CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 23321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23090/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall o Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via C. Monteverdi , n. 16; –ricorrenti – contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio le- gale in Roma, viadei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 6891/19, depositata il 12 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, per sentirlo condannare al pagamento dell'indennizzo dovuto, ai sensi delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135 e 29 gennaio 1994, n. 98, per la perdita del capitale investito nella società Augusta PLC, avente sede in Etiopia e confiscata dal Governo di quel Paesenell'anno 1975. Premesso di essere titolare di 5.800 azioni della predetta società, 2.300 delle quali intestate a lui direttamente, ed altre 3.500 intestate all ' [OSCURATO:PERSONA],con sede in Vaduz, riferì che con decreto dell'8 febbraio 1991 il Mini- stero aveva accolto soltanto parzialmente la domanda d'indennizzo da lui pro- posta il 26 giugno 1978, liquidando per le azioni a lui intestate un importo inferiore a quello riconosciutogli dalla Commissione interministeriale compe- tente, e negandogli l'indennizzo per quelle intestate all'[OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con sentenza del 21 giugno 2012, il Tribunale di Roma rigettò la domanda di liquidazione di un maggiore importo per le azioni intestate all'at- tore ed accolse quella di riconoscimento dell'indennizzo per le azioni intestate all'[OSCURATO:PERSONA] e dell'indennizzo per la perdita dell'avviamento commer- ciale, condannando il Ministero al pagamento della somma complessiva di Euro 305.297,09, oltre interessi legali. 2. Le impugnazioni separatamenteproposte da ll'Agenzia delle entrate e dal Ministero dell'economia e delle finanze sono state riunite dalla Corte d'ap- pello di Roma, che con sentenza del 12 novembre 2019 le ha accolte, dichia- rando non dovuti gl'indennizzi liquidati per le azioni intestate all'AnstaltSo- nics e per la perdita dell'avviamento commerciale. Premesso che l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate costituiva il frutto di un evidente errore materiale, essendo l'atto chiaramente riferibile al Ministero dell'economia e delle finanze, e rilevato che il Moccia aveva agito esclusivamente in proprio, dichiarandosi unico titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto che l'attore non fosse legittimato ad agire per il riconosci- mento dell'indennizzo dovuto per la perdita delle azioni intestate alla predetta società, essendo la stessa titolare di un'autonoma personalità giuridica ed abilitata ad esercitare i propri diritti, nonché ad agire e resistere in giudizio, ai sensi dell'art. 22 del Trattato italo-svizzero di commercio del 27 gennaio 1923, reso esecutivo con r.d.l. 15 febbraio 1923, n. 243 ed esteso al Liech- tenstein con legge 24 dicembre 1928, n. 3488. Ha ritenuto inoltre che l'attore fosse decaduto dal diritto all'indennizzo per la perdita dell'avviamento, per aver proposto la relativa domanda dopo la scadenza del termine di cui all'art. 1 della legge n. 98 del 1994, osservando che tale disposizione richiede un'esplicita manifestazione della volontà di esercitare il diritto entro il termine prescritto, anche per i beneficiari che ab- biano già presentato domanda ai sensi delle precedenti disposizioni. 3. Avverso la predetta sentenza hannoproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e Federico e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di Giam- piero e [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no la viola- zione e/ola falsa applicazione dell'art. 81 cod. proc. civ. e degli artt. 3 e 24 Cost., osservando che, nel dichiarare il difetto di legittimazione dell'attore, la Corte territoriale non ha considerato che egli aveva agito per far valere non già un diritto dell'[OSCURATO:PERSONA], ma un diritto proprio, derivante dal danno da lui subito a causa della nazionalizzazione dell'Augusta PLC. 2. Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono la violazione e /o la falsa applicazione delle leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994, sostenendo che, nel dichiarare non dovuto l'indennizzo per la perdita delle azioni intestate all'[OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non ha considerato che il beneficio è riconosciuto dalla legge ai cittadini italiani titolari non solo direttamente, ma anche indirettamente di beni, diritti o interessi perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana, a seguito di provvedimenti di na- zionalizzazione adottati dai paesi ospitanti. 3. Con il terzo motivo,i ricorrenti insistono sul la violazione e /o la falsa applicazione delle leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994, affermando che, nel dichiarare estinto il diritto dell'attore all'indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale, la sentenza impugnata non ha con- siderato che il termine di cui all'art. 1 della legge n. 98 del 1994, oltre a non essere espressamente previsto a pena di decadenza, si riferisce esclusiva- mente alla proposizione della domanda in via amministrativa, con la conse- guenza che la sua scadenza non preclude l'esercizio della facoltà di agire in giudizio. 4. Il primo motivo è fondato. Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'attore, pur essendosi dichiarato «proprietario e unico titolare dell'[OSCURATO:PERSONA]», fosse privo di legittimazione a far valere il danno da lui personalmente subìto per effetto della confisca dell'Augusta PLC da parte del Governo etiope, in relazione alle azioni della società confiscata intestate alla Anstalt, per essere quest'ultima dotata di un'autonoma personalità giuridica e quindi abilitata ad esercitare i propri diritti e a stare in giudizio a tutela degli stessi. Com'è noto, la legitimatio ad causamsi ricollega al principio dettato dallo art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, riguardando la corretta instaurazione del contraddittorio e mirando ad evitare l'adozione di una decisione inutiliter data, comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare rispetto al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (cfr. Cass., Sez. V, 24/12/2020, n. 29505; Cass., Sez. VI, 6/12/2018, n. 31574). In quanto consistente nella titolarità del potere di pro- muovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale, da accertarsi sulla base della prospettazione della parte, essa si distingue dalla titolarità del rapporto controverso, la quale attiene al merito, e rientra nel potere di- spositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (cfr. Cass., Sez. I, 27/03/2017, n. 7776; Cass., Sez. lav., 12/08/2016, n. 17092; Cass., Sez. II, 27/06/2011, n. 14177). Conformemente a tale principio, la sentenza di primo grado aveva de- sunto dall'affermazione dell'attore di essere unico titolare dell'Anstalt la pro- spettazione di un'intestazione fiduciaria delle azioni della società confiscata, per effetto della quale il Moccia pretendeva di poter esercitare direttamente il diritto all'indennizzo per la perdita del capitale della stessa, in qualità di effettivo titolare della quota di partecipazione formalmente appartenente alla Anstalt, che poteva disporne senza necessità di un formale ritrasferimento delle azioni. La Corte d'appello, senza pronunciarsi in alcun modo in ordine alla predetta ricostruzione del rapporto esistente tra il Moccia e l'Anstalt, per quanto risulta neppure censurata specificamente dalla difesa erariale, ha in- vece escluso sic et simpliciterla legittimazione dell'attore, limitandosi ad evi- denziare la personalità giuridica della predetta società, la quale, alla luce di detta prospettazione, non risultava affatto incompatibile con l'azione proposta in giudizio da colui che si era dichiarato effettivo titolare delle azioni dell'Au- gusta PLC. In tal modo, la sentenza impugnata ha confuso la problematica concernente la legitimatio ad causamcon quella relativa alla titolarità del di- ritto controverso, che avrebbe dovuto essere invece risolta a valle della riso- luzione della questione riguardante la corretta instaurazione del contraddito- rio, mediante la verifica dell'effettiva sussistenza di unrapporto fiduciario tra il Moccia e l'Anstalt, alla base della formale intestazione delle azioni. 5. Tale conclusione, comportando l'esclusione del difetto di legittimazione dell'attore, determina l'assorbimento della questione riguardante la titolarità del diritto controverso, la cui soluzione, attinente al merito della controversia e rimasta impregiudicata per effetto dell'accoglimento della questione pregiu- diziale, spetta al giudice di rinvio, sulla base delle coordinate appena enun- ciate. 6. E' invece infondato il terzo motivo, riguardante la decadenza dal diritto all'indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale. Non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rile- vato che prima dell'entrata in vigore della legge n. 98 del 1994 l'attore non aveva chiesto la liquidazione dell'indennizzo per la perdita dell'avviamento, ne ha dichiarato la decadenza dal relativo diritto, in considerazione della man- cata presentazione della domanda nel termine di centoventi giorni fissato dall'art. 1 della predetta legge.La legge n. 16 del 1980, nel prevedere la corresponsione di indennizzi ai cittadini ed alle imprese italiane titolari di beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italianao all'estero, a seguito di confische o di pr ovvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità stra- niere esercenti la sovranità su quei territori, disponeva espressamente che la relativa domanda dovesse essere presentata, «sotto pena di decadenza», en- tro centoventigiorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. La natura decadenziale del predetto termine, decorrente anche in tal caso dalla data di entrata in vigore della legge,è stata successivamente ribadita dall'art. 5 della legge n. 135 del 1985, che ha esteso le predette provvidenze, tra l'altro, ai cittadini italiani eagli enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961 aveva previsto la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità etiopiche a partire dal 1° agosto 1970. Il medesimo termine è stato poi fissato dall'art. 1 della legge n. 98 del 1994, che, nel fornire l'interpretazione autentica delle precedenti disposizioni, ha consentito la liquidazione, in favore delle ditte esercenti attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed arti- gianali,dell'indennizzo relativo all'avviamento delle attività di cui erano tito- lari nei Paesi di provenienza. Sebbene, come rilevano i ricorrenti, quest'ultima disposizione, a differenza di quelle che l'hanno preceduta, non sanzioni espressamente con la decadenza la mancata presentazione della domanda nel termine, il tenore complessivo della disciplina da essa dettata non con- sente di pervenire a conclusioni diverse, dovendosi tenere conto per un verso della sua natura non innovativa, ma interpretativa delle norme previgenti, e per altro verso delle precise scansioni temporali imposte per lo svolgimento delle procedure di riliquidazione degl'indennizzi, la cui inosservanza, ai sensi dell'art. 2, comma ottavo, della medesima legge, comportava «l'automatica archiviazione della domanda e la conseguente decadenza dai relativi bene- fici». Ness un rilievo può assumere, in contrario, la precisazione contenuta nell'art. 1, comma primo, secondo periodo, secondo cui dovevano conside- rarsi valide le domande già presentate in merito, trovando la stessa giustifi- cazione nelle perplessità precedentemente insorte in ordine alla possibilità di riconoscere l'indennizzo anche per la perdita dell'avviamento, in assenza di un'espressa previsione, e nell'avvenuta presentazione di domande volte ad ottenerne la liquidazione, unitamente a quella, già prevista, dell'i ndennizzo per la perdita dei beni materiali: la norma in esame, nel prevedere la riaper- tura del termine in favore di coloro che non avessero fatto precedentemente domanda, si è limitata, in altri termini, a fare salve le domande già presen- tate, escludendo la necessità della presentazione di una nuova domanda, ove la stessa fosse già stata avanzata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di interpretazione autentica.Inconferente risulta inoltre il richiamo dei ricorrenti al principio, stabilito dall'art. 152, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui i termini stabiliti dalla legge devono considerarsi ordinatori, a meno che la legge stessa li dichiari espressamente perentori, trattandosi di una disposizione riferibile esclusivamente ai termini previsti per il compi- mento degli atti processuali, e quindi inapplicabile al termine in questione, avente carattere sostanziale, in quanto incidente sul diritto azionato. 7. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del primo motivo d'impugnazione, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primomotivo di ricorso , dichiara assorbito il secondo, rigetta il ter