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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 36088/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12382 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] - alias [OSCURATO:PERSONA]- ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Ritenuto che, invero, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta, evidenziando, in modo specifico ed inequivoco, come la condotta del [OSCURATO:PERSONA] non fosse particolarmente tenue, sia per il contesto in cui era avvenuta, sia per la pervicacia nel fornire un dato non corretto anche quando il mendacio sul nome era stato disvelato grazie all'intervento fortuito di un operante di p.g. che lo conosceva (cfr. pagg 1-2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 settembre 2025 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12382 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] - alias [OSCURATO:PERSONA]- ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto che, invero, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta, evidenziando, in modo specifico ed inequivoco, come la condotta del [OSCURATO:PERSONA] non fosse particolarmente tenue, sia per il contesto in cui era avvenuta, sia per la pervicacia nel fornire un dato non corretto anche quando il mendacio sul nome era stato disvelato grazie all'intervento fortuito di un operante di p.g. che lo conosceva (cfr. pagg 1-2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 36088/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris