CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28921/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Prato, con funzione di Giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Corte, sezione Prima penale, del 21 giugno 2022, n. 30264 - 22, ha rigettato la richiesta di restituzione della somma di euro 40.940,00 proposta da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento n. 18282/2008 R.G.N.R., mscritto in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 648-bis cod. pen., promosso nei confronti di diversi cittadini di nazionalità cinese. Si tratta di importo sottoposto a sequestro, in sede di perquisizione locale eseguita presso la sede della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], di cui legale rappresentante è [OSCURATO:PERSONA], rinvenuto nella cassaforte sita all'interno dei locali della sede dell'impresa citata. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione rende conto del fatto che, in data 18 aprile 2018, il Tribunale di Prato ha pronunciato, nell'ambito del procedimento citato, la sentenza con la quale è stata dichiarata l'estinzione dei reati c:ontestati a Zhang, per intervenuta prescrizione e, nel dispositivo, ha disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro. Il provvedimento impugnato evidenzia che, in data 9 maggio 2020, gli ufficiali incaricati di eseguire il dissequestro avevano ricevul:o la dichiarazione della nuora dello Zhang, odierna ricorrente, la quale ha ribadito di essere titolare dell'importo, come già dichiarato in sede di perquisizione. A seguito della sentenza è stata proposta istanza di restituzione con incidente di esecuzione, onde ottenere il dissequestro della somma, istanza rigettata dal Tribunale di Prato con provvedimento avverso il quale il difensore ha proposto ricorso per cassazione, qualificato opposizione della Suprema Corte con restituzione degli atti al Tribunale di Prato. [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione ha deciso con provvedimento di rigetto, avverso il quale è stato promosso ricorso per cassazione accolto con la sentenza rescindente. In sede di rinvio, il Tribunale di Prato ha ritenuto, come disposto con la sentenza di annullamento con rinvio, la legittimazione della odierna ricorrente ad agire mediante incidente di esecuzione, quale terza rimasta estranea al procedimento penale che, in quanto tale, non avrebbe potuto impugnare la sentenza di merito che ha disposto la restituzione della somma allo Zhang. Tuttavia, il Tribunale ha escluso che la Mu ha solo affermato, in sede di perquisizione, che la somma le apparteneva e ciò è stato anche affermato dall'imputato, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta, allegata alla prima 2 \StY‘ istanza di restituzione, presentata dalla ricorrente, con la quale l'imputato riconosce la titolarità della somma in capo alla nuora. Tuttavia, si rileva che si tratta di documento non datato e con una firma apposta in calce, con il nome di [OSCURATO:PERSONA], sottoscrizione non autenticata, senza allegazione di documento di identità di colui che ha sottoscritto l'atto. Si tratta, invece, per il Tribunale di somma reperita nella cassaforte dell'impresa nella titolarità dell'imputato, ente all'interno del quale non è emerso che la nuora di questi avesse un ruolo onde giustificare la titolarità della somma quali risparmi propri, ma custoditi nella indicata cassaforte, in quanto installata nella sede dell'azienda e a questa, per il tramite del titolare, ril:enuta riferibile. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv. P. Fioravanti, la terza interessata, affidandosi a due motivi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione. La prova a sostegno della richiesta di restituzione non è soltanto l'affermazione della ricorrente circa la titolarità del denaro e la dichiarazione, sottoscritta dal suocero. L'ordinanza omette di considerare una prova, già presente nel fascicolo, cioè il verbale di perquisizione e sequestro redatto dalla Guardia di finanza il 28 giugno 2010 nel quale si attesta, al momento dell'apposizione del vincolo cautelare sul danaro in questione, la presenza sia della ricorrente sia dell'indagato, cioè del suocero, poi tratto a giudizio per i reati dichiarati estinti per prescrizione. La ricorrente proprio in quell'occasione, secondo la difesa, fece dare atto nel citato verbale di essere la titolare dei beni presenti nella cassaforte, verbale che risulta sottoscritto dallo stesso indagato che nulla contestò rispetto alle affermazioni della nuora. A parere della difesa si tratta di prova documentale, coeva al sequestro, senz'altro idonea a legittimare la richiesta di restituzione. Peraltro, dalla lettura dello stesso verbale, emerge la diretta disponibilità della somma da parte della ricorrente in quanto è proprio quest'ultima che digita la combinazione della cassaforte che conteneva il danaro sequestrato. Si deduce, quindi, vizio di travisamento della prova per omissione per non essere stata considerata, quale prova della riferibilità della somma alla ricorrente, il citato atto tenuto conto anche della giurisprudenza di legittimità secondo la quale colui che possiede il codice del "forziere" è da considerare il detentore dei beni che si trovano all'interno di questo. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di illogicità della motivazione. Il provvedimento di rigetto si fonda soltanto su un elemento probatorio di carattere neutro cioè che il denaro era stato rinvenuto presso la società v dell'allora indagato, trascurando del tutto il verbale di sequestro del 2010 dal quale, invece, si evince il possesso della combinazione della c:assaforte da parte della ricorrente e la spontanea, immediata, rivendicazione della somma svolta davanti al suocero. Si tratta quindi di una motivazione del tutto incongrua. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cimmino, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4.1n relazione al ricorso in oggetto deve essere pronunciato non luogo a provvedere. Invero, osserva il Collegio che, con sentenza n. 1131 del 3/04/2024, resa nel procedimento n. 46617 del 2023, il ricorso proposto dalla terza interessata, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Prato, in data 22 febbraio 2023, a mezzo del difensore, avv. P. Fioravanti è stato già deciso e il presente procedimento rappresenta mera duplicazione del citato processo. Questa sezione Prima penale, infatti, con la sentenza indicata, ha esaminato l'impugnazione e ha già disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Prato in diversa composizione. 5.Sicché, ne deriva la declaratoria di non luogo a provvedere in merito al medesimo ricorso, con trasmissione degli atti al Giudice del rinvio individuato dalla citata sentenza n. 1131 del 3/04/2024. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere perché il ricorso è stato già deciso con la sentenza n. 1131 del 3/04/2024 resa nel procedimento n. 46617 del 2023 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Prato, quale giudice