l'onere che incombe sul ricor- rente di provare la sussistenza dei presupposti del rimborso (quinto motivo)e, infine, in relazione all'art.360 comma 1 , n. 5 cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella effettiva presentazione della dichiarazione doga- nale(sesto motivo) . 8.In accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, va pertantodisposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in di- versacomposizione, anche p er la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte: accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2072 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del liquidatore legale rap- presentantep.t.; –intimata – Oggetto:rimborso ex art.38bis.2 d.P.R. n.633/1972 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo,sez. staccata di Pescara, n.746 /6/2015 depositata il 20 luglio2015, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo,sez. staccata di Pescara, veniva accolto l’appello pro- posto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.A. avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara n.[OSCURATO:DATA_NASCITA], la quale aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuenteavente ad oggetto il diniego di rimborso IVA di un cre- ditodi imposta. 2.Dalla lettura del ricorso si apprende che i n data 2.3.2010 la società [OSCURATO:PERSONA] S.A. presentava al [OSCURATO:PERSONA] di Pe- scara,ai sensi dell'art. 38 - bis.2 del d.P.R. 633/72, istanza per il rim- borso dell'Iva pagata in Italia, pari ad Euro 15.384,78. Agli esiti dell'esame della documentazione fornita dalla società, l’Agenzia in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] emetteva provvedimento di diniego motivato sulla basedel fatto che l’IVA assolta in dogana, in seguito ad importazione definitivadi merce proveniente da paese extracomunitario, non po- teva essere rimborsata secondo le modalità previste dall’art. 38 - bis.2del d.P.R. 633/72. 3.Avverso tale provvedimento di diniego la contribuente presentava ricorso,che veniva respinto dal giudice di prime cure. Il giudice d’ap- pelloaccoglieva il gravame in applicazione del principio di neutralità dell’impostaarmonizzata. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate persei motivi, mentre la società non ha svolto difese. Consideratoche: 5.Dev’essere prioritariamente esaminato, perché, se accolto, idoneo adeterminare di per sé la nullità della sentenza impugnata, il terzo motivodi ricorso, con cui viene prospettata la violazione e falsa ap- plicazionedell’art.112 cod. proc. civ., per aver la CTR deciso sull’ap- pello in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pro- nunciato. 6.Il motivo, corretto l’ errore materiale nell’indicazione del pertinente paradigmaprocessuale che è il n. 4 e non il n. 3 dell’art.360 primo comma,cod. proc. civ. , è fondato. 6.1.Premesso che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciatocomporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte unbene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito, la sentenza non identifical’oggetto del contendere, omettendo di precisare quale sia iltitolo d el rimborso IVA oggetto di controversia . In generale il prov- vedimento impugnat o non cita alcuna previsione normativa o pro- nunciagiurisprudenziale di autorità giudiziaria italiana o della Corte diGiustizia utile a identificare la corretta sussu nzione del la fattispe- cieconcreta nel pertinente quadro normativo idoneo a governarla, nériporta gli stessi motivi di appello. 6.2.Solo il ricorso dell’Agenzia individua il fondamento della perti- nenteprocedura azionata dalla società belga p er ottenere il rimborso dell’IVAnell'art. 38 - bis.2 del d.P.R. 633/72 (Esecuzione dei rimborsi asoggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Co- munità),in relazione a merce importata dalla contribuente in Italia eche, successivamente all'istanza di rimborso, è stata introdotta in Germania.Il ricorso rende inoltre noto che l’Amministrazione doga- nale ha ritenuto che tale ulteriore trasferimento della merce non fosse previsto fin dall'origine, e che le due operazioni non fossero considerabili come unitarie, ma fossero piuttosto due cessioni di- stintee facenti parte di piani negoziali differenti. La ricorrente riferisce , infine , che la risposta negativa dell’Agenzia allasocietà precisava anche come il recupero dell'IVA assolta in do- ganasarebbe stato possibile solo attraverso gli istituti della identifi- cazione diretta ai sensi dell ’ articolo 35 - ter del d.P.R. n. 633/1972 oppuredella rappresentanza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 17, comma2, stesso d.P.R., condizioni non sussistenti. 6.3.Sulla base di quanto sopra ricostruito, il disposto oggetto della censurain disamina risulta violato in quanto, dalla lettura della suc- cintasentenza, non si evince che la CTR si sia pronunciata sull’esi- stenza o meno dei presupposti per l’attivazione della procedura di cuiall’art. 38 - bis.2 del d.P.R. 633/72 da parte della contribuente, e dunquesul merito della lite. 7.L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento dei re- stanti,con i quali viene prospettata, in relazione all'art.360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 4,59 e 62, del Regolamento n. 2913/92 (Codice doganale comuni- tario); degli articoli 55, 56, 57 e 191 del d.P.R. n.43 del 1973; dell'art.38 bis - 2 e dell'art 67 del d.P.R. 633/72; degli articoli 17 e 35ter del d.P.R. 633/72 (primo motivo); dell'art. 38 bis - 2 cit. circa ipresupposti per il rimborso (secondo motivo); dell'art 36 del d. l gs n.546/92 per illogicità e contraddittorietà della motivazione in rela- zioneall'art . 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (quarto motivo); degliartt. 2697 e 2729 cod. civ. circa l'onere che incombe sul ricor- rente di provare la sussistenza dei presupposti del rimborso (quinto motivo)e, infine, in relazione all'art.360 comma 1 , n. 5 cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella effettiva presentazione della dichiarazione doga- nale(sesto motivo) . 8.In accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, va pertantodisposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in di- versacomposizione, anche p er la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. LaCorte: accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e
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