CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa in procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice di pace di Massa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice di pace di Massa - investito della richiesta di archiviazione del procedimento instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.) - ordinava la restituzione degli atti al Pubblico ministero, disponendo l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 14, comma 5-bis (rectius 5-ter), stesso T.U. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, denunciando l'abnormità del provvedimento adottato, di cui chiede l'annullamento. 3. La difesa dell'indagato ha trasmesso tempestiva memoria, che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, costituisce effettivamente atto abnorme, ricorribile per cassazione ai fini della sua rimozione, il provvedimento del giudice investito della richiesta di archiviazione che, non accogliendo la richiesta stessa, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (o, nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 17, comma, d.lgs. n. 274 del 2000), che il Pubblico ministero formuli l'imputazione per una condotta di reato diversa da quella oggetto della richiesta (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581-01; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786-01). L'imputazione coatta obbliga il Pubblico ministero a contestare il fatto diverso sulla base delle indagini già espletate ad altro titolo, precludendogli la possibilità di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini ulteriori - che l'organo della pubblica accusa ritenga di espletare, a seguito della dovuta iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., sull'ipotesi di reato alternativa rilevata dal giudice - e così indebitamente comprimendo l'autonomia ordinamentale dell'organo stesso. Tali conclusioni - valide, come in premessa, anche nel procedimento che si svolga dinanzi al Giudice di pace (tra le molte, Sez. 5, n. 48122 del 26/09/2017, Rossi) - sono state recentemente riaffermate da Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807-01. Quest'ultima decisione ha ribadito che dall'ordine di imputazione coatta deve tenersi distinto l'ordine di iscrizione nel predetto registro delle notizie di reato; quest'ultimo può essere legalmente impartito, in quanto esso è da ritenersi ricompreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini, e quindi un'attività che una tale iscrizione necessariamente presuppone. Del pari, è sempre consentito al giudice di rigettare la richiesta di archiviazione e ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione per il medesimo fatto, diversamente qualificato sotto il profilo giuridico (da ultimo, Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281441-01), come esattamente rilevato dal Procuratore generale requirente. Nella specie, tuttavia, non si è a cospetto di un mutamento del solo titolo di reato. L'aver fatto ingresso nel territorio nazionale, o l'essersi in esso trattenuto, senza il prescritto permesso di soggiorno, sono le condotte incriminate dall'art. 10-bis T.U. imm., originariamente prefigurate dal Pubblico ministero a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di condotte ontologicamente diverse da quella, punita dall'art. 14, comma 5-ter, T.U. imnn., di non aver ottemperato all'ordine questorile di allontanamento dal territorio stesso, che il Giudice di pace ha indicato nel provvedimento da lui adottato. La corrispondente imputazione coatta non riguarda il medesimo fatto, inquadrato sotto diverso nome penalistico, ma un fatto alternativo, e si presenta indebita sulla base dei principi suesposti. 2. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio. Gli atti debbono essere trasmessi al Giudice di pace di Massa per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di