CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26738/2013 R.G. proposto da: DELL’[OSCURATO:PERSONA]; DELL’[OSCURATO:PERSONA]; DELL’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2001 R.G. N.26738/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale della Lombardia n. 38/19/2013, depositata l’11 aprile 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Desio 1, con distinti avvisi di accertamento notificati il 12 dicembre 2008 - previa ricostruzione induttiva della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda posta in essere in data 8 gennaio 2001 tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. di Dell’[OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. – rideterminava , per l’anno d’imposta 2001, il maggior reddito d’impresa della predetta [OSCURATO:SOCIETA]. di Dell’[OSCURATO:PERSONA], e, di conseguenza, i maggiori redditi di partecipazione dei soci Dell’[OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA]. In detti avvisi veniva precisato che, avendo la società ed il socio accomandatario Dell’[OSCURATO:PERSONA] aderito al condono tombale di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’accertamento riguardava il solo reddito personale dei soci Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA], che invece non avevano aderito alla definizione agevolata suddetta. 2. Avverso l’avviso di accertamento nei confronti della società (n. R1J020300599) , e gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci accomandanti non aderenti al condono (n. R1J020300602 e n. R1J020300603), proponevano ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano i soci Dell’[OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA] (quali successori della società [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more cessata), nonché Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA] in R.G. N.26738/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proprio; la Commissione T ributaria P rovinciale adìta, con sentenza n. 199/23/2010, accoglieva il ricorso suddetto, ritenendo che, a seguito dell’adesione della società al condono, anche i soci ne avrebbero beneficiato. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 38/19/2013, pronunciata il 4 febbraio 2013 e depositata in segreteria l’11 aprile 2013, accoglieva l’appello e confermava la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Dell’[OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste in giudizio con controricorso. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 26 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., all’esito della quale è stata emessa ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, avendo i ricorrenti aderito alla definizione agevolata ex artt. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e 1, comma 4, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con piano di rateizzazione dei pagamenti in scadenza il 30 novembre 2023. È stata quindi fissata nuovamente la discussione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ., per l’udienza del 9 maggio 2024. I ricorrenti hanno depositato memoria. -Considerato che: R.G. N.26738/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, avendo i ricorrenti, già soci accomandanti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Dell’[OSCURATO:PERSONA], aderito alla definizione agevolata x art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. I pagamenti previsti dal condono sono stati ultimati il 30 novembre 2023, come documentato dagli stessi ricorrenti. I soci medesimi, unitamente al socio accomandatario Dell’[OSCURATO:PERSONA], erano intervenuti nel presente giudizio quali litisconsorti necessari, in qualità di successori della estinta società [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui confronti era stato emesso avviso di accertamento presupposto degli accertamenti emessi nei confronti degli accomandanti; per tale avviso di accertamento la società aveva aderito al condono c.d. tombale di cui alla legge n. 289/2002 (circostanza pacifica tra le parti). 3. Consegue l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate. P. Q. M. La Corte di