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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15425/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ASSI CARRABILIINSTALLAZIONIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] DEMANIALIDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 29879/2020ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29879/2020 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Castellammare di Stabia(NA), in persona dell’amministratore delegato pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inCastellammare di Stabia (NA), elettivamente domiciliatapresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antuono, con studio in Roma (indirizzopec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Pescara, in persona delpresidente del consiglio di amministrazione pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inPescara, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/2026giusta procura in calce al controricorso di costituzione nelpresente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania il 19 febbraio 2020, n.1782/18/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 30 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

La “[OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di concessionariaper la gestione del porto turistico di Castellammare di Stabia(NA), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzadepositata dalla Commissione tributaria regionale per laCampania il 19 febbraio 2020, n. 1782/18/2020, che, incontroversia su impugnazione, nell’ordine, dell’avviso diaccertamento n. 1063024170062509 del 27 novembre 2017,per omesso versamento della TOSAP relativa all’anno 2015,nella misura di € 699,00, in relazione all’occupazione di areepubbliche con due passi carrabili, dell’avviso di accertamenton. 1063024170063114 del 27 novembre 2017, per omessoversamento della TOSAP relativa all’anno 2016, nella misura di€ 699,00, in relazione all’occupazione di aree pubbliche condue passi carrabili, dell’avviso di accertamento n.1063024170054432 del 27 novembre 2017, per omessoversamento dell’imposta comunale sulla pubblicità relativaall’anno 2016, nella misura di € 86.459,00, in relazione adinstallazioni pubblicitarie, dell’avviso di accertamento n.1063024170053454 del 27 novembre 2017, per omessoversamento dell’imposta comunale sulla pubblicità relativaall’anno 2015, nella misura di € 86.459,00, in relazione adinstallazioni pubblicitarie, dell’avviso di accertamento n.Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/20261063024170053949 del 27 novembre 2017, per omessoversamento dell’imposta comunale sulla pubblicità relativaall’anno 2015, nella misura di € 57,00, in relazione adinstallazioni pubblicitarie, tutti emanati dalla “[OSCURATO:SOCIETA].S.p.A.”, in qualità di concessionaria del servizio diaccertamento e riscossione dei tributi comunali per conto delComune di Castellammare (NA), ha rigettato l’appello propostodalla “[OSCURATO:SOCIETA].” nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Napoli il 19 ottobre 2018, n.12711/18/2018, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente –sul rilievo che l’occupazione di suolo pubblico per i passicarrabili riguardava aree del demanio comunale e che ladocumentazione prodotta dalla concessionaria (con rilievifotografici e schede tecniche) era sufficiente a provarel’insistenza delle installazioni pubblicitarie sul suolo pubblico.3.

La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso.4.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 38,comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non esserestata considerata dal giudice di appello l’esenzione dalpagamento della TOSAP, essendo l’area oggetto di concessioneda parte della Capitaneria di Porto del CompartimentoMarittimo di Castellammare di Stabia (NA).Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/20262.1 Il predetto motivo è inammissibile.2.2 Invero, il giudice del gravame ha accertato che i passicarrabili attengono ad una strada comunale, alla quale siriferisce l’occupazione rilevante ai fini della TOSAP.

Difatti,secondo la sentenza impugnata: «In ordine alla tassa perl’occupazione di spazi e aree pubbliche, con documentazionefotografica, è stato provato che il passo d’ingresso di accessoalla società interrompe il marciapiede della strada comunalecon conseguente occupazione di suolo comunale che rilevacome presupposto per la debenza tributaria.

Su talecircostanza non vi è contestazione da parte dell’appellante».2.3 Pertanto, attraverso l’apparente denuncia di una violazionedi legge, il mezzo si risolve nella sollecitazione ad una revisionedel merito e ad una rinnovazione dell’accertamento dei fatticontroversi, prospettando una diversa ricostruzione dellafattispecie concreta.

Laddove, le censure poste a fondamentodel ricorso non possono mai risolversi nella sollecitazione diuna lettura delle risultanze processuali diversa da quellaoperata dal giudice di merito, o investirela ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere unapprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello datodal giudice di merito.3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2697cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice diappello che i cartelloni pubblicitari ritratti nelle immaginifotografiche esibite dalla concessionaria non potevanoconsiderarsi prova sufficiente dell’installazione su suolocomunale, il cui onere incombeva sulla stessa concessionaria.3.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque infondato.Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/20263.2 Il giudice del gravame ha fondato il proprio convincimentocirca la sussistenza del presupposto impositivo sulle risultanzeprobatorie delle schede di rilevazione e dei rilievi fotografici,tanto essendo sufficiente per verificare la sussistenza delpresupposto impositivo ex artt. 1 e 5 del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507.3.3 L'art. 1 del d.lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507, prevedeche: «La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sonosoggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti,rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favoredel comune nel cui territorio sono effettuate"»; mentre, l'art. 5del medesimo d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recita: «Ladiffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso formedi comunicazione visive o acustiche, diverse da quelleassoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghipubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibileè soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presentedecreto».3.4 Detta ultima disposizione intende assoggettare adimposizione il messaggio pubblicitario attuato “attraversoforme di comunicazione visive o acustiche”, in quantoespressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l'uso delsegno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragionesociale, marchio) travalica la mera finalità distintiva, che èquella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti oservizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore,orientandone le scelte, per il luogo (pubblico, aperto o espostoal pubblico) ove esso è situato, per le sue caratteristichestrutturali, o per le modalità di utilizzo, in quantooggettivamente idoneo a far conoscere ad un numeroindeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attivitàNumero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/2026o il prodotto dell'impresa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 aprile2015, n. 8658; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11530;Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 19046; [OSCURATO:PERSONA].

Trib., 26luglio 2025, n. 20910; Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2026, n.2769).3.5 Su tale premessa, questa Corte ha precisato che la naturademaniale di un bene concesso in uso a terzi sia di per sé deltutto irrilevante ai fini dell'assoggettamento della relativa areaall'imposta comunale sulla pubblicità, in quanto essa noncostituisce elemento idoneo ad escludere, per quanto riguardal'imposta oggetto della controversia, la potestas impositiva delComune sulla sua estensione atteso che tale potestà, con ilconcorso delle condizioni di legge, potenzialmente si estende atutto il “territorio comunale” (in termini: Cass., Sez. 5^, 11gennaio 2022, n. 603).3.6 Tale arresto - a cui il collegio intende dare continuità inquesta sede - è in piena sintonia con il principio già enunciatoda questa Corte (sia pure in relazione alla TARSU: Cass., Sez.5^, 18 febbraio 2009, n. 3829), secondo cui, ai fini delladelimitazione di un territorio come comunale bisogna avereriguardo ai confini geografici dello stesso e non già alla naturaod alla qualità dei beni immobili compresi nel perimetro di queiconfini; per nozione scolastica, infatti, «tutto il territorio delloStato» è ripartito (art. 114 Cost.) tra Regioni, Province eComuni per cui ciascuna parte di esso è normalmente ad untempo elemento costitutivo dello Stato, di una Regione, di unaProvincia e di un Comune.

Del resto, l’oggettiva diversità degliinteressi perseguiti dall'ente cui il bene demaniale appartieneda quelli, propriamente igienico-sanitari, affidati alle curedell'ente comunale (al quale la legge impone di provvedere allaraccolta ed al successivo smaltimento dei rifiuti solidi urbaniNumero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/2026prodotti sul suo territorio), in una con l'inesistenza di unaqualche deroga apposita, evidenziano l'irrilevanza della naturademaniale del bene anche ai fini della tassa de qua.

Siffattairrilevanza, peraltro, trova conferma nella previsione dell’art.68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, laddove (comma 2)tal norma indica, quali gruppi tariffari da regolamentare, allalett. a), «locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche», e,alla lett. b), l'«utilizzazione» di «aree ricreativo - turistiche,quali campeggi, stabilimenti balneari (…)»: per talidisposizioni, quindi, i locali e le aree dette sono soggetti allatassa a prescindere dalla demanialità - necessaria (art. 822,primo comma, cod. civ.) nel caso degli «stabilimenti balneari»costruiti sulla spiaggia del mare, quindi su di un bene deldemanio marittimo, od eventuale (artt. 822, secondo comma,e 824 cod. civ.) per le «raccolte dei musei, delle pinacoteche,degli archivi, delle biblioteche» collocate in «immobiliriconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico anorma delle leggi in materia» appartenenti allo Stato o ad unaProvincia o ad un Comune - del bene utilizzato.Nessuna norma, infine, esclude oggettivamente dalla tassa dequa la «detenzione» o l'«occupazione» di «immobiliriconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico anorma delle leggi in materia» appartenenti allo Stato o ad unaProvincia o ad un Comune, quando concessi in uso a terzi perfini privati (abitativi e non).

In definitiva, deve affermarsi chela natura demaniale di un bene concesso in uso a privati è, insé, del tutto irrilevante ai fini dell'assoggettamento dellarelativa area, se produttiva di rifiuti solidi urbani, alla TARSU.3.7 Pertanto, la natura demaniale di un bene concesso in usoai privati è del tutto irrilevante ai fini dell'assoggettamento didetta area alla imposta comunale sulla pubblicità, anche inNumero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/2026caso di sua appartenenza – non al Comune, ma - allo Stato,alla Regione o alla Provincia.4.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.5), cod. proc. civ., per essere stato ritenuto dal giudice diappello che la semplice esibizione di una fotografia, senzaalcuna certificazione circa il luogo di appartenenza dellarappresentazione, potesse, in mancanza di contestazione,rappresentare prova certa del suo luogo d’origine.5.

Con il quarto motivo, si denuncia omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,per non essere stato chiarito dal giudice di appello da dove sievincesse la prova dell’esposizione al pubblico del mezzopubblicitario.6.

I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta - sono inammissibili e,comunque, infondati.6.1 Anzitutto, le censure impingono nella preclusione derivantedalla c.d.

“doppia conforme”.Difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quintocomma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54,comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi diappello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cuisia stata richiesta la notificazione dall’11 settembre 2012;detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazionedisposta dall’art. 3, comma 26, lett. e, del d.lgs. 1 ottobre2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023,dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, qualemodificato dall’art. 380, lett. a, della legge 29 dicembre 2022,Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/2026n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3,del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenzepubblicate dall’11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez.

Lav., 6 agosto 2019, n.20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez.5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022,n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,Sez.

Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025,n. 33622; Cass., Sez.

Lav., 4 febbraio 2026, n. 2334).Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppiogrado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fattodifferenti a seconda del giudizio; ne discende che le questionisono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici deldoppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcunsindacato da parte del giudice di legittimità in relazione allaviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).6.2 Per il resto, si possono richiamare le considerazioni giàespresse nello scrutinio del primo motivo, essendo irrilevante,ai fini dell’imposizione, la localizzazione delle installazionipubblicitarie su aree private ovvero su aree demaniali (statali,regionali, provinciali o comunali).Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/20267.

In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti,il ricorso non può che essere rigettato.8.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.9.

Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), la manifesta infondatezza del ricorso (anche alla lucedei consolidati orientamenti sulle questioni esaminate)giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombenteal pagamento in favore della parte vittoriosa di una sommaequitativamente determinata nell’importo corrispondente allaliquidazione delle spese giudiziali.

Difatti, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilitàprocessuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,nel disporre che il soccombente può essere condannato apagare alla controparte una «somma equitativamentedeterminata», non fissa alcun limite quantitativo per lacondanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice,nel rispetto del criterio equitativo e del principio diragionevolezza, può quantificare detta somma sulla basedell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o diun loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra letante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^,20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347;Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib.,12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n.17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass.,Sez.

Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849).Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/202610.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €7.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge;condanna la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di €7.500,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ASSI CARRABILIINSTALLAZIONIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] DEMANIALIDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 29879/2020ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29879/2020 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Castellammare di Stabia(NA), in persona dell’amministratore delegato pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inCastellammare di Stabia (NA), elettivamente domiciliatapresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antuono, con studio in Roma (indirizzopec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Pescara, in persona delpresidente del consiglio di amministrazione pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inPescara, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/2026giusta procura in calce al controricorso di costituzione nelpresente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania il 19 febbraio 2020, n.1782/18/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 30 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La “[OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di concessionariaper la gestione del porto turistico di Castellammare di Stabia(NA), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzadepositata dalla Commissione tributaria regionale per laCampania il 19 febbraio 2020, n. 1782/18/2020, che, incontroversia su impugnazione, nell’ordine, dell’avviso diaccertamento n. 1063024170062509 del 27 novembre 2017,per omesso versamento della TOSAP relativa all’anno 2015,nella misura di € 699,00, in relazione all’occupazione di areepubbliche con due passi carrabili, dell’avviso di accertamenton. 1063024170063114 del 27 novembre 2017, per omessoversamento della TOSAP relativa all’anno 2016, nella misura di€ 699,00, in relazione all’occupazione di aree pubbliche condue passi carrabili, dell’avviso di accertamento n.1063024170054432 del 27 novembre 2017, per omessoversamento dell’imposta comunale sulla pubblicità relativaall’anno 2016, nella misura di € 86.459,00, in relazione adinstallazioni pubblicitarie, dell’avviso di accertamento n.1063024170053454 del 27 novembre 2017, per omessoversamento dell’imposta comunale sulla pubblicità relativaall’anno 2015, nella misura di € 86.459,00, in relazione adinstallazioni pubblicitarie, dell’avviso di accertamento n.Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/20261063024170053949 del 27 novembre 2017, per omessoversamento dell’imposta comunale sulla pubblicità relativaall’anno 2015, nella misura di € 57,00, in relazione adinstallazioni pubblicitarie, tutti emanati dalla “[OSCURATO:SOCIETA].S.p.A.”, in qualità di concessionaria del servizio diaccertamento e riscossione dei tributi comunali per conto delComune di Castellammare (NA), ha rigettato l’appello propostodalla “[OSCURATO:SOCIETA].” nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Napoli il 19 ottobre 2018, n.12711/18/2018, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente –sul rilievo che l’occupazione di suolo pubblico per i passicarrabili riguardava aree del demanio comunale e che ladocumentazione prodotta dalla concessionaria (con rilievifotografici e schede tecniche) era sufficiente a provarel’insistenza delle installazioni pubblicitarie sul suolo pubblico.3. La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso.4. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 38,comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non esserestata considerata dal giudice di appello l’esenzione dalpagamento della TOSAP, essendo l’area oggetto di concessioneda parte della Capitaneria di Porto del CompartimentoMarittimo di Castellammare di Stabia (NA).Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/20262.1 Il predetto motivo è inammissibile.2.2 Invero, il giudice del gravame ha accertato che i passicarrabili attengono ad una strada comunale, alla quale siriferisce l’occupazione rilevante ai fini della TOSAP. Difatti,secondo la sentenza impugnata: «In ordine alla tassa perl’occupazione di spazi e aree pubbliche, con documentazionefotografica, è stato provato che il passo d’ingresso di accessoalla società interrompe il marciapiede della strada comunalecon conseguente occupazione di suolo comunale che rilevacome presupposto per la debenza tributaria. Su talecircostanza non vi è contestazione da parte dell’appellante».2.3 Pertanto, attraverso l’apparente denuncia di una violazionedi legge, il mezzo si risolve nella sollecitazione ad una revisionedel merito e ad una rinnovazione dell’accertamento dei fatticontroversi, prospettando una diversa ricostruzione dellafattispecie concreta. Laddove, le censure poste a fondamentodel ricorso non possono mai risolversi nella sollecitazione diuna lettura delle risultanze processuali diversa da quellaoperata dal giudice di merito, o investirela ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere unapprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello datodal giudice di merito.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2697cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice diappello che i cartelloni pubblicitari ritratti nelle immaginifotografiche esibite dalla concessionaria non potevanoconsiderarsi prova sufficiente dell’installazione su suolocomunale, il cui onere incombeva sulla stessa concessionaria.3.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque infondato.Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/20263.2 Il giudice del gravame ha fondato il proprio convincimentocirca la sussistenza del presupposto impositivo sulle risultanzeprobatorie delle schede di rilevazione e dei rilievi fotografici,tanto essendo sufficiente per verificare la sussistenza delpresupposto impositivo ex artt. 1 e 5 del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507.3.3 L'art. 1 del d.lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507, prevedeche: «La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sonosoggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti,rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favoredel comune nel cui territorio sono effettuate"»; mentre, l'art. 5del medesimo d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recita: «Ladiffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso formedi comunicazione visive o acustiche, diverse da quelleassoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghipubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibileè soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presentedecreto».3.4 Detta ultima disposizione intende assoggettare adimposizione il messaggio pubblicitario attuato “attraversoforme di comunicazione visive o acustiche”, in quantoespressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l'uso delsegno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragionesociale, marchio) travalica la mera finalità distintiva, che èquella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti oservizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore,orientandone le scelte, per il luogo (pubblico, aperto o espostoal pubblico) ove esso è situato, per le sue caratteristichestrutturali, o per le modalità di utilizzo, in quantooggettivamente idoneo a far conoscere ad un numeroindeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attivitàNumero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/2026o il prodotto dell'impresa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 aprile2015, n. 8658; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11530;Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 19046; [OSCURATO:PERSONA]. Trib., 26luglio 2025, n. 20910; Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2026, n.2769).3.5 Su tale premessa, questa Corte ha precisato che la naturademaniale di un bene concesso in uso a terzi sia di per sé deltutto irrilevante ai fini dell'assoggettamento della relativa areaall'imposta comunale sulla pubblicità, in quanto essa noncostituisce elemento idoneo ad escludere, per quanto riguardal'imposta oggetto della controversia, la potestas impositiva delComune sulla sua estensione atteso che tale potestà, con ilconcorso delle condizioni di legge, potenzialmente si estende atutto il “territorio comunale” (in termini: Cass., Sez. 5^, 11gennaio 2022, n. 603).3.6 Tale arresto - a cui il collegio intende dare continuità inquesta sede - è in piena sintonia con il principio già enunciatoda questa Corte (sia pure in relazione alla TARSU: Cass., Sez.5^, 18 febbraio 2009, n. 3829), secondo cui, ai fini delladelimitazione di un territorio come comunale bisogna avereriguardo ai confini geografici dello stesso e non già alla naturaod alla qualità dei beni immobili compresi nel perimetro di queiconfini; per nozione scolastica, infatti, «tutto il territorio delloStato» è ripartito (art. 114 Cost.) tra Regioni, Province eComuni per cui ciascuna parte di esso è normalmente ad untempo elemento costitutivo dello Stato, di una Regione, di unaProvincia e di un Comune. Del resto, l’oggettiva diversità degliinteressi perseguiti dall'ente cui il bene demaniale appartieneda quelli, propriamente igienico-sanitari, affidati alle curedell'ente comunale (al quale la legge impone di provvedere allaraccolta ed al successivo smaltimento dei rifiuti solidi urbaniNumero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/2026prodotti sul suo territorio), in una con l'inesistenza di unaqualche deroga apposita, evidenziano l'irrilevanza della naturademaniale del bene anche ai fini della tassa de qua. Siffattairrilevanza, peraltro, trova conferma nella previsione dell’art.68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, laddove (comma 2)tal norma indica, quali gruppi tariffari da regolamentare, allalett. a), «locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche», e,alla lett. b), l'«utilizzazione» di «aree ricreativo - turistiche,quali campeggi, stabilimenti balneari (…)»: per talidisposizioni, quindi, i locali e le aree dette sono soggetti allatassa a prescindere dalla demanialità - necessaria (art. 822,primo comma, cod. civ.) nel caso degli «stabilimenti balneari»costruiti sulla spiaggia del mare, quindi su di un bene deldemanio marittimo, od eventuale (artt. 822, secondo comma,e 824 cod. civ.) per le «raccolte dei musei, delle pinacoteche,degli archivi, delle biblioteche» collocate in «immobiliriconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico anorma delle leggi in materia» appartenenti allo Stato o ad unaProvincia o ad un Comune - del bene utilizzato.Nessuna norma, infine, esclude oggettivamente dalla tassa dequa la «detenzione» o l'«occupazione» di «immobiliriconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico anorma delle leggi in materia» appartenenti allo Stato o ad unaProvincia o ad un Comune, quando concessi in uso a terzi perfini privati (abitativi e non). In definitiva, deve affermarsi chela natura demaniale di un bene concesso in uso a privati è, insé, del tutto irrilevante ai fini dell'assoggettamento dellarelativa area, se produttiva di rifiuti solidi urbani, alla TARSU.3.7 Pertanto, la natura demaniale di un bene concesso in usoai privati è del tutto irrilevante ai fini dell'assoggettamento didetta area alla imposta comunale sulla pubblicità, anche inNumero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/2026caso di sua appartenenza – non al Comune, ma - allo Stato,alla Regione o alla Provincia.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.5), cod. proc. civ., per essere stato ritenuto dal giudice diappello che la semplice esibizione di una fotografia, senzaalcuna certificazione circa il luogo di appartenenza dellarappresentazione, potesse, in mancanza di contestazione,rappresentare prova certa del suo luogo d’origine.5. Con il quarto motivo, si denuncia omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,per non essere stato chiarito dal giudice di appello da dove sievincesse la prova dell’esposizione al pubblico del mezzopubblicitario.6. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta - sono inammissibili e,comunque, infondati.6.1 Anzitutto, le censure impingono nella preclusione derivantedalla c.d. “doppia conforme”.Difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quintocomma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54,comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi diappello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cuisia stata richiesta la notificazione dall’11 settembre 2012;detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazionedisposta dall’art. 3, comma 26, lett. e, del d.lgs. 1 ottobre2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023,dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, qualemodificato dall’art. 380, lett. a, della legge 29 dicembre 2022,Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/2026n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3,del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenzepubblicate dall’11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n.20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez.5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022,n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025,n. 33622; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2026, n. 2334).Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppiogrado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fattodifferenti a seconda del giudizio; ne discende che le questionisono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici deldoppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcunsindacato da parte del giudice di legittimità in relazione allaviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).6.2 Per il resto, si possono richiamare le considerazioni giàespresse nello scrutinio del primo motivo, essendo irrilevante,ai fini dell’imposizione, la localizzazione delle installazionipubblicitarie su aree private ovvero su aree demaniali (statali,regionali, provinciali o comunali).Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/20267. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti,il ricorso non può che essere rigettato.8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.9. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), la manifesta infondatezza del ricorso (anche alla lucedei consolidati orientamenti sulle questioni esaminate)giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombenteal pagamento in favore della parte vittoriosa di una sommaequitativamente determinata nell’importo corrispondente allaliquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilitàprocessuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,nel disporre che il soccombente può essere condannato apagare alla controparte una «somma equitativamentedeterminata», non fissa alcun limite quantitativo per lacondanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice,nel rispetto del criterio equitativo e del principio diragionevolezza, può quantificare detta somma sulla basedell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o diun loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra letante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^,20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347;Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib.,12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n.17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass.,Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849).Numero registro generale 29879/2020Numero sezionale 3763/2026Numero di raccolta generale 15425/2026Data pubblicazione 20/05/202610. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €7.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge;condanna la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di €7.500,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15425/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris