CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 09/12/2025 della Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariala dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];udita l'[OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti che si è riportata ai motivi di ricorso ene ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Napoli del 12 maggio 2023, ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi 4) e 6),perché estinti per intervenuta prescrizione, e, confermata l’affermazione diresponsabilità dell’imputato per i delitti di cui ai capi 1) – falso ideologico in attopubblico fidefacente – e 2) e 3) – relativi ad accessi abusivi a sistemi informaticio telematici di interesse pubblico -, ha rideterminato in anni tre e mesi nove direclusione la pena inflittagli; ha, poi, confermato il proscioglimento di AdoneRomano dal reato di cui al capo 5), dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di AdoneRomano.2.1. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di otto motivi, enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilitodall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione degli artt. 178, lett.c), 405, 406 e 335 cod. proc. pen. e dell’art. 109 disp. att. cod. proc. pen. e il viziodi motivazione.Eccepiscono l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 14 aprile 2016– tra questi, il sequestro probatorio del personale computer di [OSCURATO:PERSONA] e laconsulenza informatica disposta sulla relativa memoria -, in quanto compiutiquando i termini per le indagini preliminari erano ormai scaduti. Infatti, la relativarichiesta di proroga era stata avanzata tardivamente, ossia, il 18 aprile 2016,perché il dies a quo del termine semestrale si sarebbe dovuto far decorrere dalladata in cui il Pubblico ministero aveva disposto l’iscrizione delle generalità di CiroRomano nel registro delle notizie di reato, quindi, dal 14 ottobre 2015, non dalladata in cui aveva avuto luogo il loro inserimento nel sistema “S.I.C.P.”, come delresto affermato dallo stesso giudice di legittimità nella sentenza emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio cautelare. Sicché, la diversa decisioneadottata dalla Corte di appello doveva considerarsi illegittima, perché sul punto siera formato il giudicato cautelare.- Il terzo e il quarto motivo denunciano la violazione degli artt. 81 cpv., 48,615-ter, commi primo, secondo n. 1) e terzo, e 61 n. 2, cod. pen. e il vizio dimotivazione, in riferimento alla conferma dell’affermazione di responsabilità delricorrente per i delitti di cui ai capi 2) e 3).Deducono l’insussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivodel delitto di accesso abusivo a un sistema informatico d’interesse pubblico, perchéle attività contestate sarebbero rientrate tra le attribuzioni funzionali connesse alruolo di “focal point” svolto da [OSCURATO:PERSONA] presso l’ufficio U.P.G.A.I.P. dellaQuestura di Napoli, nonché la violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenzadi legittimità in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico da parte disoggetto munito di titolo abilitante.Censurano, altresì, la carenza di motivazione in ordine alla valutazione delledeposizioni testimoniali e della documentazione acquisita, che avrebbero fornitoplausibile ragione per dubitare che gli accessi, anche mediati, del ricorrente aisistemi informatici della Procura della Repubblica di Napoli (per ottenerel’estrazione di certificazioni relative ai carici pendenti e alle iscrizioni nel Casellariogiudiziale) nonché allo “SDI”, avessero avuto luogo in assenza di ragioni diservizio, non essendo emerso con certezza che non vi fossero richieste di parte e,anzi, potendosi desumere dalle dichiarazioni rese dai soggetti interessati checostoro si erano in qualche modo attivati, anche tramite i loro difensori, perottenere la modifica della loro posizione allo “SDI”.- Il quinto e il sesto motivo denunciano la violazione degli artt. 48, 615-ter,commi primo, secondo n. 1) e terzo, 476, ultimo comma, e 61 n. 2, cod. pen. e ilvizio di motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità per il delittodi cui al capo 1).Eccepiscono l’erronea qualificazione giuridica delle condotte ascritte alricorrente alla stregua del delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente,sul rilievo che la nota UPGAIP dell’8 agosto 2015 e la relazione di servizio alladirigente Vitulli del 21 settembre 2015 sarebbero stati meri atti interni, come taliprivi di qualsivoglia funzione probatoria loro riconosciuta per legge; donde,avrebbero avuto, al più, una mera funzione certificativa.- Il settimo e l’ottavo motivo denunciano la violazione degli artt. 133 e 62-biscod. pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, alla quantificazione della pena e alla conferma della pena accessoriadell’interdizione dai pubblici uffici.2.2. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo, checensura, sotto l’egida della violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., laconferma del proscioglimento del ricorrente dal reato di cui al capo 5) perchéestinto per prescrizione, posto che le prove assunte, delle quali si eccepisce iltravisamento, sarebbero state tali da giustificare la sua assoluzione nel merito, aisensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc, pen.3. La trattazione dei ricorsi ha avuto luogo oralmente all’odierna pubblicaudienza, avendone i difensori dei ricorrenti avanzato tempestiva richiesta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le soleragioni di seguito indicate.1.1. Il primo e il secondo motivo sono infondati.Secondo la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte, ai fini dellaprevisione di cui all'art. 405 cod. proc. pen., il termine di durata delle indaginipreliminari decorre dal momento dell’effettiva iscrizione nell'apposito registro exart. 335 cod. proc. pen. delle generalità della persona alla quale il reato sia statomedesima (Sez. 6, n. 10078 del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280718 – 01; Sez.2, n. 12423 del 23/01/2020, Rv. 279337 – 01; Sez. 6, n. 25385 del 19/03/2012,Rv. 253100 - 01).Si è spiegato, al riguardo, che quanto affermato dalle Sezioni Unite nellasentenza n. 40538 del 24/09/2009, ossia, che il termine di durata delle indaginipreliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registrodelle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, deve essereinteso nel senso che il detto termine decorre dal momento della formalizzazionedell'iscrizione del nominativo della persona nel registro ex art. 335 cod. proc. pen.,perché tale formalizzazione costituisce l'unico ancoraggio per determinare concertezza la durata delle indagini preliminari.Oltretutto, prima dell’effettivo inserimento delle generalità della personasottoposta ad indagini in tale registro, e, quindi, nel ““S.I.C.P.” (SistemaInformativo della Cognizione Penale), che, in base a quanto previsto dalle Circolaridel Ministero della Giustizia 11 giugno 2013, 9 dicembre 2014 e 11 novembre2016, assolve ad una funzione interamente sostitutiva dei registri cartacei non piùesistenti (Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Rv. 277345 – 02), non sarebbeconsentito compiere alcun atto d’indagine nei suoi confronti, perché prima di quelmomento il relativo procedimento penale sarebbe privo del necessario numero diriferimento.Dovendosi, dunque, ribadire che la decorrenza del termine delle indaginipreliminari va calcolata dalla formale iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod.proc. pen. delle generalità della persona cui il reato stesso sia attribuito, poiché ilmateriale inserimento della notizia di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel suddettoregistro era avvenuto in data 19 ottobre 2015 (come risultante dalla schermatadel “S.I.C.P.”), la richiesta di proroga delle indagini preliminari presentata in data18 aprile 2016 non era tardiva e, di conseguenza, non potevano considerarsiinutilizzabili gli atti d’indagine compiuti dopo il 14 aprile 2016.Né rileva quanto di diverso statuito sul punto dal giudice di legittimità in fasecautelare: ogni decisione adottata in tale fase ha, infatti, una valenza meramenteendoprocedimentale e non dispiega, quindi, alcuna efficacia preclusiva nel giudiziodi merito.1.2. L’infondatezza dell’eccezione processuale sollevata con i motivi fin quiscrutinati e l’assenza di statuizioni relative agli interessi civili impongono il rilievod’ufficio dell’estinzione dei reati di cui ai capi 2) e 3), per intervenuta loroprescrizione, maturata al più tardi l’1 aprile 2026.Tale presa d’atto e la mancanza di evidenza della prova dell’innocenza delricorrente esime il Collegio dall’esame del terzo e del quarto motivo di ricorso, coni quali erano stati dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione in relazionealla conferma della sua affermazione di responsabilità per i delitti di cui all’art.615-ter, comma 3, cod. pen., contestatigli ai capi indicati.1.3. Devono, invece, essere esaminati il quinto e il sesto motivo di ricorso,con i quali sono state sviluppate censure relative all’affermazione di responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di falso ideologico in atto pubblico fidefacente, che glisono stati contestati al capo 1): delitti – commessi, rispettivamente, in data 8agosto 2015 e 21 settembre 2015 -, il cui termine massimo di prescrizione(considerata oltretutto la sospensione per giorni 419) non è ancora decorso(venendo a maturare, rispettivamente, il 2 aprile 2029 e il 14 maggio 2029).Tali censure, protese in primo luogo a disconoscere la natura fidefacente dellanota UPGAIP del 8 agosto 2015 e della relazione di servizio alla dirigente Vitulli del21 settembre 2015, entrambe sottoscritte dal ricorrente, non colgono nel segno.1.3.1. Invero, il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, piùampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo farsi rientrare in essoanche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli attidi impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto vengaintegralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituiresolo il presupposto implicito necessario (Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, Rv.282028 - 01). In tal senso, del resto, si sono espresse le Sezioni Unite, affermandoche il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo [tra i quali rientrano iprovvedimenti amministrativi di rilascio del passaporto, in quanto consideratiprovvedimenti autorizzatori] può investire le attestazioni, anche implicite,contenute nell'atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della partedispositiva dell'atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciutidirettamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l'atto è destinato aprovare la verità (Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Rv. 236867 - 01).Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 479 cod. pen.,non ha rilievo la distinzione tra atti del procedimento amministrativo con efficaciainterna e atti destinati a spiegare effetti esterni, in quanto anche i primi possonoavere valenza probatoria in relazione all'attività espletata dalla pubblicaamministrazione. Sicché, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati adassolvere ad una funzione probatoria esterna, con riflessi diretti e immediati neirapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni:cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo uncontributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contestodi un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi comenecessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 11914 del15/11/2019, Rv. 278955; Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, Rv. 27709201; Sez.5, n. 9368 del 19/11/2013, Rv. 258952; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, Rv.25438801; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Rv. 24985801; Sez. 5, n. 7636 del12/12/2006, Rv. 23651501).Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ciò checaratterizza l'atto pubblico fidefacente è, oltre alla attestazione di fattiappartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, lacircostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia, precostituito agaranzia della pubblica fede, e che sia redatto da un pubblico ufficiale autorizzatonell'esercizio di una speciale funzione attestatrice, diretta per legge alla prova difatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come fatti avvenuti alla suapresenza o da lui accertati o rilevati (Sez. 5, n. 7840 del 25/01/2023, Rv. 284225– 01; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Rv. 267790 - 01): «speciale potestàdocumentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne,ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzionedi verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimentodella querela di falso o con sentenza penale» (Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017,Rv. 270855 – 01).1.3.2. In applicazione di tali principi, questa Corte, con orientamentocostante, ha, quindi, affermato che, in tema di falso documentale, la relazione diservizio redatta dal pubblico ufficiale, è atto pubblico che, come tale, fa fede finoa querela di falso dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta dell'autoreo che siano dallo stesso riferiti. Ne consegue che integra il reato di falso ideologicocommesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico la relazione con cui quest'ultimo(Sez. 5, n. 8252 del 15/01/2010, Rv. 246157; conf. Sez. 5, n. 50082 del29/09/2017, Rv. 271625; Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Rv. 253543).1.3.3. Alla stregua di tali indicazioni direttive occorre riconoscere che la notadell’8 settembre 2015 e la relazione di servizio del 21 settembre 2015 a firmadell’[OSCURATO:PERSONA] costituiscono atti pubblici fidefacenti. Si tratta, infatti,di atti intercorsi tra uffici diversi, segnatamente tra l’ufficio UPGAIP della [OSCURATO:PERSONA] e la Sezione di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Stato della Procura dellaRepubblica di Napoli, nei quali il pubblico ufficiale, che li aveva sottoscritti, avevafalsamente attestato l’esistenza dei presupposti suscettibili di legittimarel’esercizio dei poteri connessi alle proprie e alle altrui funzioni: in sostanza, senzaquanto da lui attestato, i pubblici ufficiali addetti all’ufficio destinatario di quegli1.4. Il settimo e l’ottavo motivo devono considerarsi assorbiti.L’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per effettodell’intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 2) e 3) comportache la sentenza medesima debba essere annullata con rinvio anche per larideterminazione del trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato per ilreato di cui al capo 1); operazione che non può che essere rimessa al giudice dimerito, posto che nel precedente calcolo del trattamento sanzionatorio la penabase era stata individuata in quella inflitta per il capo 3) [cfr. pag. 13 dellasentenza impugnata].2. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.La Corte territoriale, nel respingerne l’appello, proteso ad ottenerel’assoluzione nel merito dal delitto di cui al capo 5) in luogo del proscioglimentoper estinzione del reato per intervenuta prescrizione, si è attenutaall’insegnamento impartito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del28/05/2009, secondo cui il giudice è legittimato a pronunciare sentenza diassoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi incui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione delmedesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti inmodo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice devecompiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibilecon qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Rv. 244274 - 01).Insussistenza del fatto o non riconducibilità dello stesso all’imputato che,come non illogicamente sostenuto, nella sentenza impugnata, non sarebberoemersi con assoluta evidenza dalle prove raccolte.Né, d’altro canto, stando alla stessa sentenza delle Sezioni Unite, in presenzadi una causa di estinzione del reato, sono rilevabili in sede di legittimità vizi dimotivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbecomunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causaestintiva (Rv. 244275 - 01).3. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatain relazione a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai capi 2) e 3), perché i reati sono estintiper prescrizione. La medesima sentenza deve essere annullata in relazione allostesso imputato con riguardo al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Il ricorso di CiroRomano va rigettato nel resto.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere dichiarato inammissibile e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione a [OSCURATO:PERSONA],limitatamente ai capi 2) e 3), perché i reati sono estinti per prescrizione. Annullala medesima sentenza in relazione allo stesso imputato con riguardo altrattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarainammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]