CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore eAgenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Lazion. 5177/2024 depositata il 07/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 3799/2022, depositata il 29/03/2022, laCommissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava inammissibile eNumero registro generale 4446/2025Numero sezionale 8295/2025Numero di raccolta generale 9059/2026Data pubblicazione 10/04/2026comunque infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversol’intimazione di pagamento n. 0972019908584237000, notificata in data17.2.2020, emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’importo dieuro 94.446,70, limitatamente alla pretesa di cui alla cartella dipagamento n. 09720040319443456000, avente ad oggetto “sanzionipecuniarie” irrogate in virtù di un avviso di accertamento dell’anno 1998per l’importo di euro 45.213,56. La CTP rilevava che, solo a seguito dellanotificazione dell’intimazione di pagamento opposta (preceduta dalleulteriori intimazioni di pagamento notificate in data 23/12/2009 e13/2/2019), il ricorrente aveva fatto valere l’omessa notifica della cartellae la prescrizione, invece non maturata, essendo “il credito erariale portatonella cartella… inglobato in un atto giurisdizionale (la sentenzan.101/21/2007 con cui è stato respinto il ricorso avverso la cartella dipagamento originaria) cui, come noto, si applica la prescrizione ordinariadecennale” ed emergendo “dalla documentazione probatoria in atti lacorretta esecuzione delle procedure notificatorie”.2. Con sentenza n. 5177/2024, depositata il 07/08/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello avversola suddetta sentenza della CTP di Roma, proposto dal Mangia,evidenziando che l’atto prodromico alla cartella di pagamento n.09720040319443456000 era costituito dall’atto di contestazione n.RCEO04001842003, notificato in data 11/12/2003, non impugnato dallacontroparte e, pertanto, divenuto definitivo e che, peraltro, con sentenzan. 101/21/2007 della CTP era già stata rigettata l’opposizione proposta dalcontribuente avverso la suddetta cartella in senso favorevole all’Ente.Pertanto, la CTR affermava che “l’avversa eccezione di omessa notificadell’atto prodromico alla cartella di pagamento n.09720040319443456000, nonché tutta la dissertazione sull’atto dicontestazione si appalesa inammissibile, trattandosi di eccezioni cheriguardano atti ormai incontestabili e sui quali si è formato giudicato”.Numero registro generale 4446/2025Numero sezionale 8295/2025Numero di raccolta generale 9059/2026Data pubblicazione 10/04/20263. Avverso la sentenza n. 5177/2024 proponeva ricorso per cassazioneSigfrido Mangia.4. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossioneresistevano con controricorso.5. Il contribuente depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo si denuncia la “nullità della Sentenza o delProcedimento ex art. 360 n.4 c.p.c.” (rectius ex art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.), presupponendo detta sentenza la cristallizzazione dellapretesa tributaria sottesa alla impugnata intimazione, senza, però,disattendere espressamente le contestazioni svolte dal contribuente inpunto di carenza di legittimazione passiva dello stesso e di univocità delprocedimento notificatorio.In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello abbia deltutto pretermesso di considerare, nell’iter logico-valutativo, la eccepitacarenza di legittimazione passiva del contribuente, sotto i plurimi profilidedotti (concernenti in particolare “l’opponibilità alla curatela degli atti delprocedimento tributario precedenti alla dichiarazione di fallimento, lospostamento della legittimazione processuale e sostanziale dal titolaredell’impresa al curatore fallimentare e la destinazione a quest’ultimo dellacartella di pagamento formata dopo l’apertura della procedura”), con leconseguenti necessarie implicazioni sul procedimento notificatorio ed“illegittimità del radicamento della procedura di contestazione neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] invece che del Fallimento “Ro.ma.mbiente”S.r.l.”. Il ricorrente si duole altresì dell’omessa valutazione, da parte dellaCGT di II grado, dell’indirizzo di destinazione della cartella di pagamento,coincidente con quello della sede sociale e diverso da quello di residenzadel Mangia. La sentenza impugnata, inoltre, secondo il ricorrente, haomesso di valutare la carenza di prova della notificazione dell’originarioNumero registro generale 4446/2025Numero sezionale 8295/2025Numero di raccolta generale 9059/2026Data pubblicazione 10/04/2026mancata notifica degli atti prodromici all’atto di riscossione invalidaquest’ultimo e l’intera pretesa tributaria ed ha motivato in carenza diqualsiasi supporto documentale, sia con riferimento alla cartella dipagamento sia soprattutto con riferimento alla citata “Sentenza n.101/21/2007”, la quale, sebbene ne fosse stato eccepito l’omessodeposito, era stata posta a fondamento dell’estensione del termineprescrizionale da cinque a dieci anni, mentre, laddove fosse statoapplicato il termine quinquennale, la notificazione dell’intimazione nel2019 sarebbe risultata comunque tardiva. Il ricorrente si duole, infine, cheil giudice dell’appello abbia del tutto trascurato la contestazione relativaall’omessa produzione degli atti emessi nell’intervallo temporale tra lacartella di pagamento e l’intimazione opposta, con conseguenteimpossibilità di verificare l’associabilità dei predetti atti alla pretesatributaria in questione, nonostante l’obbligo di conservazione in capoall’Agente della Riscossione - privo peraltro dei poteri di autenticazionedelle copie delle ricevute di ritorno relative alle notifiche della cartella dipagamento e dell’ingiunzione di pagamento del 2009 - per un periodosuperiore a cinque anni qualora il credito non sia stato ancora recuperato,come evidenziato da questa Corte (ord. n. 7615/2016). Il ricorrentereitera, infine, le eccezioni, del pari non valutate dal giudice d’appello,relative alla inidoneità probatoria delle ricevute di ritorno afferenti allenotifiche della cartella di pagamento e dell’intimazione di pagamentocollocate rispettivamente in data 4.1.2005 e 23.12.2009, nonché allainidoneità probatoria degli estratti di ruolo versati in atti, in ragione deldedotto tenore contraddittorio degli stessi.Premesso che la lamentata pretermissione, da parte del giudiced’appello, delle questioni già sollevate nel giudizio di primo grado integraviolazione dell’art. 112 c.p.c., mentre il dedotto utilizzo a fini motivazionalidi un documento (sentenza) non presente tra gli atti di causa integraNumero registro generale 4446/2025Numero sezionale 8295/2025Numero di raccolta generale 9059/2026Data pubblicazione 10/04/2026violazione dell’art. 115 c.p.c., suscettibile, invero, di essere ricondottaanche al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., essendostato denunciato il travisamento del contenuto oggettivo della prova, chericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé (giudicatosull’impugnazione della cartella determinante la cristallizzazione dellapretesa tributaria ed il termine decennale di prescrizione), costituente unpunto controverso sul quale la sentenza impugnata si è pronunciata (vediCass., n. 13085/2025), il motivo va accolto nei limiti di seguito illustrati.Come sopra evidenziato, la sentenza impugnata fonda lacristallizzazione della pretesa tributaria in questione, oltre che sullaomessa impugnazione di un atto di contestazione non prodotto, sulla giàavvenuta impugnazione della conseguente cartella di pagamento,asseritamente conclusasi con una sentenza della CTP (n. 101/21/2007)favorevole all’Ufficio, del cui avvenuto deposito non v’è riscontro neifascicoli telematici di entrambi i gradi di merito.Ne consegue la dedotta nullità ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. ela cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame allaCdGT di II grado in diversa composizione, per un nuovo accertamento nonpotendo le questioni dedotte dal contribuente ritenersi coperte dalgiudicato. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data02.12.2025.Il PresidenteUgo Candia