CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 03387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto la richiesta di sospensione della condanna civile inflitta all'imputato dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 maggio 2022, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Napoli in data 28 marzo 2018, per l'imputazione di cui agli artt. 81, 640 e 380 cod.pen.; che, in particolare, la Corte di appello ha condannato Mundo al "risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisionale di euro 145.380, oltre interessi, a titolo di danno patrimoniale, disponendone l'immediata esecutività"; Ritenuto che il ricorso, da trattarsi con proceduta de plano (Sez.un. n. 53153 del 27 ottobre 2016 C., Rv. 268181), non può essere accolto. Invero, nel ricorso avverso la indicata sentenza di condanna in appello, l'imputato ha chiesto a questa Corte la sospensione della condanna civile, in attesa della trattazione nel merito del ricorso, in relazione alla "convinzione in ordine alla fondatezza delle doglianze qui espresse ... onde impedire danni sicuramente gravi e, potenzialmente, irreparabili conseguenti ad una probabile - e già anticipata - attivazione della riconosciuta provvisionale, e comunque ricorrendo giustificati motivi"; Ritenuto che ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è però necessaria la ricorrenza di "un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna. (Nella specie il ricorrente non aveva esposto, se non genericamente, le ragioni a sostegno della richiesta di sospensione, lamentando l'esistenza di un danno grave ed irreparabile in ragione dell'esiguità della pensione da egli percepita, non adempiendo all'onere probatorio richiesto)": Sez. 3, n. 19351 del 18 dicembre 2017, dep. 2018, Zambrelli, Rv. 273202. Rilevato che nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non viene fornita prova di una situazione del tipo sopra indicata, ma solo allegata la ritenuta fondatezza del ricorso di merito che dovrà essere valutata in altra sede. P. Q. M. Visto l'art. 612 c.p.p., rigetta la richiesta di sospensione della provvisionale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 24 novembre 2022 I Consigl r