CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 28552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Ancona udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MOLINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Sentiti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha convalidato il fermo di [OSCURATO:PERSONA] Rocco e disposto, ex art. 27 cod. proc. pen., la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 575, 577, 378 e 416 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Pesaro. 2. In data 18/10/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha tempestivamente emesso ordinanza con la quale ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nei termini previsti dall'art. 27 cod. proc. pen.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Rocco ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 18/10/2021. 4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di ricorso ex art. 606, comma 1 lettera c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 292 e 309 cod. proc. pen e la carenza assoluta della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Ancona si è limitato ad utilizzare clausole di stile e frasi apodittiche senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui ha fatto proprio il contenuto dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi. Il Tribunale del Riesame ha erroneamente ritenuto che l'ordinanza applicativa sia adeguatamente motivata in ordine all'iter logico giuridico posto a base del nuovo titolo cautelare emesso ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. 5. Il secondo motivo di ricorso, ex art. 606 comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., ha ad oggetto la manifesta illogicità della motivazione impugnata in ordine ai gravi indizi di reità posti a base dell'ordinanza del Tribunale del Riesame. La motivazione è illogica nella parte in cui ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in esser un contributo materiale causalmente rilevante esclusivamente partecipando ai sopralluoghi del marzo 2018 e del novembre 2018, nonostante in tale periodo la vittima si trovasse fuori dall'Italia, è evidente l'inutilità di tale attività in relazione alla massima di esperienza per cui i sopralluoghi sono attività dirette a studiare i movimenti e le abitudini della vittima. La motivazione giunge, altresì, a conclusioni illogiche nella parte in cui non considera che il significativo iato temporale tra la data dell'ultimo sopralluogo del novembre del 2018 e la data dell'omicidio avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], costituisce circostanza logicamente incompatibile con il ruolo di coordinatore dell'intero progetto delittuoso contestato al [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del Riesame non ha, inoltre, correttamente esaminato la circostanza che il BRUZZESE per fare rientro a Pesaro da Livorno, non ha seguito il percorso di solito effettuato ma ha fatto una deviazione imprevista per accompagnare il fratello a Milano, circostanza che dimostra l'assoluta carenza di controlli da parte dei correi degli effettivi spostamenti della vittima dell'omicidio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto ha ad oggetto doglianze manifestamente infondate, già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Ancona. 2. In relazione al primo motivo di ricorso va ribadito che, in materia di misure cautelari, l'art. 27 cod. proc. pen. impone al giudice competente di esprimersi - nel termine di venti giorni dopo la pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente - in maniera autonoma su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo; nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare «per relationem» con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero (vedi Sez. 5, ord. n. 23781/2010, Guardino; Sez. 6, n. 56455 del 04/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779 — 01; Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266557 - 01). E ciò sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, che della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Ne consegue che i/ va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576-01) condivisa dal Collegio, secondo la quale il giudice competente ben può riprendere, anche pedissequamente, il contenuto dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente, qualora la motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione. 2.1. L'ordinanza applicativa di una misura cautelare emessa da giudice incompetente ben può essere assimilata ad una ordinanza divenuta inefficace per vizio di forma e non per motivi di merito; a riguardo, questa Corte ha da tempo affermato il principio per il quale «in tema di motivazione dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare, l'obbligo di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, è soddisfatto anche mediante l'esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizio di forma e non di merito, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è così fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata (vedi Sez. 1, n. 1533 del 18/12/2007, Mitrica, Rv. 238816). 3. Nel caso in esame il Tribunale del Riesame ha fatto buon uso dei predetti principi elaborati dalla Corte di Cassazione; i reati per i quali la misura cautelare è stata richiesta dal Pubblico ministero sono gli stessi oggetto della precedente misura emessa dal Giudice incompetente per territorio e identici sono anche gli elementi di fatto rappresentati dall'organo della Pubblica accusa a sostegno della rinnovata richiesta cautelare; dal canto suo, poi, il Giudice per le indagini preliminari di Ancona, con la motivazione per relationem di cui si è detto, ha comunque dato atto della congruità del nuovo provvedimento rispetto alle necessarie esigenze giustificative dello stesso e ha consentito il controllo dell'iter logico-giuridico posto alla base del nuovo titolo cautelare, come espressamente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 3, n. 20568 del 29/1/2015, Verdone, Rv 263744). Il percorso argomentativo sia per quel che riguarda i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari non è inesistente nè apodittico, risolvendosi nella condivisione della richiamata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palmi, la cui ratio decidendi era ampiamente conosciuta e conoscibile così da consentirne il controllo del provvedimento richiamante da parte del ricorrente, proprio perché il testo del provvedimento è stato sostanzialmente ripreso e riportato nell'ordinanza impugnata innanzi al Tribunale del Riesame. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità; lo stesso, infatti, ha ad oggetto doglianze di fatto già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Ancona, risolvendosi in una contestazione degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare. 4.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si sono esaurite in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre, specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5. L'articolazione del ricorso corrisponde alla riproposizione pressoché inalterata delle medesime doglianze fattuali proposte in sede di riesame ed esaurientemente affrontate e disattese dal Tribunale. Ne consegue che il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte illogicità della motivazione sviluppata dai giudici del riesame, segnatamente in tema di gravità indiziaria, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede. 5.1. Il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione manifestamente illogica, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale del riesame ed ancor prima dal Giudice per le indagini preliminari; chiedendo, quindi, a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento del riesame. Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.). 6. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e negativi, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte; abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. Emblematica è l'eccezione difensiva secondo la quale l'attività di sopralluogo svolta dal [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe attività preparatoria inidonea a fornire un effettivo contributo causale alla organizzazione dell'omicidio esclusivamente perché terminata un mese prima della sua commissione ed in un momento in cui il Tripodi si trovava in Corsica. [OSCURATO:PERSONA] fonda la propria ricostruzione su un elemento inconsistente, inconferente e del tutto inidoneo a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici del riesame, affermazione che trova incontestabile fondamento nella massima di esperienza secondo la quale un sopralluogo, svolto in un periodo temporale comunque prossimo alla data dell'agguato, non necessita certo della presenza in loco della vittima, essendo tale attività logicamente finalizzata allo studio dei luoghi necessario alla materiale organizzazione dell'agguato e della conseguente fuga dalla scena del crimine. 6.1. Va rilevato, in proposito, che il Tribunale del Riesame e prima ancora il Giudice per le indagini preliminari, hanno fatto corretto uso dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento della rilevanza dell'apporto causale di colui che si limiti a prestare un contributo circoscritto alla preparazione dell'azione delittuosa, senza partecipare alla fase esecutiva ma nella consapevolezza dell'intento omicidiario. Sul piano oggettivo, è già stato, infatti, affermato che la partecipazione alle attività preparatorie del delitto di omicidio e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'art. 110 cod. pen., poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti. (Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250688; Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916; Sez. 1, n. 6489 del 28/01/1998, Mendoza, Rv. 210757). Sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, assume carattere decisivo l'unitarietà del «fatto collettivo» realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003, Misuraca, Rv. 228424). Discende che il contributo causale alla verificazione dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. 7. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare che il ricorrente ha fornito il proprio apporto concorsuale alla commissione del reato di cui al capo di imputazione a seguito di una valutazione degli elementi indiziari che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento della gravità degli indizi posti a base dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di riesame. 7.1. Il Tribunale ha correttamente indicato, con motivazione scevra da vizi logici, esaustiva e congrua con le risultanze investigative, gli elementi idonei a ritenere dimostrato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'omicidio del BRUZZESE (il ricorrente si è recato a Pesaro in due occasioni, per poi recarsi nei pressi dell'abitazione della vittima insieme al coindagato TRIPODI Michelangelo, ha fornito documenti riportanti false generalità alla struttura recettizia ove ha passato la note ed utilizzato due sinn card olandesi per dissimulare la propria presenza nel pesarese, ha ceduto una delle predette sinn card al coindagato TRIPODI Michelangelo, ha effettuato un ulteriore sopralluogo nel torinese ove dimora il fratello del collaboratore di giustizia che doveva esser punito per la sua attività dichiarativa in danno della cosca mafiosa CREA, il [OSCURATO:PERSONA] è stato, in passato, condannato per aver favorito la latitanza del capo cosca CREA Teodoro); tale compendio indiziario grave, univoco e concordante unito all'assenza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza attestanti che tali emergenze siano riconducibili ad ipotesi fattuali differenti, ha indotto i giudici del riesame e a riconoscere, con motivazione priva di evidente illogicità, la partecipazione del ricorrente alla fase organizzativa del reato di omicidio aggravato. 7.2. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio, priva di vizi logici manifesti e decisivi nonché coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità e con le emergenze indiziarie, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e