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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08419/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; con l'intervento del Pubblico Ministero - [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari il 4 novembre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Foggia il 30 ottobre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato dalla destrezza, per avere sottratto 200,00 euro dalla cassa di una tabaccheria, fatto commesso il 7 ottobre 2014, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia (un anno di reclusione e 500,00 euro di multa). 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Con il primo motivo denunzia, sotto entrambi i profili, la mancata esclusione dell'aggravante della destrezza, il cui riconoscimento sarebbe illegittimo ed erroneo.

Richiamata la motivazione reiettiva del secondo motivo di appello, con cui si chiedeva l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, num. 4, cod. pen., si sottopone la stessa a serrata critica, con richiamo di dottrina e di giurisprudenza circa le necessità di accertamento della speciale abilità del soggetto agente, tale da soverchiare l'attenzione dell'uomo medio, che, ove ricorrente, giustifica l'aumento di pena per la maggiore pericolosità rivelata in concreto.

2.2. Mediante il secondo motivo censura la contraddittorietà intrinseca della motivazione, che, mentre riconosce che la vittima era fuori dall'esercizio commerciale, al tempo stesso afferma sussistere l'aggravante in questione.

2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sottolineando la illogicità del richiamo (alla p. 4 della sentenza impugnata) alla mancata contestazione della recidiva, pur avendo poi la Corte di appello in effetti tenuto conto dei precedenti penali, e per avere trascurato la concedibilità delle stesse in ragione della esiguità della somma di denaro sottratta, che potrebbe integrare, ad avviso della Difesa, l'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen. del danno di speciale tenuità.

2.4. Infine, con l'ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen., essendo «non appagante» (così alla p. 10 del ricorso) il riferimento, che si legge all'ultima pagina della sentenza impugnata, all'applicazione del minimo della pena, poiché, ove invece fossero state concesse le attenuanti generiche, come auspica il ricorrente, la sanzione sarebbe potuta scendere sotto quella di un anno di reclusione che è stata in concreto applicata.Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 processo, originariamente fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., è stato poi con ordinanza del 27 gennaio 2021 restituito alla Sez. 4. 4.11 P.G. della Corte di cassazione il 7 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato, così come contestato e ritenuto, si prescriverebbe il 23 febbraio 2023 (come si legge nella scheda redatta ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.), il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta, rispettivamente, la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la violazione dell'art. 133 cod. pen., sono manifestamente infondati: infatti, alla p. 4 della sentenza impugnata si rinviene ampia motivazione circa la non concessione delle generiche, basata sulla pluralità di precedenti penali, anche gravi, dell'imputato, indicativi di notevole capacità delinquenziale, e sull'assenza di elementi positivi di segno contrario, peraltro nemmeno suggeriti dalla Difesa nell'atto di appello, risolvendosi il relativo terzo motivo in una mera, immotivata, postulazione al buon cuore del decidente; quanto alla pretesa violazione dell'art. 133 cod. pen., è sufficiente la presa d'atto che è stato applicato all'imputato, nel quadro giuridico di riferimento, il minimo della pena. 2.Diverso discorso deve farsi quanto ai primi due motivi, con i quali si denunzia il riconoscimento dell'aggravante di cui al num. 4 del comma 1 dell'art.625 cod. pen. sotto i profili della violazione di legge e del vizio. di motivazione.

Le Sezioni Unite della S.C. hanno puntualizzato di recente (con motivazione depositata prima del dispositivo della sentenza di primo grado), ponendo fine ad un contrasto interpretativo, che «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, dep. 12/07/2017, Quarticelli, Rv. 270088).Nel caso di specie il riconoscimento dell'aggravante, tema che non è stato particolarmente approfondito dal Tribunale, si basa, secondo la Corte di appello, che richiama precedenti di legittimità - a Sezioni semplici - degli anni 2010, 2015 e 2017, sulla sola circostanza di avere l'imputato «approfita[...to] del temporaneo allontanamento del titolare, recatosi all'esterno per prelevare i pacchi di sigarette dal distributore automatico» (così alla p. 3 della sentenza impugnata).

Manca però qualsiasi riferimento nelle sentenze di merito a «particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res"», pretesi dalle Sezioni Unite della S.C. 2.Consegue la necessità di annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Bari, diversa Sezione, affinchè valuti se sussistano o meno nel caso di specie altre circostanze fattuali dimostrative, usando le parole delle Sezioni Unite, di "particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla 'res'".

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la ritenuta aggravante della destrezza e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 12/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ie Francesc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; con l'intervento del Pubblico Ministero - [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari il 4 novembre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Foggia il 30 ottobre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato dalla destrezza, per avere sottratto 200,00 euro dalla cassa di una tabaccheria, fatto commesso il 7 ottobre 2014, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia (un anno di reclusione e 500,00 euro di multa). 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Con il primo motivo denunzia, sotto entrambi i profili, la mancata esclusione dell'aggravante della destrezza, il cui riconoscimento sarebbe illegittimo ed erroneo. Richiamata la motivazione reiettiva del secondo motivo di appello, con cui si chiedeva l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, num. 4, cod. pen., si sottopone la stessa a serrata critica, con richiamo di dottrina e di giurisprudenza circa le necessità di accertamento della speciale abilità del soggetto agente, tale da soverchiare l'attenzione dell'uomo medio, che, ove ricorrente, giustifica l'aumento di pena per la maggiore pericolosità rivelata in concreto. 2.2. Mediante il secondo motivo censura la contraddittorietà intrinseca della motivazione, che, mentre riconosce che la vittima era fuori dall'esercizio commerciale, al tempo stesso afferma sussistere l'aggravante in questione. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sottolineando la illogicità del richiamo (alla p. 4 della sentenza impugnata) alla mancata contestazione della recidiva, pur avendo poi la Corte di appello in effetti tenuto conto dei precedenti penali, e per avere trascurato la concedibilità delle stesse in ragione della esiguità della somma di denaro sottratta, che potrebbe integrare, ad avviso della Difesa, l'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen. del danno di speciale tenuità. 2.4. Infine, con l'ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen., essendo «non appagante» (così alla p. 10 del ricorso) il riferimento, che si legge all'ultima pagina della sentenza impugnata, all'applicazione del minimo della pena, poiché, ove invece fossero state concesse le attenuanti generiche, come auspica il ricorrente, la sanzione sarebbe potuta scendere sotto quella di un anno di reclusione che è stata in concreto applicata.Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 processo, originariamente fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., è stato poi con ordinanza del 27 gennaio 2021 restituito alla Sez. 4. 4.11 P.G. della Corte di cassazione il 7 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato, così come contestato e ritenuto, si prescriverebbe il 23 febbraio 2023 (come si legge nella scheda redatta ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.), il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta, rispettivamente, la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la violazione dell'art. 133 cod. pen., sono manifestamente infondati: infatti, alla p. 4 della sentenza impugnata si rinviene ampia motivazione circa la non concessione delle generiche, basata sulla pluralità di precedenti penali, anche gravi, dell'imputato, indicativi di notevole capacità delinquenziale, e sull'assenza di elementi positivi di segno contrario, peraltro nemmeno suggeriti dalla Difesa nell'atto di appello, risolvendosi il relativo terzo motivo in una mera, immotivata, postulazione al buon cuore del decidente; quanto alla pretesa violazione dell'art. 133 cod. pen., è sufficiente la presa d'atto che è stato applicato all'imputato, nel quadro giuridico di riferimento, il minimo della pena. 2.Diverso discorso deve farsi quanto ai primi due motivi, con i quali si denunzia il riconoscimento dell'aggravante di cui al num. 4 del comma 1 dell'art.625 cod. pen. sotto i profili della violazione di legge e del vizio. di motivazione. Le Sezioni Unite della S.C. hanno puntualizzato di recente (con motivazione depositata prima del dispositivo della sentenza di primo grado), ponendo fine ad un contrasto interpretativo, che «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, dep. 12/07/2017, Quarticelli, Rv. 270088).Nel caso di specie il riconoscimento dell'aggravante, tema che non è stato particolarmente approfondito dal Tribunale, si basa, secondo la Corte di appello, che richiama precedenti di legittimità - a Sezioni semplici - degli anni 2010, 2015 e 2017, sulla sola circostanza di avere l'imputato «approfita[...to] del temporaneo allontanamento del titolare, recatosi all'esterno per prelevare i pacchi di sigarette dal distributore automatico» (così alla p. 3 della sentenza impugnata). Manca però qualsiasi riferimento nelle sentenze di merito a «particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res"», pretesi dalle Sezioni Unite della S.C. 2.Consegue la necessità di annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Bari, diversa Sezione, affinchè valuti se sussistano o meno nel caso di specie altre circostanze fattuali dimostrative, usando le parole delle Sezioni Unite, di "particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla 'res'". P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la ritenuta aggravante della destrezza e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 12/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ie Francesc
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