CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 45501/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile„ nelle conformi sentenze di merito, del reato, contestato sub b) dell'imputazione, di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.; letti i verbali della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] da cui risultano la remissione della querela della persona offesa ed accettazione della stessa da parte dell'imputato; considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente ,Rv. 268625; considerato che il delitto per cui è processo è procedibile, dopo le innovazioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a querela di parte; considerato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per remissione di querela; ritenuto che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato ex art. 340„ comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 21 novembre 2024. 11