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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 38890/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] r\/- [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 4, n. 38411 del 15/09/2021), con sentenza del 23 marzo 2022 ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Marsala il 9 maggio 2017, all'esito del dibattimento, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di concorso in furto consumato di energia elettrica, fatto accertato il 7 agosto 2014, e, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti del mezzo fraudolento e della violenza sulle cose, li ha condannati alla pena di giustizia.

2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite un unico atto di impugnazione curato da Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui lamentano violazione di legge.

2.1. Con il primo motivo censurano omissione di pronunzia, mancanza di motivazione e violazione di legge (artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen.) in ragione della mancata declaratoria di prescrizione allorchè, già alla data fissata per la celebrazione del giudizio, il termine di prescrizione era già maturato.

Si sottolinea che, al momento in cui sono state rassegnate le conclusioni in appello (come si legge alla p. 3 della sentenza impugnata), la Difesa aveva espressamente chiesto non doversi procedere per intervenuta prescrizione e che tale richiesta non è stata esaminata dalla Corte di merito.

Si richiama giurisprudenza di legittimità stimata pertinente.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 548 cod. proc. pen., per non essere stato dato avviso alla Difesa del deposito, avvenuto fuori termine (il 21 giugno 2022), della sentenza impugnata, il cui dispositivo è stato adottato il 23 marzo 2022.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 15 maggio 2023 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.

1.1. Essendo state riconosciute due aggravanti (v. sentenza di primo grado), il corretto calcolo della prescrizione è il seguente: fatto del 7 agosto 2014 + 12 anni e sei mesi = 7 febbraio 2027) in conseguenza, è destituita di ogni fondamento la prospettazione difensiva secondo cui il termine di prescrizione era già maturato alla data fissata per la celebrazione del giudizio, conclusosi con la sentenza del 23 marzo 2022.

1.2. Manifestamente infondato è anche l'assunto circa la pretesa tardività del deposito della sentenza, che, invece, è stata depositata in Cancelleria al novantesimo giorno (prefissato nel dispositivo pubblicato mediante lettura ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.): infatti, 23 marzo 2022 + 90 giorni = 21 giugno 2022.

2. A causa della rilevata inammissibilità non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rinvia, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) e ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto cit. per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3.Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] r\/- [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 4, n. 38411 del 15/09/2021), con sentenza del 23 marzo 2022 ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Marsala il 9 maggio 2017, all'esito del dibattimento, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di concorso in furto consumato di energia elettrica, fatto accertato il 7 agosto 2014, e, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti del mezzo fraudolento e della violenza sulle cose, li ha condannati alla pena di giustizia. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite un unico atto di impugnazione curato da Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui lamentano violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo censurano omissione di pronunzia, mancanza di motivazione e violazione di legge (artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen.) in ragione della mancata declaratoria di prescrizione allorchè, già alla data fissata per la celebrazione del giudizio, il termine di prescrizione era già maturato. Si sottolinea che, al momento in cui sono state rassegnate le conclusioni in appello (come si legge alla p. 3 della sentenza impugnata), la Difesa aveva espressamente chiesto non doversi procedere per intervenuta prescrizione e che tale richiesta non è stata esaminata dalla Corte di merito. Si richiama giurisprudenza di legittimità stimata pertinente. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 548 cod. proc. pen., per non essere stato dato avviso alla Difesa del deposito, avvenuto fuori termine (il 21 giugno 2022), della sentenza impugnata, il cui dispositivo è stato adottato il 23 marzo 2022. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 15 maggio 2023 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 1.1. Essendo state riconosciute due aggravanti (v. sentenza di primo grado), il corretto calcolo della prescrizione è il seguente: fatto del 7 agosto 2014 + 12 anni e sei mesi = 7 febbraio 2027) in conseguenza, è destituita di ogni fondamento la prospettazione difensiva secondo cui il termine di prescrizione era già maturato alla data fissata per la celebrazione del giudizio, conclusosi con la sentenza del 23 marzo 2022. 1.2. Manifestamente infondato è anche l'assunto circa la pretesa tardività del deposito della sentenza, che, invece, è stata depositata in Cancelleria al novantesimo giorno (prefissato nel dispositivo pubblicato mediante lettura ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.): infatti, 23 marzo 2022 + 90 giorni = 21 giugno 2022. 2. A causa della rilevata inammissibilità non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rinvia, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) e ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto cit. per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3.Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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