CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01SOSJ6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria che la sentenza n. 13365/2009, emessa nei confronti di costui dal Tribunale di Milano il 23 novembre 2009, e indicata come irrevocabile in data 11 gennaio 2020, in realtà non era divenuta irrevocabile. Secondo l'istante, alla notifica del relativo estratto contumaciale, eseguita nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, non potevano essere riconosciuti effetti, perché la nomina del predetto professionista come difensore di fiducia, che appariva come compiuta da [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sua identificazione, non coincideva con le reali intenzioni dell'interessato, in quanto era riportata in un verbale che egli si era rifiutato di sottoscrivere. In linea subordinata, veniva richiesta la restituzione nel termine per impugnare la predetta sentenza. 2. Con provvedimento del 4 maggio 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, notando che il rifiuto di sottoscrizione del verbale da parte di [OSCURATO:PERSONA] non toglieva validità alle dichiarazioni in esso contenute, e che l'imputato aveva preso cognizione del procedimento e dell'accusa a suo carico ed era stato assistito da due difensori di fiducia. 3. La difesa dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 143, 143-bis e 61 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione sul punto relativo alle conseguenze derivanti dal difetto di accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato nel momento in cui la polizia giudiziaria aveva redatto il verbale di identificazione che recava anche la presunta nomina - contestata - di difensore di fiducia da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rifiutato di sottoscrivere l'atto, in relazione al processo nel quale era stata emessa la sentenza la cui irrevocabilità era posta in discussione. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alle ragioni per le quali sarebbe stato possibile evincere dagli atti la volontà dell'interessato di rinunciare sia a partecipare al processo nel quale era stata emessa la predetta sentenza, sia ad impugnarla. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Per quanto concerne il primo motivo, deve rilevarsi che la deduzione volta a criticare il mancato accertamento circa la comprensione della lingua italiana da parte di [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui venne redatto il suddetto verbale, ha carattere di novità, poiché dal ricorso e dal provvedimento impugnato non risulta che fosse stata proposta al giudice dell'esecuzione. La censura, comunque, è manifestamente infondata, perché dallo stesso verbale di identificazione suddetto, espressione dell'attività fidefaciente dei pubblici ufficiali redattori, emerge che, invitato da costoro, [OSCURATO:PERSONA] rese - con riguardo all'identità, alla cittadinanza, alla residenza, alla domiciliazione, alla nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano come difensore - delle dichiarazioni che rivelano la piena comprensione della lingua italiana. 1.2. Anche il secondo motivo, volto a criticare il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la suddetta sentenza di condanna, è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver compiutamente indicato le fonti dalle quali ha ricavato che [OSCURATO:PERSONA] prese conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico e venne assistito da un difensore di fiducia, e per un certo periodo anche da un secondo difensore di fiducia, ha correttamente applicato i principi di diritto che regolano la materia, nel ritenere insussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che la notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista (Sez. 3, Sentenza n. 8860 del 25/05/2016, dep. 2017, Rv. 269341 - 01). È stato precisato che non ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza l'imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato in absentia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio (Sez. 6, Sentenza n. 22247 del 04/02/2011, Rv. 250054 - 01). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della