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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 21013/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Guerreo NAVARRA è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01), in particolare poiché: - fa riferimento ai princìpi giurisprudenziali relativi alla sentenza di applicazione della pena su richiesta e nella specie è stata impugnata una sentenza emessa dalla Corte di appello che ha provveduto sul gravame interposto dall'imputato avverso una pronuncia di primo grado resa all'esito di giudizio dibattimentale; - nel resto, riporta assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (dolendosi pure del difetto di motivazione sotto il profilo della sussistenza del medesimo disegno criminoso, nonostante sia soltanto uno il reato per cui l'imputato è stato tratto a giudizio); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente iovanni Fra,62olini Stefn U0i /c).) -1 E-137 S t [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Guerreo NAVARRA è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01), in particolare poiché: - fa riferimento ai princìpi giurisprudenziali relativi alla sentenza di applicazione della pena su richiesta e nella specie è stata impugnata una sentenza emessa dalla Corte di appello che ha provveduto sul gravame interposto dall'imputato avverso una pronuncia di primo grado resa all'esito di giudizio dibattimentale; - nel resto, riporta assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (dolendosi pure del difetto di motivazione sotto il profilo della sussistenza del medesimo disegno criminoso, nonostante sia soltanto uno il reato per cui l'imputato è stato tratto a giudizio); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente iovanni Fra,62olini Stefn U0i /c).) -1 E-137 S t [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21013/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris